SESSIONE 2 La condizione finanziaria di famiglie e (PMI)

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SESSIONE 2 La condizione finanziaria di famiglie e (PMI) SESSIONE 2 La condizione finanziaria di famiglie e (PMI). Strumenti per il sostegno di famiglie e micro imprese Simonetta Cotterli | Unimore- Cefin SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 25-26 NOVEMBRE 2016 CONVEGNO SCIENTIFICO LA SOCIETÀ ITALIANA E LE GRANDI CRISI ECONOMICHE 1929-2016

Indice dell’intervento 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Indice dell’intervento Definizioni e delimitazione dell’analisi Il microcredito all’impresa per gli stati di bisogno Il sovraindebitamento nella l. 3/2012: il concetto di colpa La responsabilità del creditore nella concessione dei finanziamenti Diritto al credito?

Definizioni preliminari 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Definizioni preliminari La microimpresa (Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003): Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Il consumatore (art. 3 Codice del Consumo) La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

Delimitazione dell’analisi 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Delimitazione dell’analisi Il microcredito (art. 111 tub e reg. MEF) Per l’avvio e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e l’inserimento nel mercato del lavoro A favore di soggetti in stato di bisogno Il sovrindebitamento (art. 6 l.3/2012) La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Il microcredito europeo all’attività d’impresa 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Il microcredito europeo all’attività d’impresa Prestiti di valore inferiore ai 25.000 euro a persone fisiche e microimprese, specie “sociali” (con chiara finalità sociale o che presta servizi ai membri della comunità a fini non lucra­tivi). Che non hanno accesso al credito tradizionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa o un’attività autonoma Asse 3: Microfinanza e imprenditoria sociale del nuovo Programma per Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI) 2014-2020 promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di un’adeguata e dignitosa protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro Commissione Europea: più di un miliardo di euro erogato a supporto di oltre centomila micro imprese in 23 Stati dell’Unione

Il microcredito italiano all’attività d’impresa 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Il microcredito italiano all’attività d’impresa Microimprese individuali o in forma di associazione, società di persone, srls o coop Escluse le ipotesi: Di titolari di partita IVA da più di cinque anni, Di impresa individuale con un numero di dipendenti superiore a 5 e di società con un numero di dipendenti (non soci) superiore a 10 Di dimensioni superiori a quelle previste dalla l.f. per l’esclusione dalle procedure previste, a parte il requisito del debito che non deve essere superiore a 100.000 euro. Il prestito è “finalizzato” E’ di ammontare non superiore a 25.000 euro (35.000)

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE I servizi ausiliari Devono essere assicurati “servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati” (art. 111, comma 1, lett. c) Possibilità di esternalizzare la parte dell’attività rivolta all’accompagnamento dei soggetti finanziati tramite contratti a soggetti specializzati, con l’obbligo in capo a questi ultimi di riferire al finanziatore in merito ad andamenti e risultati (art. 3, 2° comma reg MEF) L’attività dell’Ente Nazionale per il Microcredito

Il microcredito per gli stati di bisogno 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Il microcredito per gli stati di bisogno Importi non superiori a 10.000 euro A favore di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (111, comma 3°, tub) Accompagnati da servizi ausiliari di sostegno, in particolare di gestione del bilancio familiare, A condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato Attività residuale, consentita anche alle onlus

La legge sul sovraindebitamento 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE La legge sul sovraindebitamento Ambito di applicazione Persone fisiche consumatori/professionisti Imprese “sotto soglia” (microimprese?) Imprese agricole e start up innovative Procedure Accordo di ristrutturazione dei debiti Piano del consumatore Liquidazione di tutti i beni e cancellazione del debito (esdebitazione)

L’esdebitazione e la colpa 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE L’esdebitazione e la colpa Possibilità di chiedere la liquidazione di tutti i beni (art. 14-ter), a seguito della quale potrà operare un’eventuale “esdebitazione”, cioè la liberazione dei debiti residui. A condizioni determinate ma mai “quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali” (art. 14-terdecies, comma 2, lett. a, l. 3/2013). Risulterà applicabile solo in caso di disgrazie ed eventi eccezionali, sfortunati, imprevedibili.

