CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

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CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in titoli, tipologie categorie: - i titoli rappresentano la fonte di provenienza delle entrate; - le tipologie individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte; - le categorie dettagliano l’oggetto dell’entrata; nell’ambito di ciascuna categoria è data separata evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote. Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere ulteriormente articolate in capitoli e articoli. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO Titoli Tipologie Categorie Capitoli/ Articoli Ex categorie Ex titolo Ex categorie Ex Risorse e SIOPE

UN ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: ENTRATA E 1. 01. 01. 06 UN ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: ENTRATA E 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione Livello Voce Codice Denominazione I Entrate correnti E 1.00.00.00.000 Titolo II Tributi E 1.01.00.00.000 Tipologia III Imposte, tasse e proventi assimilati E 1.01.01.00.000 Categoria IV (livello minimo articolazi one per allegato al bilancio) Imposta municipale propria E 1.01.01.06.000 Capitolo V Imposta municipale propria riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione E 1.01.01.06.001 Articolo

Bilancio armonizzato Vecchio bilancio Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Entrate tributarie Titolo 2 Trasferimenti correnti Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 4 Entrate in conto capitale Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 6 Accensione Prestiti Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate servizi per conto terzi

Bilancio di previsione entrate (All. n° 9);

L’art. 9-bis del D.L. n. 113/2016 ha stabilito che il parere dell’Organo di revisione non è più richiesto (a meno che non sia previsto dal regolamento comunale di contabilità) in sede di: - presentazione del DUP al Consiglio Comunale entro il 31 luglio; - presentazione della nota di aggiornamento al DUP al Consiglio Comunale entro il 15 novembre; - presentazione dello schema di bilancio al Consiglio Comunale entro il 15 novembre. Pertanto, in assenza di diversa previsione regolamentare, il citato parere dovrà essere richiesto in sede di approvazione di tali documenti contabili, da parte del Consiglio Comunale.

Sanzioni mancata approvazione bilancio In caso di mancato rispetto dei termini previsti per: l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti del bilancio consolidato del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono: procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo Le nuove sanzioni si applicano con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Art. 9 comma 1-quinques e octies D.L. 113/2016

Tributi comunali: cosa cambia? BLOCCO AUMENTO TRIBUTI Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 La sospensione non si applica alla TARI nè per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto La sospensione non agisce sulle entrate per servizi che prevedono tariffe; Art. 1 comma 42 lettera a) della legge 232/2016: modifica il comma 26 della legge 208/2015

MAGGIORAZIONE ALIQUOTA TASI Limitatamente al 2016, per gli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 Comma 28 della legge 208/2015 Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 Art. 1 c. 42 lettera b) legge 232/2016: modifica comma 28 della legge 208/2015

FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE - distribuzione Art. 1 comma 448 e 449 Legge 232/2016

Titolo 2° entrata Contributo Imbullonati : confermato Contributo Fondo TASI (c. 20 Legge 208/2015) Contributo x rimborsi terreni agricoli coltivatori per cambio moltiplicatore IMU: confermato Contributo evasione fiscale Agenzia entrate (art. 10 c. 12-duodecies D.L. 192/2014): conversione in legge del D.L. 193/2016 fino al 2019 ha riportato la % è 100%

CONTRIBUTO FONDO TASI Per l'anno 2016 è attribuito ai Comuni un contributo di 390 milioni, da ripartire con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF, da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alle cifre assegnate con decreto del MEF del 6 Novembre 2014; Si tratta di circa 1800 Comuni, tra i quali diversi Comuni Capoluogo, che hanno ricevuto nel 2014 625 milioni di € e nel 2015 530 milioni, in quanto avendo aliquote IMU elevate, non hanno beneficiato a pieno della TASI, considerato il limite massimo IMU e Tasi non superiore al 10,6 per mille. Queste entrate non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio. Comma 20 legge 208/2015

Contributo comuni fusi Il contributo straordinario spettante per dieci anni a favore degli enti fusi è commisurato al 50 per cento, anziché al 40 per cento, dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Art. 1 comma 447 della legge 232/2016

Oneri urbanizzazione Proventi concessioni edilizie - per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Comma 737 Legge 208/2015

Oneri urbanizzazione 460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano. Art. 1 comma 460 della legge 232/2016

Approvazione rendiconto del penultimo anno precedente quello in Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni Art. 202 Tuel Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti Art. 204 Tuel L'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui Art. 203 Tuel Approvazione rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso all’indebitamento b)avvenuta deliberazione del bilancio (o variazione bilancio – in questo caso occorre aggiornare il DUP) nel quale sono iscritti i relativi stanzia- menti

