E.C. SCHIAVONE & PARTNERS La nuova disciplina del lavoro intermittente Artt. 13 - 18, d.lgs. 81/2015 E.C. SCHIAVONE & PARTNERS Avvocati 1
Nozione LEGGE DELEGA Art. 1 (co. 7) della l. 183/2014 – delega a «riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» Artt. 13-18 d.lgs. n. 81/2015 Risistemazione della definizione di lavoro intermittente Accorpamento nell’art. 13 di quanto contenuto negli artt. 33 – 34 d.lgs. n. 276/2003 2
Vecchio testo (D.lgs. n. 276/03) Art. 33 <<Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’art. 34 …>>; Art. 34 <<Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai ccnl stipulati da associazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’art. 37 ... >> 3
Definizione (D. lgs. n. 81/2015) Art. 13, co. 1, <<Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. …>> 4
La discontinuità o intermittenza è ora testualmente riferita alle modalità temporali in cui il datore di lavoro può utilizzare il lavoratore Introduzione solo limite massimo di utilizzo delle prestazioni con contratto di lavoro intermittente e non limite minimo (rinvio) il lavoratore intermittente non ha un diritto soggettivo alla chiamata ma solo una mera aspettativa, salvo diversa previsione contrattuale e/o ccnl 5
Ipotesi di ricorso al contratto Permane, con variazioni, la tripartizione dei presupposti di ammissibilità per la conclusione di contratti di lavoro intermittente esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati dell’anno. In caso di mancanza di contrattazione collettiva, i casi di utilizzo sono individuati con Decreto del Ministro del Lavoro Soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni siano rese entro il 25° anno di età, e con più di 55 anni 6
Regime transitorio Una parte della dottrina: un’assenza di regime transitorio avrebbe condotto allo stallo dell’istituto Orientamento prevalente della dottrina e circolare Fondazione Studi dei CdL (n. 18/2015) hanno segnalato sussistenza art. 55, co. 3, d.lgs. n. 81/2015: <<… Sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni previgenti (*) …>> (*) D.M. n. 259/2004 (casi di utilizzo lavoro intermittente) D.M. 10 marzo 2004 (quantificazione indennità di disponibilità) 7
Discriminazione in base all’età Con ordinanza n. 3982/2016 la C. Cass. ha rinviato alla CGE la questione relativa all’ipotetica violazione del principio di non discriminazione ex art. 267 TFUE della disciplina del contratto intermittente nella parte in cui prevede che la conclusione del contratto è limitata ai soggetti fino a 24 anni e con più di 55 anni (art. 13, co. 2, d.lgs. n. 81/15). QUESTIONE TUTTORA PENDENTE ALLA CGE 8
Durata – Limite massimo di impiego (1) Numero massimo di 400 giornate nel triennio Eccezione: datori di lavoro operanti nel Turismo, Pubblici Servizi e Spettacolo (iscritti alla CCIAA con codice Ateco 2007) datori di lavoro che, pur non rientrando nel codice Ateco, operino negli stessi settori applicando i relativi ccnl (Nota Min. Lav. n. 26 del 7/11/2014) Computabilità delle prestazioni rese a far data dal 28/06/2013 9
Durata – Limite massimo di impiego (2) Non è previsto obbligo di chiamata del datore di lavoro Mera aspettativa del lavoratore ad essere chiamato (vale sia per il contratto con o senza obbligo di risposta) Nessuna indicazione soglia minima di prestazioni Eventuale inserimento di obbligazione del contratto individuale o di previsione del CCNL 10
Circ. Min. Lav. 1/08/2012, n. 20 Nozione di discontinuità propria del lavoro intermittente La configurabilità del contratto non viene meno anche in presenza di prestazioni per periodi significativi La durata delle prestazioni lavorative ed i periodi di effettivo lavoro non devono coincidere con la durata del contratto intermittente 11
Ulteriori aspetti Possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o a termine senza erogazione dell’indennità di disponibilità anche i lavoratori in mobilità (Min. Lav., nota 2/07/2015, n. 15) Il contratto intermittente non trova applicazione nella Pubblica Amministrazione (art. 13, co. 5, d.lgs. n. 81/2015) 12
Periodi di non lavoro Nel caso di contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, nei periodi di non lavoro, non vi è alcuna maturazione di trattamento economico e normativo (art. 14, co. 4, d.lgs. n. 81/2015) Nel caso di contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta, al lavoratore spetterà la relativa indennità di disponibilità ex art. 16, d.lgs. n. 81/15 13
Divieti (art. 14 d.lgs. n. 81/15) Divieti analoghi a quelli previsti per il contratto a termine e contratto di somministrazione: la sostituzione dei lavoratori in sciopero In unità produttive in cui, nei sei mesi precedenti, vi siano stati licenziamenti di lavoratori aventi le stesse mansioni dei lavoratori intermittenti da assumere In unità produttive in cui sia in corso una riduzione di orario o sospensione con intervento della CIG di lavoratori aventi le medesime mansioni dei lavoratori intermittenti da assumere Ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi 14
Forma e contenuto del contratto (1) Art. 15, co. - Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13 luogo e modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo 15
Forma e contenuto del contratto (2) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennita' di disponibilita', ove prevista forme e modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione; tempi e modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita' di disponibilita'; misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto. 16
Adempimenti del datore di lavoro Art. 15, co. 2 - Il datore di lavoro, salvo previsioni più favorevoli del ccnl, è tenuto ad informare con cadenza annuale le RSA o RSU sull’andamento del ricorso al contratto intermittente Il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, è tenuto a comunicarne la durata alla DTL competente per territorio La comunicazione deve essere effettuata con l’invio del modello UNI Intermittente alla pec: intermittenti@pec.lavoro.gov.it L’eventuale violazione degli obblighi di comunicazione anticipata alla DTL comporta una sanzione amministrativa da 200 A 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 (art. 15, co. 3) 17
Indennità di disponibilità qualora il lavoratore si sia obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro L'ammontare è stabilito dai contratti collettivi o, in mancanza, dal Ministero del Lavoro con decreto. È esclusa dal computo di qualsiasi istituto di legge o di ccnl (indennità di preavviso, TFR, etc.) Non spetta in caso di temporanea indisponibilità per malattia o altro evento Oltre alla indennità, il lavoratore non matura alcun altro trattamento economico e normativo 18
Impossibilità e rifiuto alla chiamata In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata Se il lavoratore non effettua una tempestiva comunicazione di indisponibilità, perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale Rifiuto ingiustificato: motivo legittimo di licenziamento e restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto 19
Trattamento economico Il lavoratore intermittente ha diritto a ricevere: un trattamento economico, normativo e previdenziale riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedi di malattia e parentali per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico, normativo e previdenziale complessivamente non meno favorevole di un altro lavoratore di pari livello (principio di non discriminazione) 20
Aspetti contributivi L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente puo' versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a concorrenza del medesimo importo (art. 13, co. 5) 21
Computo Art. 18, c.1, d.lgs. n. 81/2015 << Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.>> 22
Lavoro intermittente e NASPI Contratto intermittente con obbligo di risposta: prestazione cumulabile con la NASPI se reddito complessivo del lavoratore non superiore a € 8.000,00 Contratto intermittente senza obbligo di risposta ed indennità di disponibilità: NASPI sospesa nei giorni di effettiva prestazione lavorativa; vale anche in questo caso il limite degli € 8.000,00 quale reddito complessivo del lavoratore da non superare 23