RESPONSABILITA' DEL SANITARIO

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Transcript della presentazione:

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PROFESSIONALE DEL SANITARIO

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO l’onere che incombe su un soggetto in conseguenza di violazioni di norme di legge o obblighi contrattuali. quindi, Il concetto di responsabilità presuppone quello dell’ ILLECITO. Il medico ed ogni esercente una professione sanitaria sono soggetti al puntuale rispetto dei precetti e delle regole statuite dal nostro ordinamento. In particolare, svolgendo un’attività qualificabile come servizio di pubblica necessità, essi vengono chiamati ad osservare particolare zelo nell’esercizio delle loro funzioni.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO QUATTRO fattispecie: PENALE CIVILE AMMINISTRATIVA DISCIPLINARE

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE quando la violazione dei doveri costituisce un reato previsto dal c.p. o altre leggi dello Stato, per inosservanza dei divieti o inadempienza di obblighi inerenti l’esercizio della professione. è personale obbligo di sottostare ad una pena può essere: DOLOSA COLPOSA

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE DOLOSA: trasgressione volontaria e cosciente, collegata all’esercizio della professione, che riguarda fatti di natura delittuosa, commissivi od omissivi, nonché le contravvezioni. Alcuni esempi: Rivelazione del segreto professionale Omissione di soccorso Incapacità psichica procurata mediante violenza Violenza privata, etc..

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE DOLOSA Tre specifiche situazioni, a seconda che il trattamento sanitario sia realizzato nei confronti di un paziente: che ha espresso dissenso con il suo intervento; che non ha espresso alcun consenso (ovvero lo ha espresso in modo viziato); che ha espresso un consenso in contrasto con l’ordine pubblico ed il buon costume.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE DOLOSA DISSENSO DEL PZ. deve essere in massima parte rispettato; solo a quest’ultimo compete, infatti, decidere in merito alla propria salute e alla propria libertà e chi viola tale principio può incorrere in concrete responsabilità. Due importanti eccezioni: trattamenti sanitari obbligatori (vaccinazioni obbligatorie, trattamenti medici eseguiti per fronteggiare le epidemie, interventi obbligatori per le malattie mentali, etc.); stato di necessità (art. 54 c.p.), cioè quando l’intervento sanitario sia obbligato dal “pericolo attuale di un danno grave alla persona … non altrimenti evitabile”.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE DOLOSA MANCANZA DEL CONSENSO DEL PAZIENTE OVVERO CONSENSO VIZIATO Fondamentale presupposto dell’intervento medico-chirurgico sul paziente è l’acquisizione di un valido consenso (artt. 13 e 32 Cost.). Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge (“consenso dell’avente diritto”). CONSENSO IN CONTRASTO CON L’ORDINE PUBBLICO ED IL BUON COSTUME Il trattamento medico-chirurgico, non può comportare “atti di disposizione del corpo contrari all’ordine pubblico e al buon costume” (art. 5 c.c.).

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE COLPOSA: quando per Negligenza, Imperizia, Imprudenza ovvero per inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini o discipline cagiona, SENZA VOLERLO, la morte o la lesione personale del pz. La colpa può essere SPECIFICA per trasgressione di norme giuridiche, dettate da leggi o regolamenti che disciplinano determinati campi dell’attività sanitaria; o GENERICA quando l’opera del sanitario sia viziata da:

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE NEGLIGENZA Quando il Sanitario per disaccortezza, dimenticanza, disattenzione, svogliatezza, leggerezza o superficialità trascuri le comuni regole di diligenza, richieste nell’esercizio della professione ed osservate dalla generalità degli operatori. È LA MENO SCUSABILE IMPRUDENZA Quando il Sanitario agisce con avventatezza, precipitazione o ingiustificata fretta, senza osservare quelle cautele dettate dalla ordinaria prudenza o dall’osservanza delle doverose precauzioni. Presuppone la OTTIMALE CONOSCENZA DELLA REGOLA DELL’ARTE. IMPERIZIA Quando il Sanitario ha mancanza di nozioni tecniche-scientifiche o insufficiente esperienza professionale, ovvero NON SAPER FARE QUELLO CHE OGNI ALTRO SANITARIO DI PARI LIVELLO AVREBBE CORRETTAMENTE ESEGUITO NELLO STESSO CASO CLINICO.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO PENALE In tema di R.P. si deve accertare il NESSO DI CAUSALITA’, ovvero il nesso che intercorre tra il fatto dannoso accaduto al pz. ed il comportamento del Sanitario (art. 40 c.p.). La criteriologia da utilizzare deve essere naturalmente adeguata al singolo caso concreto. considerando il: Criterio della regola violata Criterio della media preparazione Criterio delle condizioni soggettive Criterio delle circostanze oggettive Criterio della probabilità