INDEBITAMENTO Art. 10 della Legge n. 243/2012 come riscritto dall’art. 2 della Legge n. 164/2016 prevede che le operazioni di indebitamento: - sono consentite esclusivamente per spese di investimento nei limiti dell’art. 204 del TUEL; - il relativo piano di ammortamento deve avere una durata non superiore alla vita utile dell’investimento con esso finanziata; - possono essere effettuate solo sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del pareggio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Nel caso in cui vi siano operazioni di indebitamento non soddisfatte nell’ambito delle suddette intese regionali, viene prevista, per queste, la stessa procedura su base nazionale. I criteri e le modalità di attuazione saranno stabiliti con un DPCM. Analogo procedimento viene previsto per gli investimenti finanziati con l’avanzo di amministrazione.

Anticipazione tesoreria: il limite delle anticipazioni di tesoreria anche per il 2017 viene elevata da 3/12 a 5/12 delle entrate correnti accertate nell’ultimo rendiconto (comma 43 della legge 232/2016)

Pareggio del bilancio (a consuntivo) Legge 164/2016 Art. 1 comma 466 legge 232/2016 Per gli anni 2017-2019 + Acc.entrate finali (primi 5 titoli) - Imp. spese finali (primi 3 titoli) + FPV entrata FPV spesa _________________________ = > ZERO Per gli anni 2017-2019 +Acc.entrate finali (primi 5titoli) - Imp. spese finali (primi 3 titoli) + FPV entrata - FPV spesa _________________________ = > ZERO Compatibilmente con gli obiettivi finanza pubblica Al netto della quota rinve- niente da debito

Pareggio del bilancio (a preventivo) Legge 164/2016 Art. 1 c. 466 legge 232/2016 Per gli anni 2017-2019 + Stanz.entrate finali (primi 5 titoli) Stanz. spese finali (primi 3 titoli) FCDDE, Fondi spese potenziali + FPV entrata FPV spesa _________________________ = > ZERO Per gli anni 2017-2019 +Stanz. entrate finali (primi 5titoli) - Stanz. spese finali (primi 3 titoli) - FCDDE, Fondi spese potenziali + FPV entrata - FPV spesa _________________________ = > ZERO Compatibilmente con gli obiettivi finanza pubblica Al netto della quota rinve- niente da debito

Pareggio del bilancio (a consuntivo) Legge 164/2016 Art. 1 c. 466 legge 232/2016 Dal 2020 + Acc.entrate finali (primi 5 titoli) - Imp. spese finali (primi 3 titoli) + FPV entrata FPV spesa _________________________ = > ZERO Dal 2020 + Acc.entrate finali (primi 5 titoli) - Imp. spese finali (primi 3 titoli) + FPV entrata - FPV spesa _________________________ = > ZERO Finanziato dalle entrate finali Finanziato dalle entrate finali

Pareggio del bilancio (a preventivo) Legge 164/2016 Art. 1 c. 466 legge 232/2016 Dal 2020 + Stanz.entrate finali (primi 5 titoli) Stanz. spese finali (primi 3 titoli) FCDDE, Fondo spese potenziali + FPV entrata FPV spesa _________________________ = > ZERO Dal 2020 + Stanz.entrate finali (primi 5 titoli) Stanz. spese finali (primi 3 titoli) FCDDE, Fondo spese potenziali + FPV entrata - FPV spesa _________________________ = > ZERO Finanziato dalle entrate finali Finanziato dalle entrate finali

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo Pareggio del bilancio: le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del FPV di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente Art. 1 comma 466 legge 232/2016

FPV (deroga della deroga) Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 annesso al D.Lgs. 118/2011, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa. Art. 1 comma 467 legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo e allegato bilancio Pareggio del bilancio – allegato al bilancio - entrate e spese finali - Al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio (previsto nell’Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) dimostrativo del rispetto del saldo. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione Art. 1 comma 468 legge 232/2016

FCDEE

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Fondo rischi (punto 5.2 lettera h) p.c. applicato c.f.) Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. L’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione VINCOLATO. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente e il relativo onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente. L’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti

