Debitore Creditore banca

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Debitore Creditore banca L’oggetto del pegno 1. Il pegno irregolare – anticipazione bancaria – Art. 1851 c.c. La banca ha facoltà di appropriarsi dei beni (vendere merci, smobilizzare titoli). In caso di adempimento del debitore, la banca è tenuta a restituire cose dello stesso genere; in caso di inadempimento, la banca dovrà restituire solo le quantità di beni dello stesso genere che risultino in eccesso rispetto all’ammontare del credito Debitore PEGNO di cose FUNGIBILI (individuate nel genus, ma senza specificazione) Titolo (credito garantito) L’irregolarità consiste nella facoltà di disporre Creditore banca

Se il debitore fallisce, la banca deve chiedere l’ammissione allo stato passivo? Nel rispondere la quesito, la Cass. individua gli elementi tipici del pegno irregolare: «esso è quel contratto con cui il debitore consegna (documenti) e attribuisce in proprietà al creditore denaro o beni aventi prezzo corrente sul mercato, e perciò reputati fungibili con il denaro, dei quali l’accipiens deve restituire il tantundem solo se e quando interviene l’adempimento dell’obbligazione garantita; altrimenti l’obbligazione restitutoria si limita alla sola eventuale eccedenza». o/o

o/o Si afferma, così, che nel pegno irregolare i beni non vengono attribuiti in possesso – come avviene nel pegno regolare – ma in proprietà. La banca rimane obbligata a restituire l’eccesso rispetto al credito garantito secondo il meccanismo della compensazione legale che avviene fra crediti omogenei, liquidi ed esigibili. Avviene, cioè, che l’immissione in proprietà dei beni dati in pegno irr. estingue la porzione di debito corrispondente alla garanzia. L’obbligo a restituire l’eccesso corrisponde alla normale restituzione che segue la compensazione di crediti di importi differenti. Perciò, se la compensazione (alias estinzione del debito) è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, la banca non deve chiedere l’ammissione al passivo ma deve solo restituire l’eccesso di beni alla curatela fallimentare.

Il pegno irregolare è contrario al divieto di patto commissorio, art Il pegno irregolare è contrario al divieto di patto commissorio, art. 2744 c.c.? No, il divieto non opera perché in base all’art. 1851 c.c. è consentito al creditore, nell’ipotesi di inadempimento, di fare definitivamente propria la somma corrispondente al credito garantito e, quindi di compensarlo con il suo debito di restituzione del tantundem. Cioè, la banca diventa subito proprietaria dei beni. Quando li liquida (li trasforma in denaro) in realtà sta vendendo beni propri.

Debitore Creditore banca L’oggetto del pegno 2. Il pegno rotativo (su beni in lavorazione, su titoli della Banca d’Italia e Monte titoli, su titoli non ancora emessi) La giurisprudenza ha elaborato condizioni di legittimità: Il pegno deve risultare da atto scritto avente data certa che preveda la sostituzione dei beni dati in pegno: Che il creditore pignoratizio alla fine, cioè in caso di inadempimento, riceva o il bene stesso oggetto del pegno oppure un bene in sostituzione che abbia un valore non superiore. Debitore PEGNO su beni in lavorazione su titoli della Banca d’Italia e Monte titoli su titoli non ancora emessi Titolo (credito garantito) Mancanza dello spossessamento: i beni rimangono nel possesso del debitore che continua a farli circolare Creditore banca

Onerosità e gratuità del pegno (il caso del pegno costituto con beni del terzo) Il pegno può essere configurato come un contratto «neutro» che può rientrare negli atti a titolo oneroso o gratuito, in relazione alla circostanza che il vantaggio attribuito al creditore trovi riscontro in un equivalente. Si può tenere distinta l’ipotesi che il pegno sia dato dallo stesso debitore (a) o da un terzo consenziente (b) a) se il bene dato in pegno appartiene allo stesso debitore, il contratto può dirsi oneroso se a fronte del pegno egli ottenga dei vantaggi (rateazione, riduzione degli interessi) b) se il bene dato in pegno è di un terzo esso è a carattere oneroso se vi è corrispettivo oppure può essere determinato da liberalità. Attenzione alla revocatoria ordinaria o fallimentare! Se si prova la scientia fraudis, il creditore del terzo può rendere inopponibile a sé il diritto di prelazione del creditore pignoratizio.