Notaio Vera Tagliaferri Milano 18 aprile 2016 Accordi e contratti prima, durante e dopo il matrimonio: validità, annullabilità, rilevanza probatoria Notaio Vera Tagliaferri Milano 18 aprile 2016
Indice Accordi e contratti fra coniugi in vista di separazione e divorzio L’esperienza straniera tra common law e civil law Il panorama italiano: tra aperture e chiusure Le convenzioni matrimoniali Le convenzioni sulla vita matrimoniale I patti a latere della separazione Gli accordi in vista del divorzio: tesi contra e tesi pro
Patti Prematrimoniali (Prenuptial agreements) Fenomeno complesso: - Pluralità di accordi differenti, volti a disciplinare le conseguenze, patrimoniali e non, derivanti dal fallimento del matrimonio Fenomeno interessante: Occasione di riflessione sui principi sottostanti al diritto di famiglia Terreno di sperimentazione giurisprudenziale e dottrinale
L’esperienza stranera tra modelli di common law e civil law I patti prematrimoniali nascono negli Stati Uniti Trovano terreno fertile nei Paesi di COMMON LAW Gran Bretagna Australia Vengono esportati nei Paesi di CIVIL LAW Germania Spagna
Il panorama giuridico italiano L’ordinamento riconosce ai coniugi spazi di autonomia privata nella regolazione dei loro rapporti economici Convenzioni matrimoniali (artt. 161-162 c.c.) Convenzioni sulla vita matrimoniale (art. 144 c.c.) Accordi a latere della separazione Patti in vista del divorzio
I. Le convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.) Forma delle convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. ossia In deroga al regime legale della comunione dei beni Separazione dei beni Fondo patrimoniale Comunione convenzionale
II. Le convenzioni sulla ‘vita matrimoniale’ (Art. 144 c.c.) Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. I coniugi possono concludere accordi per regolare aspetti fondamentali della loro convivenza Senza derogare ai doveri fondamentali nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) e ai doveri verso i figli (artt. 147 e 148 c.c., artt. 315-bis e 316-bis c.c.)
III. Gli accordi a latere della separazione Possono essere stipulati prima oppure contestualmente alla separazione Disciplinano aspetti economici e patrimoniali della separazione che i coniugi decidono di non contemplare nel verbale di separazione Possono essere stipulati con scrittura privata, diversamente dalle convenzioni matrimoniali che devono avere la forma dell’atto pubblico Non sono sottoposti al vaglio giudiziale
La Giurisprudenza intervenuta in materia di accordi a latere della separazione Forma Cass. Civ. 9863/2007: «l’atto interveniente tra cui i coniugi separati di fatto con il quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, un coniuge si impegna a trasferire gratuitamente all’altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 161 c.c. postulante lo svolgimento della convivenza coniugale e il riferimento a una generalità di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto per la forma alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessità di atto pubblico.» Validità degli accordi antecedenti alla separazione Cass. Civ. 21736/2013: «Alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologa e non trasfuse nel decreto omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma, o quando concernono un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato»
IV. I patti in vista del divorzio Che cosa sono? negozi (rarissimi) stipulati dai coniugi, in costanza di matrimonio, o addirittura prima del matrimonio, in vista dell’eventuale divorzio oppure negozi (frequenti) conclusi in concomitanza della separazione, destinati a regolare le vicende economiche e patrimoniali della coppia in vista del futuro, ma presumibilmente certo, divorzio LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIE NON RICONOSCONO LA VALIDITA’ DI QUESTE PATTUIZIONI
Gli argomenti a sostegno della nullità dei patti in vista del divorzio Illiceità della causa (art. 1343 c.c.) La causa dei patti in vista del divorzio si sostanzierebbe nella mercificazione della status di coniuge, che è invece indisponibile, limitando la libertà di difesa dei coniugi nel futuro giudizio di divorzio Cass. Civ. 3080/1985: «Gli accordi preventivi tra i coniugi sul regime economico del divorzio prima che esso sia pronunciato hanno sempre lo scopo, o quanto meno l’effetto, di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente lo status, limitandone la libertà di difesa» (conforme Cass. 8912/94)
