L’Amministratore di Sostegno AIAF LAZIO Viterbo, 8 Maggio 2017 LE FUNZIONI E GLI ADEMPIMENTI DI NATURA PATRIMONIALE Avv. Marta Brenciaglia
I presupposti per la nomina dell’Amministratore di sostegno; La portata innovativa dell’Amministrazione di sostegno e le differenze con l’Interdizione e l’Inabilitazione. I presupposti per la nomina dell’Amministratore di sostegno; Il ruolo dell’Amministratore di Sostegno; Poteri di assistenza e di rappresentanza; Funzioni di cura della persona e tutela del patrimonio; Valentina Sarnari – Dottore Commercialiste e Revisore Legale
Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Art. 404 c.c. Amministrazione di sostegno La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 409 c.c.: Effetti dell’Amministrazione di sostegno Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno . Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Funzioni di cura della persona Si esprime nella tutela dei bisogni esistenziali fondamentali e può estrinsecarsi in una serie di interventi: - Manifestazione del consenso a: Trattamenti medico sanitari/interventi chirurgici; Trattamento dei dati personali; Uso dell’immagine o altri attributi della persona; Decisione di ricovero o trasferimento in struttura; Assunzione di iniziative volte a favorire relazioni affettive; Programmazione del tempo libero e vita di relazione; Coinvolgimento dei servizi socio assistenziali competenti per territorio;
Funzioni di Tutela del patrimonio. La conservazione e l’amministrazione del patrimonio ha una funzione strumentale rispetto alla cura della persona; La tutela del patrimonio costituisce un mezzo per il miglioramento delle condizioni esistenziali del beneficiario; L’ottica è capovolta rispetto all’interdizione e all’inabilitazione: «Non più proteggere i familiari e il patrimonio del soggetto infermo ma tutelare e sostenere il beneficiario»
Elenco di possibili compiti di natura patrimoniale: Apertura di c/c o di libretti postali o bancari; Disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere; Riscossione di capitali o somme a titolo pensionistico, risarcitorio ecc… Prelievi dal conto corrente ; Pagamento delle utenze domestiche; Pagamento delle spese mediche e di mantenimento del beneficiario; Presentazione delle dichiarazioni dei redditi; Presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati ed enti pubblici; Stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe; Amministrazione e gestione ordinaria dell’immobile del beneficiario; Stipula e cura dell’esecuzione dei contratti di lavoro con colf, badanti e cooperative di servizi; i
Sottoscrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, ex art. 2645 ter c.p.c.; Istituzione di un trust; Ripianamento delle posizioni debitorie; Reimpiego delle somme in investimenti; Consenso alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni; Alienazione di beni (eccettuati i frutti e i beni mobili soggetti a facile deterioramento); Assunzione di obbligazioni; Sottoscrizione di denuncia successoria; Accettazione di eredità o rinuncia alla stessa; Accettazione di donazioni o legati; Promozione di cause; Il versante economico-patrimoniale è quello maggiormente interessato dall’attribuzione di poteri di rappresentanza cd. «esclusiva»
Inventario e relazione introduttiva Il Decreto del Giudice Tutelare dispone che l’ADS depositi un INVENTARIO di tutti i beni patrimoniali che costituiscono il patrimonio del beneficiario. Non sono richieste le formalità previste per la Tutela dall’art. 363 c.c. Si tratta di una sintesi riepilogativa della situazione patrimoniale: Saldo del conto corrente postale/bancario; Proprietà immobiliari; Rendite; Posizioni debitorie ecc…
Fac simili atti Tribunale di Viterbo: Decreto di nomina di amministratore di sostegno ex art. 405 Istanza di autorizzazione.