ENTI PARTECIPATI – ACCANTONAMENTO PERDITE In presenza di un risultato di esercizio negativo delle società che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica, l’ente locale partecipante dovrà disporre un accantonamento nel bilancio di previsione per il rischio potenziale di dover coprire la perdita. Il calcolo è effettuato secondo precise regole disciplinate ora dall’art. 21 del D.Lgs. 175/2016. Comma 551 della L. 147/2013 (abrogato) e ora Art. 21 D.Lgs. 175/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo e allegato bilancio Il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio è da allegare anche alle variazioni di bilancio: approvate dal consiglio; approvate dalla G.C. riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto (art. 175 c. 5-bis lett. e) D.Lgs. 267); approvate dai responsabili riguardanti FPV se relativa a FPV non rilevante ai fini del saldo (art. 175 c. 5-quater lettera b) D.Lgs. 267); approvate dai responsabili per variazioni di esigibilita' della spesa relative a variazioni di stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa (art. 175 c. 5-quater lettera e-bis D.Lgs. 267) Art. 1 comma 468 della legge 232/2016

Variazioni di bilancio: le modifiche apportate Modificato art. 175 Tuel: Giunta comunale: variazioni compensative tra macro-aggregati dello stesso titolo, stesso programma all'interno della stessa missione. (tale delega alla Giunta era già implicitamente desumibile dall’art. 175 comma 6 Tuel). Responsabile: “reimputazioni di entrata e spesa” relative a contributi a rendicontazione accertati giuridicamente ma divenuti non completamente esigibili a causa della mancata rendicontazione (o realizzazione) della spesa; variazioni per esigibilità di entrata e spesa relative a indebitamento per mutui di tipo flessibile, quali le aperture di credito (art. 9-bis ) Disapplicata la disposizione, di cui all’art. 13, comma 1 della legge 196/2009, relativa alla comunicazione dei dati concernenti le variazioni di bilancio da inserire nella banca dati unitaria (art. 9 comma 1-bis D.L. 113/2016) Art. 9-bis comma 1 e Art. 9 comma 1-bis D.L. 113/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: patti nazionali edilizia scolastica Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Gli enti locali: non possono richiedere spazi finanziari qualora le operazioni di investimento realizzate con indebitamento o avanzo possono essere effettuate nel rispetto del proprio saldo; comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (per il 2017 20 febbraio) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica Art. 1 comma 485 legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: patti nazionali edilizia scolastica La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del DPCM 27/4/2016; b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge; c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno (per il 2017 è il 5 marzo), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Art. 1 comma 487-488-489 della legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: patti nazionali NON edilizia scolastica Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (per il 2017 è il 20 febbraio), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggio bilancio.mef.gov.it». Le richieste di spazi finanziari per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica sono completi delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente. L'ammontare dello spazi finanziari attribuiti a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno (per il 2017 è il 15 marzo), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) investimenti dei comuni finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento per i quali gli enti dispongano di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla normativa vigente e completi del cronoprogramma (art. 14 c. 1 d.l. 244/2016) b) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all’anno di riferimento a seguito di fusione e comuni con popolazione inferiore a mille abitanti già in possesso di progetti esecutivi c) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi; d) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; e) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione complessivo. Art. 1 comma da 490 a 494 della legge 232/2016

Art. 1 comma 506 - 508 della legge 232/2016 Intese regionali Nell'ipotesi di mancata attuazione delle intese regionali sancite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (ossia le intese che riguardano le operazioni di indebitamento e investimento degli enti territoriali) nell'esercizio in cui non è stata sancita l'intesa, alle regioni e alle province autonome si applicano le sanzioni che prevedono il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell’1 per cento ed il divieto di effettuare assunzioni. Disposto il blocco temporaneo delle assunzioni del personale a tempo indeterminato nel caso di mancata trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni riferite al monitoraggio degli spazi assegnati da parte degli enti territoriali. Art. 1 comma 506 - 508 della legge 232/2016

