Imposta Municipale propria CAF - CNA IMU Imposta Municipale propria - Novità 2013 Casi particolari Videocomunicazione 21 maggio 2013
Aliquote applicabili / delibere Parte 1) Novità 2013 Novità Versamenti Aliquote applicabili / delibere Quota Comune / Stato Dichiarazione Immobili gruppo D
Abitazione principale Parte 2) Casistiche Casi Abitazione principale Assimilazioni Diritto di abitazione Agevolazioni agricole Fotovoltaico F2 Collabenti
??? In fase di pubblicazione sulla G.U. Recenti riferimenti normativi L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) Art. 1 comma 380 lett. a) soppressione quota erario Art. 1 comma 380 lett. f) g) quote/aliquote immobili gruppo D D.L. 8/4/2013 n. 35 (Pagamento debiti P.A.) art. 10 comma 4 lett. a) dichiarazione IMU art. 10 comma 4 lett. b) termini delibere comunali D.L. del 17/05/2013: “Interventi urgenti in tema di Imposta municipale propria…” ??? In fase di pubblicazione sulla G.U.
Recenti riferimenti di prassi Risoluzioni 3/DF e 4/DF del 4/3/2013 enti non commerciali 5/DF del 28/3/2013 modifiche Legge stabilità e quesiti 6/DF del 28/3/2013 dichiarazione immobili gruppo D senza rendita interamente posseduti da imprese e distint. contabilizzati Circolari: n. 5/E del 11/3/2012 Rapporti IMU-IRPEF n. 1/DF del 29/4/2013 Chiarimenti TARES e IMU n. 13/E del 9/5/2013 Immobili inagibili ai fini IMU
Versamenti Aliquote applicabili / delibere Quota Comune / Stato Novità Versamenti Aliquote applicabili / delibere Quota Comune / Stato Dichiarazione Immobili gruppo D 6
Anche le assimilazioni ??? Versamento prima rata: SOSPENSIONE 17/06/2013 16/09/2013 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Versamento 1’ rata sospeso per: Abitaz. principali e relative pertinenze (NO A/1,A/8,A/9) U.I. di cooperative edilizie a proprietà indivisa e IACP Terreni agricoli e fabbricati rurali Anche le assimilazioni ???
PROBLEMATICA sulla COMPENSAZIONE Versamento prima rata: SOSPENSIONE PROBLEMATICA sulla COMPENSAZIONE Compensazione credito IRPEF: con IMU abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali: NON praticabile quest’anno con IMU altri immobili: SI
17/06/2013 Versamento prima rata: ALTRI IMMOBILI MODALITA’: F24 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MODALITA’: F24 Bollettino postale F24 semplificato
16/12/2013 Versamento seconda rata MODALITA’: F24 eventuale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MODALITA’: F24 Bollettino postale F24 semplificato eventuale CONGUAGLIO
Versamento minimo I comuni hanno la facoltà di stabilire con proprio regolamento soglie minime per il versamento/rimborso dei loro tributi Se non vengono stabilite soglie minime si applica la disciplina prevista dall’Art. 25 L. 289/2002: il versamento minimo non può essere inferiore a 12 € Accertamento per importi minimi: NO se l’ammontare dovuto per ciascun credito non supera 16,53 € Dal 1/7/2012 30 € (DL 16/2012) 11
Aliquote applicabili / delibere Novità Versamenti Aliquote applicabili / delibere Quota Comune / Stato Dichiarazione Immobili gruppo D 12
Aliquote applicabili/delibere Art 13, c. 13 bis, D.L. 201/2011: A decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito www.finanze.it A decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito www.finanze.it I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 13
Aliquote applicabili/delibere Art 13, c. 13 bis, D.L. 201/2011: L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce (invio entro 23 aprile) L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al c. 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. 14
Aliquote applicabili/delibere Art 13, c. 13 bis, D.L. 201/2011: In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente. 15
Approvazione delle aliquote / detrazioni a regime Aliquote per Acconto Data pubblicazione delibera per 2013 Aliquote applicabili nel 2013 Note Entro il 16/5/2013 Aliquote/detrazione pubblicate entro 16/5/2013 Successiva al 16/5/2013 Aliquote/detrazione adottate per l’anno 2012 Versamento 1° rata pari al 50% dell’imposta dovuta per il 2013 Particolarità immobili gruppo catastale D Assenza di pubblicazione delibera per 2013 16
