ANTONIO GIRELLO, architetto libero professionista

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Transcript della presentazione:

ANTONIO GIRELLO, architetto libero professionista RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ECOBONUS E AGEVOLAZIONI FISCALI Venezia 01 dicembre 2016 • Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% • Casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare • Sgravi fiscali per immobili sottoposti a vincolo ANTONIO GIRELLO, architetto libero professionista

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art.16-bis del DPR 917/86 ( Testo Unico delle Imposte dei Redditi) La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo di € 96.000,00. Questi maggiori benefici sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 con la Legge di Bilancio 2017

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% Chi può ottenere questi benefici ? proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% Per quanto riguarda gli interventi detraibili, essi sono: le opere di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio la manutenzione straordinaria la ristrutturazione edilizia il risanamento conservativo

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano: l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara l’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti. A. Gli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. B. Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001. In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quindi ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% C. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per questi interventi la detrazione è stata introdotta dal Dl n. 201/2011). D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. E. I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) F. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% G. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico. H. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. I. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. L. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) le spese per l’acquisto dei materiali il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori gli oneri di urbanizzazione

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. In particolare, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50% In particolare oltre alla comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento il contribuente deve essere in possesso di: domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi natura dell’intervento da realizzare dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione data di inizio dell’intervento di recupero.

Casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl. La Notifica Preliminare è disciplinata dall’art.99 del D.Lgs.81/08 e dall’Allegato XII del medesimo D.Lgs.

Casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare Art. 99. Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare Come si può perdere la detrazione La detrazione non è riconosciuta, e l’importo fruito viene recuperato dagli uffici, quando: - Non è effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, se obbligatoria. - Il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale e/o con le indicazioni richieste. Il bonifico è stato eseguito da persona diversa dal richiedente la detrazione. - Non è possibile esibire le fatture debitamente quietanzate delle spese effettuate. - le opere edilizie sono abusive. - Se sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Sgravi fiscali per immobili sottoposti a vincolo D.Lgs. 42/2004 La normativa vigente prevede la deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni architettonici dei quali sia stato riconosciuto l'interesse di bene culturale; le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. È possibile dedurre fino ad un massimo del 19% delle spese riconosciute. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una detrazione dall'imposta; agli enti commerciali una deduzione dall'imponibile, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (D.P.R. n. 917/1986 come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003).

Sgravi fiscali per immobili sottoposti a vincolo D.Lgs. 42/2004 Qualora le spese per la manutenzione, protezione o restauro non siano obbligatorie per legge, la necessità di sostenerle deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Soprintendenza, previo accertamento della congruità, effettuato d'intesa con il competente Ufficio del Territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati.

Sgravi fiscali per immobili sottoposti a vincolo D.Lgs. 42/2004 le certificazioni e la documentazione richieste per fruire delle agevolazioni fiscali relativi alle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati sono sostituite da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D P. R. 445/2000. Tale atto dovrà essere inoltrato alla soprintendenza per le verifiche a campione di cui agli artt. 70 e 71 del citato D.P.R. 445/2000.