FEDERALISMO FISCALE (119 cost.)

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Transcript della presentazione:

FEDERALISMO FISCALE (119 cost.) - Autonome scelte di spesa  entrate autonome (politiche fiscali decentrate) pro… Responsabilità / efficienza … e contro Squilibri territoriali  diseguaglianze tra cittadini e crisi coesione e unità nazionale Principi cost. generali: Legalità dei tributi (a. 23); - Coordinamento statale (a. 117.3); - Progressività sistema trib. compless. (a. 53); - Uniforme garanzia dei diritti (a. 117.2/m) e Perequazione (a. 119.3) Trasferimento funzioni di spesa ai territori: maggior rispetto preferenze dei cittadini; maggior efficienza; responsabilizzazione enti; Trasferimento poteri tributari: maggior controllo sul potere politico locale; Trasferimenti intergovernativi: funzione di solidarietà (perequazione)

Legge delega 42/2009 (attuaz. federalismo fisc.: a. 119 Cost.) Ratio: superamento finanza derivata e criterio “spesa storica” (costi e fabbisogni standard,…) Responsabilità {Armonizzazione dei bilanci pub. (a. 117.2/e)); Patto di stabilità interno (a. 119.1 e 6); (c.d. fallimento politico)} Territorialità entrate (tributarie) regionali/locali {«compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio: a. 119.2, Cost., in fine} Perequazione (≠ equalizzazione) {fondo perequativo: a. 119.3 Cost.) Ratio: senza FedFisc Stato non si ridimensiona, nonostante cessione di competenze sia avvenuta; Regioni non si responsabilizzano, nell'esercizio di tali competenze pure già ricevute. Non-senso proseguire con finanza derivata: dissocia responsabilità da poteri di spesa (78% deficit spesa sanitaria causato da sole 3 Regioni - Lazio, Campania, Sicilia: FedFisc impedirebbe che a pagare siano tutti, bensì solo cittadini di quelle Regioni, subendo aumento imposte/taglio prestaz.) [ripiani a piè di lista; criterio spesa storica: premia chi in passato ha speso di più, permettendogli di continuare a farlo (premia anzi sforamento del budget), mentre chi ha speso meno, perché più efficiente, deve continuare a spendere meno, contribuendo con i suoi risparmi di spesa a finanziarie chi ha sforato irresponsabilmente]. Costi e fabbisogni standard: fabbisogno di spesa nec. a fornire livelli essenziali prestazioni in condizioni di efficienza e appropriatezza (il sistema di finanziamento “ordinario” proveniente dai diversi canali di entrata deve essere costruito in maniera tale da assicurarne la copertura, ma evitando che ogni centro di spesa possa arbitrariamente stabilire i costi delle prestazioni erogate: sanità…) Costi standard: difficoltà di calcolo (“variabili territoriali”) + necessità di costante adeguamento Responsabilità (d.lgs. 149/2011): decadenza e "incandidabilità« (x 10aa.) per Sindaco/Presidente di Reg. o Prov. "fallito“ (in qualsiasi carica, anche naz. ed europea), cioè responsabile di “grave dissesto finanziario” (delega attuata solo in riferimento ad ambito sanitario regionale); Ratio: impedire che un livello di gov. possa sforare vincoli bilancio scaricando conseguenze finanziarie su altri livelli (altrim. politiche di efficienza non premiate: risparmio di una Regione o Ente loc. andrebbe a Regioni o EELL non virtuosi...: C. cost. 219/13: “la Regione … in definitiva viene meno all’obbligo solidaristico (di contenere la spesa), avvantaggiando indebitamente i propri residenti, rispetto a chiunque altro”). Premi e sanzioni: Enti inefficienti dovranno aumentare – fino al livello max consentito da l. st. – il prelievo tributario (es. addizionale IRPEF); sanzione ricade su comunità, colpevole di aver scelto vertici politici incompetenti/irresponsabili (“culpa in eligendo”: inventario di legislatura da presentarsi a cittadini, previa valutaz. tecnico-finanziaria organi di controllo interni: ma C. cost. 219/2013 lo ha dichiarato incost. per eccesso di delega); a. 7, d.lgs. 149/2011 (sanzioni economiche, con eventuale blocco assunzioni e dei mutui per investimenti, per sforamento del Patto stabilità interno): non incost. (C. cost. 219/13). Rimozione sanzionatoria del Pres. Regione (126 Cost.) per mancata attuazione piano di rientro da deficit sanitario (C. cost. 219/13: norma “deve essere interpretata nel senso che la fattispecie di grave dissesto finanziario … non giustifichi da sé l’esercizio del potere sanzionatorio dello Stato, se non accompagnata da una valutazione circa la gravità degli effetti da essa cagionati, da parte dei soli organi costituzionali a ciò chiamati dalla Costituzione” (Gov. – PdR – Comm. bicamerale: 126.1 Cost.; PERò è incostituzionale la norma che attribuisce la resp. al Pres. Reg. nella veste di Commissario str. Gov. incaricato di attuare il piano di rientro dal deficit sanitario, così come quella che condiziona la rimozione al previo giudizio della Corte dei Conti e al parere vincolante dei 2/3 della Commissione bicamerale: automatismo che restringe illegittimamente la necessaria discrezionalità di Gov./PdR presupposta da 126.1) TERRITORIALITà: idea originaria:gettito dei tributi “originato” da un territorio, anche quello relativo a tributi erariali, va considerato come “appartenente” a quel territorio e a questo deve, perciò, essere “restituito”. Attuazione mitigata: “tenere conto” del luogo di consumo per i tributi aventi quale presupposto i consumi, della localizzazione dei cespiti per quelli basati sul patrimonio e della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito per quelli riferiti al reddito [(art. 7, I c., lett. d)]. Federalismo “demaniale”: D.lgs. n. 85/2010, art. 9.2. Con uno o più decreti del PdCM…, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata…, sono determinate le modalità per ridurre… le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del PdCM (di trasferimento dei beni statali a Regioni ed Ee.ll. Ttrasferimento patrimonio immob. statale a Reg./Ee.ll., riduce trasferimenti € da Stato a Reg./Ee.ll.; possibilità alienaz. ex Ee.ll., 75% del ricavo va a questi Eell per ripianare i loro debiti, 25% resta a Stato, fondo ammortamento titoli stato) Attuazione della Legge delega (42/09): d.lgs. 85/2010 (Federalismo demaniale) d.lgs. 156/10 (Roma Capitale) d.lgs. 216/10: (determinaz. costi e fabbisogni standard di Ee.Ll.) d.lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) d.lgs. 68/2011 (autonomia di entrata regionale e costi standard sanità) d.lgs. 85/2010 (federalismo demaniale) d.lgs. 88/11: in materia di risorse agg. e interventi speciali x rimozione squilibri econ. e sociali; d.lgs. 118/11 (Armonizzazione dei bilanci) d.lgs. 149/11 (premi e sanzioni per rispetto vincoli bilancio)