Intese regionali e patti nazionali L’ente territoriale che non utilizza gli spazi finanziari assegnati nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo. Art. 1 comma 507 della legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: certificazione finale Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al MEF, Dipartimento R.G.S. la certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione , secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 7. La trasmissione telematica ha valore giuridico, la mancata certificazione costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Se trasmessa in ritardo ma entro 30 giorni, se certifica il rispetto dell'obiettivo sanzioni ridotte. I dati trasmessi con la certificazione devono corrispondere alle risultante del consuntivo. Se la certificazione inviata è difforme dalle risultanze del rendiconto, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione del consuntivo e comunque non oltrer il 30 giugno. Decorso il 30 giugno, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica di quella precedente, solo gli enti che rilevano un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo Art. 1 comma 470 –473 – 474 della legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: certificazione finale Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione (nel caso di organo collegiale), ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 14. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero Art. 1 comma 471 della legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni Art. 9 Legge 243/2012 modificato Legge 164/2016 Art. 1 c. 475 In sede di rendiconto, qualora l’ente registri un valore negativo del saldo dovrà adottare misure correttive tali da assicurare il recupero nel triennio, in quote costanti Con legge dello Stato sono definiti premi e sanzioni secondo i seguenti principi: a) proporzionalità fra premi e sanzioni b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni c) destinazione proventi da sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto Sanzioni: art. 1 comma 475 legge 232/2016 Premi: art. 1 c. 479 legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni Disciplinate le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dell’obiettivo di bilancio: a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento applicato in quote costanti nel triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di incapienza gli enti devono versare allo stato le somme residue. In caso di mancato versamento il recupero è effettuato sull’IMU; b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente ridotti dell’1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi; c) L'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti; d) l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi. Regioni, città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, primo periodo; e) Sindaco e componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell’ente il 30% le indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione. Art. 1 comma 475 della legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni Se il mancato conseguimento del saldo è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del saldo le sanzioni applicabili sono riviste: a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento applicato in quote costanti nel triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di incapienza gli enti devono versare allo stato le somme residue. In caso di mancato versamento il recupero è effettuato sull’IMU (rimane invariata); b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente. (Viene tolta la riduzione dell’1%); c) L'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti (rimane invariata); d) l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (si circoscrive l’ambito di applicazione dei divieti) e) Sindaco e componenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare allo Stato il 10% le indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione (% ridotta dal 30 al 10%). Art. 1 c. 476 della legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: premi Art. 1 comma 479 lettera b) legge 232/2016 prevede che il premio sarà assegnato in presenza di queste condizioni: - raggiungimento del saldo obiettivo; - invio della certificazione nei termini - conseguimento di un saldo positivo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (Per questo sarà necessario trasmettere al Ministero Economia e Finanze anche i dati di cassa oltre a quelli di competenza). Il premio consiste nell'assegnazione, con D.M. entro il 30 luglio, delle eventuali risorse derivanti dalla riduzione del FSC, versamenti e recuperi effettuati agli enti inadempienti in applicazione delle sanzioni

PAREGGIO DEL BILANCIO: premi Art. 1 comma 479 lettera d) legge 232/2016 prevede che in presenza di queste condizioni: - raggiungimento del saldo obiettivo ma di importo inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è stato rispettato il medesimo saldo; - invio della certificazione nei termini; - rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito con D.M. di cui all'art. 263 Tuel (D.M. 24.7.2014 G.U. 186/2014) La % di assunzioni di personale rispetto alle cessazioni dell'anno precedente è innalzata dal 25% al 75%

PAREGGIO DEL BILANCIO: inadempienza accertata tardivamente Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei Conti successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. Tali enti sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione, mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Art. 1 comma 477-478 legge 232/2016

ELUSIONE PAREGGIO DEL BILANCIO I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole del pareggio del bilancio sono nulli. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, accertino che il rispetto delle regole del pareggio è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi del D.Lgs. 118/2011 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi sono acquisiti al bilancio dell’ente. Art. 1 c. 480-481 legge 232/2016

Allegati al bilancio di previsione Bilancio di previsione entrata; Bilancio di previsione spese; Riepilogo generale entrate per titoli Riepilogo generale spese per titoli Riepilogo generale delle spese per missioni Quadro generale riassuntivo Bilancio di previsione – equilibri di bilancio Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio N di riferimento del bilancio di previsione) Allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - Esercizio finanziario ..... (predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione) Allegato d) Limite indebitamento enti locali Allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle Regioni. Allegato 9 D.Lgs. 118/2011

Allegati al bilancio di previsione Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 Relazione del collegio dei revisori dei conti Art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011

Allegati al bilancio di previsione Documenti previsti dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (ora pareggio bilancio). Art. 172 Tuel

Allegati al bilancio di previsione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (D.M. 22/12/2015) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi: l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Art. 18 bis D.Lgs. 118/2011 e punto 11 Allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011 Art. 1 comma 424 della legge 232/2016

Allegati bilancio

Allegati bilanci previsione

Allegati bilanci previsione

Allegati bilanci previsione

Allegati bilanci previsione

Allegati bilanci previsione