Data pubblicazione delibera per 2013 Aliquote applicabili nel 2013 Approvazione delle aliquote / detrazioni a regime Aliquote per Saldo Data pubblicazione delibera per 2013 Aliquote applicabili nel 2013 Note Entro il 16/11/2013 Aliquote/detrazione pubblicate entro 16/11/2013 Successiva al 16/11/2013 Aliquote/detrazione pubblicate entro il 16/5/2013 Assenza di delibera entro 16/11/2013 Assenza anche di delibera pubblicata entro il 16/5/2013 Aliquote/detrazione adottate per il 2012 Particolarità immobili gruppo catastale D 17
Quota Comune / Stato Versamenti Aliquote applicabili / Delibere Novità Versamenti Aliquote applicabili / Delibere Quota Comune / Stato Dichiarazione Immobili gruppo D 18
Permane quota riservata all’erario: Quota Comune/Stato ABOLITA Quota erariale pari al 50% dell’aliquota base 7,6 per mille Per gli anni 2013 e 2014 l’IMU è interamente attribuita ai comuni Permane quota riservata all’erario: pari al 7,6 per mille (calcolato sulla normale base imponibile) sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D diversi dagli immobili strumentali rurali pari al 2,0 per mille (calcolato sulla normale base imponibile) sui fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D
Quota Comune/Stato - Codici tributo Codici tributo (RM 35/E del 12/4/2012) Codice Denominazione 3912 IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – … - COMUNE 3913 IMU – Imposta municipale propria per fabbricati rurali uso strumentale – COMUNE 3914 IMU – Imposta municipale propria terreni – COMUNE 3915 IMU – Imposta municipale propria terreni – STATO 3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE 3917 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO 3918 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 3919 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO ??? IMU – Imposta municipale propria per fabbricati gruppo catastale D – STATO IMU – Imposta municipale propria per fabbricati gruppo catastale D rurali – STATO 3923 IMU – Imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE 3924 IMU – Imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE 20
Dichiarazione Versamenti Aliquote applicabili / delibere Novità Versamenti Aliquote applicabili / delibere Quota Comune / Stato Dichiarazione Immobili gruppo D
il possesso degli immobili ha avuto inizio Dichiarazione: nuovo termine fisso I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui: il possesso degli immobili ha avuto inizio sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui: il possesso degli immobili ha avuto inizio sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta M O D I F C H E 22
EFFETTO SULLE DICHIARAZIONI IMU 2012 CIRCOLARE 1/DF del 29 aprile 2013 Dichiarazione: nuovo termine fisso - EFFETTI EFFETTO SULLE DICHIARAZIONI IMU 2012 Il nuovo termine fisso di presentazione della dichiarazione IMU produce effetti ANCHE sulle dichiarazioni dovute per l’anno 2012 CIRCOLARE 1/DF del 29 aprile 2013 TERMINE 1/7/2013
EFFETTI sulle VIOLAZIONI IMU 2012 - RAVVEDIMENTO Dichiarazione: nuovo termine fisso - EFFETTI EFFETTI sulle VIOLAZIONI IMU 2012 - RAVVEDIMENTO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Entro il 01/07/2013: Omesso versamento IMU 2012 Entro il 30/09/2013: Omesso versamento IMU 2012 con omessa presentazione dichiarazione Omessa presentazione dichiarazione con versamento corretto
Dichiarazione – Effetti su 2012 TERMINI DI RAVVEDIMENTO: entro il 01/07/2013 entro il 30/09/2013 dopo il 30/09/2013 Omesso versamento 2012 MA dichiarazione presentata entro il 30/6/2013 3,75% del tributo dovuto + 2,5% interessi* NO ravvedimento operoso /// Omessa presentazione della dichiarazione MA versamento effettuato 5 euro Omesso versamento 2012 E omessa presentazione della dichiarazione /// 10% del tributo dovuto + 2,5% interessi* *gli interessi si intendono annui da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.