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO Ciò che è rilevante non sono tanto i rapporti gerarchici esistenti nel reparto, bensì la misura di una partecipazione, nella quale ciascuno collabora tanto nell’elaborazione dei fini da perseguire a livello collettivo, quanto allo studio e alla determinazione delle condizioni e dei modi della loro realizzazione (“cooperazione colposa”). Si risponde a titolo di responsabilità penale nel caso che il mancato adempimento di un dovere costituisca un reato previsto dal codice penale, da quello di procedura penale, dal T.U.L.S. o da leggi su materie particolari, ad esempio sugli stupefacenti.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO CIVILE quando sorge dal rapporto di diritto privato che il Sanitario esercente contrae con il proprio cliente. È quindi, l’ obbligo di sopportare le conseguenze stabilite dalla legge per un comportamento illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto. La colpevolezza in ambito civile come MANCANZA DELLA DOVUTA DILIGENZA. Fermo restando che nel rapporto Sanitario-Paziente, l’operatore ha OBBLIGO DI MEZZI E NON DI RISULTATI.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO CIVILE Per cui il legislatore ha graduato l’errore in tre gradi: E. GRAVE (culpa lata): quella che non commetterebbe nessun Sanitario. E. LIEVE (culpa levis): quella in cui non incorrerebbe nessun Sanitario dotato di media diligenza e capacità tecnica. E. LIEVISSIMO (culpa levissima): quella che può sfuggire anche al Sanitario molto attento, ben preparato e scrupoloso. quindi, il Sanitario risponde nel caso di colpa lieve quando, dinanzi ad un caso clinico ordinario e di normale difficoltà, non abbia seguito la comune diligenza; mentre, risponde di colpa grave se la prestazione abbia implicato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO CIVILE L’illecito civile può derivare da due diverse fonti: RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE: qualunque fatto illecito che abbia cagionato un altrui danno ingiusto (art. 2043 c.c.). RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE: mancato adempimento o inesatta esecuzione di una obbligazione (art. 1218 c.c.). Anche in ambito civile, come in penale, l’illecito può essere DOLOSO o COLPOSO, commissivo od omissivo. L’illeicità del fatto decade se intervengono le c.d. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: Legittima difesa (art. 2044 c.c.) Stato di necessità (art. 2045 c.c.)

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO CIVILE RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE NON presuppone alcun rapporto preesistente. Sorge quando si lede l’integrità o i beni altrui per non aver osservato il precetto generale del “neminem laedere”, cioè aver cagionato un’altrui danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Situazioni ricorrenti: interventi in stato di urgenza; per conferimento dell’incarico dalla pubblica amministrazione e non dal soggetto interessato per il conseguimento di un pubblico interesse.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO CIVILE RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Rapporto obbligatorio precostituito (CONTRATTO). È regolato dalle norme che disciplinano l’ ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI. Quindi, la responsabilità sorge per: mancato adempimento o inesatta esecuzione di una obbligazione. Art. 1218 c.c. questo rapporto presuppone un contratto, ovvero un CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’ OPERA INTELLETTUALE (artt. 2229 e seg. c.c.).