Diritto oggetto del patto non è ancora esistente Il diritto oggetto del patto medesimo (assegno divorzile) non è ancora esistente nel patrimonio di colui che ne dispone Cass. Civ. 3777/1981: «L’assegno di divorzio è indisponibile prima dell’inizio del relativo giudizio tanto nella sua parte assistenziale quanto nella sua parte risarcitoria e compensativa; pertanto vanno considerati invalidi gli accordi dei coniugi separati intesi a stabilire il regime economico non solo per il contestuale periodo di separazione ,ma anche per quello successivo al giudizio di divorzio» Richiamo alla disciplina dell’una tantum Art. 5 VIII co. L. 898/1970 L’accordo sulla corresponsione del mantenimento in un’unica soluzione (art. 5, VIII co. L.898/1970) deve avvenire per legge in concomitanza al divorzio, non antecedentemente a esso, e deve superare il vaglio di equità del Tribunale
Contrasto con l’art. 143 c.c. I patti in vista del divorzio costituiscono una inammissibile deroga ai doveri coniugali derivati dal matrimonio, in particolare all’obbligo di solidarietà economica tra i coniugi. E, infatti, l’assegno di divorzio ha natura assistenziale. Cass. Civ. Sez. Un. 11490/1990: «L’assegno periodico di divorzio ...ha carattere esclusivamente assistenziale (di modo che deve essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, quale contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell’altro), atteso che la sua concessione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante»
Argomenti a favore della validità dei patti Non determinano la mercificazione dello status: il divorzio è un diritto (potestativo) esercitabile liberamente da ciascuno dei coniugi Non condizionano i futuri comportamenti processuali dei coniugi e il loro diritto di difesa Non rileva l’inesistenza del diritto al momento dell’accordo: l’ordinamento consente di dedurre in contratto la prestazione di cose future (art. 1348 c.c.), quale potrebbe configurarsi il diritto all’assegno Non costituiscono una deroga ai doveri di cui all’art. 143 c.c.: L’art. 143 c.c. opera nella fase fisiologica dell’unione matrimoniale e non in quella del divorzio
Gli spiragli aperti dalla giurisprudenza sulla validità dei patti in vista del divorzio Cass. Civ. 8109/2000 Riafferma la nullità delle intese concluse al fine di regolamentare il divorzio, ma stabilisce che l’invalidità può essere fatta valere solamente dal coniuge che avrebbe diritto all’assegno (nullità relativa). Cass. Civ. 348/1993 Sono validi gli accordi raggiunti tra i coniugi in vista di un’eventuale dichiarazione di annullamento o nullità del matrimonio, in quanto, dato il carattere inquisitorio di tale giudizio, è escluso qualsiasi potere di disposizione dello status personale da parte dei coniugi. Trib. Torino, ord. 20 aprile 2012: riconosce la validità di un accordo che prevedeva che la corresponsione dell’assegno di mantenimento dal marito alla moglie cessasse al momento del divorzio, con l’impegno della moglie a nulla pretendere, né a titolo di assegno di mantenimento, né a titolo di una tantum NOVITA’
Cass. Civ. 23713/2012 Riconosce la validità di una scrittura privata, sottoscritta prima del matrimonio, con la quale la nubenda si era obbligata a cedere al futuro marito, nell’eventualità di un futuro divorzio, un immobile di sua proprietà, quale indennizzo per le spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione della futura casa coniugale, pure di proprietà della futura moglie La cass mette le basi per affermare, anche in assenza di specifiche normative, la validità del patto solo a contenuto specifico e non generico
Nel dettaglio: Non mira a disporre dello status di coniuge Il divorzio è una condizione sospensiva dell’accordo, non l’oggetto dell’accordo Si tratta di un ‘contratto atipico’, espressione dell’autonomia privata, retto da una propria causa, ossia il reciproco scambio di prestazioni proporzionate riconducibile alla datio in solutum (art. 1197 c.c.) «Il fallimento del matrimonio non viene considerato causa genetica dell’accordo, ma è degradato a mero ‘evento condizionale’» La cassazione conferma la nullità degli accordi ma salva i patti che utilizzino il fallimento del matrimonio come evento dedotto in condizione
Ma Dichiara apertamente che l’indirizzo giurisprudenziale tradizionale che fonda l’invalidità dei patti prematrimoniali sul principio dell’indisponibilità dello status di coniuge e dell’assegno di divorzio « ….omette di considerare non solo i principi del diritto di famiglia, ma la stessa elaborazione del sistema normativo, ormai orientato a riconscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici» dunque Rivalutazione dell’autonomia coniugale nei rapporti economici, in scia con le riforme in materia degli ultimi anni (dalla separazione consensuale ai termini abbreviati per il divorzio sino alla negoziazione assistita e allo scioglimento del matrimonio avanti al sindaco)