Immobili gruppo D Versamenti Aliquote applicabili / delibere Novità Versamenti Aliquote applicabili / delibere Quota Comune / Stato Dichiarazione Immobili gruppo D 26
Rivalutazione rendita Immobili gruppo D - moltiplicatori Fabbricati con attribuzione di rendita o con rendita presunta: Categoria fabbricato Rivalutazione rendita Nuovi Coeff. dal 2013 A ( esclusa A10) x 105 160 A10 80 B 140 C1 55 C2 – C6 – C7 C3 – C4 – C5 D esclusa D5 65 D5 Terreni agricoli: Non rilevano le rivalutazioni del 15% - 5% previste dall’Art. 1 c. 512 della legge di stabilità per il 2013 (rivalutazione redditi dei terreni) Reddito dominicale al 1/1 se coltivatori diretti e imprenditori agricoli x 125* 110 Reddito dominicale al 1/1 - Altri 135 27
Immobili gruppo D - aliquote Immobili ad uso produttivo di categoria D (ESCLUSI i fabbricati rurali strumentali) 2013 Aliquota base: 0,76% Potestà dei comuni: + 0,3 Aliquota minima: 0,76% Aliquota massima: 1,06% Ulteriori agevolazioni: NO Quota Stato: 0,76% Quota Comune: eventuale maggiorazione aliquota 2012 Aliquota base: 0,76% Potestà dei comuni: +/- 0,3 Aliquota minima: 0,46% Aliquota massima: 1,06% Ulteriori agevolazioni: SI Quota Stato: 50% dello 0,76% 28
Immobili gruppo D - aliquote Fabbricati rurali strumentali appartenenti al gruppo catastale D 2013 Aliquota base: 0,2% Potestà dei comuni: NO Aliquota minima: 0,2 % Aliquota massima: 0,2% Ulteriori agevolazioni: NO Quota Stato: 100% 2012 Aliquota base: 0,2% Potestà dei comuni: - 0,1 Aliquota minima: 0,1% Aliquota massima: 0,2% Ulteriori agevolazioni: NO Quota Comune 100% 29
Immobili gruppo D - Riepilogo aliquote Art. 13, c. 5 D.L. 201/2011 % Possibilità +/- Note Base (esclusi immobili gruppo catastale D) 0,76 0,3 punti Potestà regolamentare dei comuni Possibilità di riduzione fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario ( Art. 43 Tuir), immobili posseduti da soggetti IRES, immobili locati Possibilità di riduzione fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Immobili categoria D 0,3 punti solo in aumento Riserva a favore dell’erario pari al 0,76% Solo la eventuale maggiorazione favore del comune Abitazione principale e sue pertinenze 0,4 0,2 punti Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 0,1 punto solo in riduzione Gruppo catastale D Non ammesse riduzioni Riserva a favore dell’erario pari al 0,2% 30
Abitazione principale Parte 2) Casistiche Casi Abitazione principale Assimilazioni Diritto di abitazione Agevolazioni agricole Fotovoltaico F2 Collabenti
E se è parzialmente locata? SOSPESA ! Abitazione principale Immobile iscritto o iscrivibile in catasto come UNICA unità immobiliare nella quale il possessore e il suo NUCLEO familiare DIMORANO abitualmente E RISIEDONO anagraficamente E se è parzialmente locata? 32
Abitazione principale - Pertinenze SOSPESE ! PERTINENZE solo C/2 – C/6 – C/7 Nella misura MASSIMA di una unità per categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione 33
Abitazione principale - Unità immobiliari unite di fatto Non possono essere considerate come una unica unità immobiliare ai fini IMU. Bisogna scegliere quale delle due unità adibire ad abitazione principale, sempre che sussistano i requisiti. In presenza di più unità immobiliari distintamente accatastate ma unitamente utilizzate bisogna procedere alla FUSIONE catastale per avere le agevolazioni su tutte le unità. Unificazione ai soli fini fiscali: alcuni comuni le considerano come unica unità 34
Assimilazioni Abitazione principale Diritto di abitazione Casi Agevolazioni agricole Fotovoltaico F2 Collabenti
Anziani, disabili con residenza in istituti di ricovero Assimilazioni SOSPESE ! Soggetto passivo: coniuge assegnatario Ex coniugi Anziani, disabili con residenza in istituti di ricovero - Non residenti in Italia Facoltà del comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare detenuta a titolo di proprietà o di usufrutto. Condizione: non deve essere locata 36
