LA COSTITUZIONE ITALIANA DALL’ART. 5 ALL’ART. 8
ART. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento Principio dell’unità e della indivisibilità dello Stato italiano : l’Italia non può essere divisa. Principio delle autonomie locali: gli enti locali (Regioni, Province e Comuni) possono governarsi da soli, attraverso propri rappresentanti del popolo, mediante proprie leggi e propri regolamenti nelle materie attribuite dallo Stato. Principio del decentramento amministrativo: la funzione esecutiva dello Stato non è totalmente attribuita al Governo centrale, ma viene delegata, in parte, sia ad uffici Statali periferici (Prefetture, Uffici Scolastici Regionali, Agenzie delle entrate territoriali ecc.) sia agli enti locali (alle Regioni viene affidata la cura della salute dei cittadini, alla Provincia la manutenzione delle strade e delle scuole, al Comune il controllo dell’ordine pubblico)
ART. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche Principio della tutela delle minoranze linguistiche. Nel rispetto delle origini e delle tradizioni di popoli successivamente confluiti nello stato italiano, la lingua in uso nella Val D’Aosta (francese) e nell’Alto Adige ( tedesco) viene tutelata dalle leggi italiane che introducono, in quei territori, il BILINGUISMO; In seguito, anche la legge 482 del 1992 ha introdotto misure di tutela per le lingue minoritarie, comprendendo fra esse l’albanese, il catalano, il friulano, il ladino e il sardo, La legge 38 del 2001 riconosce e tutela la minoranza slovena insediata nelle province di Trieste, Udine e Gorizia
ART. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale LA QUESTIONE ROMANA : il Regno d’Italia, nacque nel 1861 con Torino capitale perché Roma, governata dal Papa, Capo dello Stato Pontificio, voleva mantenere una sua autonomia; nel 1871, dopo l’annessione di Roma che venne conquistata dallo Stato italiano il 20 settembre 1870, fu emanata la legge delle guarentigie che prevedeva garanzie per la persona del Papa e la extra territorialità ai palazzi del Vaticano, del Laterano e della Villa di Castel Gandolfo. Il Papa Pio IX rifiutò di accettare questa legge e di riconoscere lo stato italiano. Tale situazione perdurò sino al 1929, quando vennero firmati i Patti Lateranensi tra lo Stato Italiano (rappresentato dal capo del governo italiano Benito Mussolini) e la Chiesa Cattolica (rappresentata dal segretario di Stato Pietro Gasparri) che posero fine alla Questione Romana. Tale accordo stabiliva, nel trattato, essenzialmente che veniva istituito un nuovo Stato denominato Città del Vaticano, indipendente e sovrano con a capo il Papa che, limitatamente al suo Stato, esercitava il potere temporale. Nella parte dell’accordo denominata Concordato si stabiliva invece che l’insegnamento della religione cattolica diventava obbligatorio in tutte le scuole italiane, il matrimonio con rito cattolico aveva validità civile, gli enti religiosi godevano di esenzioni fiscali. La modifica dei Patti Lateranensi, avvenuta il 18 febbraio 1984 senza bisogno di modificare la Costituzione vigente, nota come Nuovo Concordato o Accordo di Villa Madama, firmato dal Presidente del Consiglio Italiano Bettino Craxi e dal Segretario di Stato Agostino Casaroli, afferma oggi nuovi e diversi principi fra i quali vi è la libertà di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ma soprattutto il passaggio dello Stato Italiano da Stato Confessionale a Stato Laico che non adotta alcuna religione come religione di Stato.
ART. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge . Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA: lo Stato Italiano è Laico, non esiste una religione di Stato. Tutte le organizzazioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, l’importante è che essi non contrastino con le leggi dello Stato italiano. Lo Stato Italiano può stabilire singole intese con ciascuna religione che rispetti l’ordinamento giuridico italiano.