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Le altre procedure Accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano proposto dal debitore Piano unilaterale del debitore per la soddisfazione anche parziale dei debiti, che non richiede il consenso dei creditori ma è omologato dal giudice “quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” (art. 12-bis, comma 3, l. 3/2013).

Responsabilità del creditore e mutui immobiliari 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Responsabilità del creditore e mutui immobiliari I principi generali (art. 120-sepites, 1° comma, tub): finanziatore ed intermediario “si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori” Il merito creditizio (120 –undecies tub): prima della conclusione del contratto di credito, “il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio” del consumatore, in particolare verificando la sua capacità di adempimento “sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate”. L’assistenza (art. 120-novies, comma 5): il finanziatore è tenuto a fornire chiarimenti adeguati sui contratti per consentire al consumatore di “valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria”. 


Configurabilità di un diritto al credito 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Configurabilità di un diritto al credito Il diritto al credito nella giurisprudenza: La Cassazione: Art. 41 della Costituzione: libertà negoziale e di iniziativa economica , pur nel riconoscimento del limite, nello svolgimento della fase delle trattative, della buona fede e correttezza. L’ABF, non è “in alcun modo previsto dall’ordinamento positivo, né appare in alcun modo desumibile neppure attraverso la più rigorosa esegesi delle fonti vigenti, alcun diritto del cliente ad ottenere credito dall’intermediario, la valutazione circa la convenienza a contrarre, in assenza di anteriori vincoli pattizi [….], essendo rimessa, in via esclusiva e insindacabile, alla piena discrezione del medesimo”

Evoluzione possibile (auspicabile) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Evoluzione possibile (auspicabile) La concessione di crediti immobiliari ai consumatori deve essere condotta in base alle procedure predisposte dal finanziatore, avendo riguardo alla capacità, anche prospettica, ad adempiere, del consumatore, nonché “ai suoi diritti ed interessi”. Il comportamento richiesto dalle nuove regole si pone in equilibrio fra diritto, non arbitrario, dell’impresa ad esercitare l’attività creditizia e diritto del consumatore ad una valutazione che tenga conto della sua capacità a ripagare il debito, dei suoi interessi e dei suoi diritti. Il rifiuto dovrebbe assumere diversa rilevanza rispetto a quella attuale, richiedendo la legge che esso sia, da un lato, non solo trasparente ma altresì giustificato dalla condizione economica e personale del consumatore e, dall’altro, in caso di effettiva ed accertata “sproporzione”, dovuto.

Conclusioni La difficoltà di definire univocamente la microimpresa 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Conclusioni La difficoltà di definire univocamente la microimpresa La necessità di prevedere forme di incentivazione per le attività di microcredito e di accesso alla provvista per gli operatori non bancari La necessità di superare il concetto di “colpa” nell’indebitamento La configurazione di una responsabilità del creditore per la concessione/non concessione del credito

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA STRUMENTI PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE E MICROIMPRESE Bibliografia T. Beck, Microfinance – A critical literature survey, IEG Working Paper, 2015/4 A.D. OECD, Oecd Skills Strategy, Building an effective skills strategy in Italy, 2016 M. Paoluzzi, Il modello dell’Ente nazionale per il Microcredito, in Micro Finanza, n. 15, 2016 L. Nonne, Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari, in Banca borsa tit. cred., fasc.1, 2011 Manfredini, Rimetti a noi i nostri debiti, Il Mulino, 2013 M. Filandri, Proprietari a tutti i costi, La disuguaglianza abitativa in Italia, Carrocci Editore, 2015 E. Pellecchia, Primi provvedimenti sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.5, 2014 U. Morera e F. Vella (a cura di), Finanza comportamentale. Investitori a razionalità limitata, AGE, 2012, n.1.