Cooperative edilizie a proprietà indivisa Assimilazioni SOSPESE ! Cooperative edilizie a proprietà indivisa e IACP Assimilati anche gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (solo detraz. 200 euro) 37
Diritto di abitazione Abitazione principale Assimilazioni Casi Agevolazioni agricole Fotovoltaico F2 Collabenti
scrittura privata autenticata Diritto di abitazione Per atto pubblico o scrittura privata autenticata Art. 1022 c.c. Diritto REALE Coniuge superstite Art. 540 c.c. Coniuge assegnatario Diritto PERSONALE 39
Diritto di abitazione del coniuge superstite E se il coniuge superstite è usufruttuario? Immobile posseduto dal de cuius Diritto di abitaz. del coniuge superstite Interamente SI In comunione col coniuge In comproprietà col coniuge e altri NO In comproprietà con altri In usufrutto e nuda proprietà al coniuge In usufrutto e nuda proprietà al coniuge con altri In usufrutto e nuda proprietà con altri In usufrutto al 50% ciascuno con il coniuge e nuda proprietà ai figli Come il caso precedente ma con diritto di accrescimento In nuda proprietà e usufrutto al coniuge In nuda proprietà e usufrutto al coniuge e ai figli o altri 40
E se la casa coniugale è di proprietà di una terza persona?? Diritto di abitazione del coniuge assegnatario Ai soli fini IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione Coniuge assegnatario E se la casa coniugale è di proprietà di una terza persona?? Conseguenze: Ai fini IMU: coniuge assegnatario unico soggetto passivo IMU con relative agevolazioni Ai fini IRPEF: l’immobile non è imponibile data la sostituzione Imu-Irpef 41
Agevolazioni agricole Casi Abitazione principale Assimilazioni Diritto di abitazione Agevolazioni agricole Fotovoltaico F2 Collabenti
Agevolazioni agricole Rileva requisito SOGGETTIVO: Coltivatore diretto o IAP Agevolazione: moltiplicatore ridotto a 110 e riduzione imposta a scaglioni Terreni agricoli Deve esserci possesso E conduzione! SOSPESI ! 43
Agevolazioni agricole Rileva requisito OGGETTIVO: Utilizzati per lo svolgimento di attività agricola art. 2135 c.c. Agevolazione: aliquota ridotta Fabbricati rurali strumentali SOSPESI ! 44
Fabbricati rurali abitativi Agevolazioni agricole Fabbricati rurali abitativi Si applicano le regole ordinarie a seconda dell’utilizzo che viene fatto del fabbricato SOSPESI ! 45
Fotovoltaico Abitazione principale Assimilazioni Diritto di abitazione Casi Abitazione principale Assimilazioni Diritto di abitazione Agevolazioni agricole Fotovoltaico F2 Collabenti
Fotovoltaico Nota dell’Agenzia del Territorio Prot. N. 31892 del 22/06/2012 Impianti con potenza nominale ≤ 3 chilowatt Impianti con potenza nominale complessiva ≤ a 3 volte il n° delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto Impianti installati al suolo con volume < a 150 m3 NO obbligo di dichiarazione in catasto Per cui NO IMU non rileva la circostanza che l’impianto sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto 47
Rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare Fotovoltaico Impianto integrato all’unità immobiliare che ne incrementa il valore o la redditività di una percentuale pari o superiore al 15% Rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare 48
F2 Collabenti Abitazione principale Assimilazioni Casi Abitazione principale Assimilazioni Diritto di abitazione Agevolazioni agricole Fotovoltaico F2 Collabenti
F2 Collabenti Unità in parte o completamente inabitabili; unità parzialmente demolite, distrutte o che in ogni caso non producono reddito Rendita = zero Se l’immobile collabente insiste su un’area fabbricabile il terreno rimane imponibile come area edificabile Se il fabbricato collabente è situato in una zona dove è precluso il recupero edilizio non sarà dovuta l’IMU 50