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Nessun esercente una professione sanitaria, ivi compreso l’infermiere, può garantire che il paziente guarisca: l’obbligo di ogni operatore sanitario è quello di prestare tutti i mezzi possibili perché il paziente possa guarire, aiutato cioè nella guarigione. quindi, OBBLIGAZIONE DI MEZZI ma non di risultato però L’art. 1176 c.c. (“Diligenza nell’adempimento”) sancisce che “Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”. La giurisprudenza ha poi modificato il concetto del “buon padre di famiglia” in quello del “regolato ed accorto professionista”.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE L’infermiere che non si sia attenuto a uno dei metodi curativi in uso potrà essere considerato responsabile solo nel caso in cui la sua condotta sia stata determinata da ignoranza delle regole che presiedono la scienza medica (leges artis). Nel caso di errore nella specifica fase della esecuzione della cura, l’esame delle sentenze della Corte di Cassazione rivela come in tal caso il giudice sia estremamente attento a valutare, caso per caso, le diverse fattispecie esaminate, applicando in massima parte l’art. 2236 c.c (“Responsabilità del prestatore d’opera”: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”).

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Con questa norma si è inteso ricercare un certo equilibrio tra due diverse esigenze: quella di non mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso d’insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista, stabilendo l’esenzione del professionista dalla responsabilità per colpa lieve (che è la regola), per i soli casi in cui ricorrano problemi tecnici di speciale difficoltà.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO differenze …. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE FONDAMENTO 2043 c.c. 1218 c.c. ONERE DELLA PROVA Il pz deve dimostrare sia il danno che la colpa Il pz deve dimostrare il risultato non soddisfacente rispetto al pattuito. Il Sanitario deve dimostrare che non era possibile ottenere risultato migliore RESPONSABILITA’ per: Tutti i gradi di colpa Colpa grave o di media entità PRESCRIZIONE 5 anni 10 anni CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III n. 589/99 ha di fatto sancito la natura contrattuale anche del sanitario dipendente di struttura pubblica.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO IL DANNO RISARCIBILE In R.C. due categorie: DANNO PATRIMONIALE, ovvero la perdita o diminuzione del patrimonio. Si distingue in: Danno emergente: privazione di un bene o perdita economica subita in conseguenza dell’illecito (spese di cura, riparazione dei danni alle cose). Lucro cessante: mancato guadagno o riduzione dell’incremento patrimoniale dipendente dalla riduzione della capacità lavorativa. DANNO NON PATRIMONIALE, ovvero risarcimento come conseguenza di un reato o di un danno ingiusto che ha intaccato la sfera della persona. Quindi, risarcimento quale pretium doloris del nocumento subito (ad es. Danno morale, Danno biologico etc.).

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE La responsabilità disciplinare del sanitario è legata: - agli obblighi cui è tenuto in qualità di iscritto al Collegio. È tenuto in quanto tale al rispetto del codice deontologico; agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, che lo impegnano in quanto dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE (Limiti al dovere verso il superiore): “L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire un ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.” La responsabilità disciplinare si realizza in relazione allo status del professionista in: RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA-DISCIPLINARE, per i professionisti dipendenti; RESPONSABILITA’ ORDINISTICO-DISCIPLINARE, per i liberi professionisti.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA-DISCIPLINARE D.Lgs n. 29/93 e succ., sussistono nuove sanzioni comminabili in caso di violazione dei doveri disciplinari (all’art. 25): Rimprovero verbale; Rimprovero scritto (censura); Multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione. (per questioni di lieve entità: es. orario di lavoro); Sospensione del lavoro e della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni (ad es.: comportamenti minacciosi); Licenziamento con preavviso: quando il lavoratore compie atti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (insufficienza nel rendimento di compiti assegnati); Licenziamento senza preavviso: da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria. Le sanzioni disciplinari, tranne il rimprovero verbale, devono essere adottate previa contestazione scritta. Questa contestazione scritta dell’addebito deve essere fatta tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando l’ufficio istruttore è venuto a conoscenza del fatto.

RESPONSABILITA' DEL SANITARIO RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA-DISCIPLINARE Il dipendente può farsi assistere da un procuratore, un rappresentante dell’associazione sindacale. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 120 giorni, altrimenti si estingue. RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE ORDINISTICA Art. 8 del D.L.C.P.S. n. 23/46 stabilisce che per l’esercizio delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al relativo albo. Le sanzioni che il Consiglio può, attualmente, comminare sono: Ammonimento Censura Sospensione dall’esercizio professionale da 1 a 6 mesi Radiazione dall’albo.