LE VARIAZIONI DI BILANCIO PAOLA MARIANI
dai Programmi per la spesa (art. 13, c.2 del d.lgs. 118/2011); LE VARIAZIONI DI BILANCIO L’unità di voto del bilancio di previsione, ai sensi del d.lgs. 118/2011, è costituita : dai Programmi per la spesa (art. 13, c.2 del d.lgs. 118/2011); dalle Tipologie per le entrate (art. 15, c.12 del d.lgs.118/2011.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO Le variazioni sono disciplinate, ai fini della sperimentazione dall’articolo 10 del DPCM 28 dicembre 2011. A regime dall’articolo 51 del d.lgs. correttivo e integrativo del d.lgs. 118 del 2011.
In sperimentazione competono alla Giunta esecutiva: LE VARIAZIONI DI BILANCIO In sperimentazione competono alla Giunta esecutiva: Le variazioni compensative tra le categorie della stessa tipologia di entrata; Le variazioni compensative tra i macroaggregati all’interno dello stesso programma di spesa; Le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa; Le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste; Le variazioni compensative in sede di gestione tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese di personale legate alla mobilità interna all’amministrazione; Le variazioni agli stanziamenti del FPV dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente ( da farsi entro l’approvazione del rendiconto)
LE VARIAZIONI DI BILANCIO In sperimentazione competono al dirigente o al responsabile economico-finanziario dell’ente: Le variazioni compensative tra capitoli di entrata della stessa categoria; Le variazioni compensative tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato;
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime competono alla Giunta esecutiva: L’istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazione vincolate a scopi specifici nonché l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; Le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate; le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’amministrazione; Le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime competono alla Giunta esecutiva: Le variazioni riguardanti il FPV di cui all’art. 3 comma 4; Le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b); Le variazioni necessarie per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti; Le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime L’ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime Salvo diversa previsione i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione, possono effettuare: le variazioni di bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato; le variazioni di bilancio riguardanti le mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate di cui all’art,. 42 commi 8 e 9;
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente e le variazioni di bilancio riguardanti il FPV escluse quelle previste dall’art. 3 comma 4 di competenza della Giunta;
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime Salvo diversa autorizzazione della Giunta, i dirigenti o in assenza di disciplina il responsabile finanziario, con riferimento: I macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti I contributi agli investimenti; I trasferimenti in conto capitale. possono effettuare variazioni compensative solo ai capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell’anno cui il bilancio si riferisce salvo eccezioni tassativamente previste. Sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all’altro del bilancio con atto amministrativo salvo quanto previsto dagli art. 48, 49 e 51 del d.lgs correttivo e integrativo del d.lgs. 118/2011.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO A regime Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’articolo 10, comma 4. Sono altresì trasmesse al tesoriere : Le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; Le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.