Il sistema delle entrate tributarie Regionali (l. 42/09) 1) tributi regionali (propri derivati: IRAP); 2) addizionale reg. IRPEF; 3) compartecipaz. reg. all’IVA (territorialità); [somma deve finanziare LEP a costo standard in 1 Reg.] 4) quote fondo pereq. (copert. LEP a costi standard) Finanziamento Spese autonome: I) Tributi regionali (specie “propri auton.”, non deriv.); II) quote fondo pereq. (x capacità fisc., pereq. parziale) LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni): Sanità, Assistenza, Istruzione (funzione amministrative regionali) + trasporto pubblico locale (perequaz. parziale) Per tributi delle regioni si intendono:             1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni (IRAP);             2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali (IRPEF);             3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale (propri autonomi); - il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali NON HANNO vincolo di destinazione. [D. lgs. 68/2011:”autonomia di entrata delle reg.”: alcuni tributi propri derivati passano a Regioni (diventano ‘propri autonomi) libertà di manovra fino alla loro soppressione (tassa x abilitaz. professionale; imposta reg. su concessioni demaniali e uso beni patrimonio indisp.; tassa x occupaz. suolo pubb.; su concessioni reg.; imposta su emissioni sonore aeroporti. Tassa automobilistica: non sopprimibile] Principi generali su sistema tributario regionale/locale: Territorialità (tendenziale) e correlazione (tra prelievo e beneficio); divieto doppia imposizione (tributi propri autonomi); non esportabilità del tributo (non tassare basi imponibili di altri livelli di governo) invarianza della pressione fiscale compless. (da federalismo non deve aumentare: quota di tributi che passano a Reg./EELL deve far ridurre quota di tributi statali); limite max annualmente fissato (sforabile per ripiani del deficit sanitario in singole Regioni); Finanziamento duale: LEP/spese “autonome” (per prestaz. non essenziali)  nel primo caso, sono le entrate che devono adattarsi alla spesa; nel secondo è la spesa che deve adattarsi alle entrate (Regioni meno ricche devono rinunciare a parte di tali spese “facoltative”, posto che perequazione è parziale). L. 42/09 (e relativa attuaz.) Attribuisce ruolo predominante, tra entrate reg., alle compartecipazioni al gettito delle imposte erariali (specie IVA: territorialità in base al luogo di consumo):  scarsa autonomia sul lato spesa e livello servizi, né per modulare a livello decentrato imposizione. Compartecipazioni: “Il sistema delle compartecipazioni attribuisce ai governi decentrati una quota - uniforme su tutto il territorio - del gettito che un tributo nazionale produce nel territorio regionale o locale. Tale quota di gettito proviene ai bilanci delle diverse giurisdizioni senza che i loro governi debbano pagare il costo politico della decisione sull’aliquota da applicare. Quando le entrate dei governi locali e regionali provengono per intero da compartecipazioni, la singola giurisdizione non dispone più del potere di autodeterminazione dei livelli di spesa e dei beni da produrre. La dimensione del proprio bilancio è determinata per intero da una decisione presa altrove o in un altro momento, per esempio nel momento costituente, e quindi definita una volta per tutte. La compartecipazione produce gettito, ma non esprime autonomia tributaria.” (P. Giarda) “Condomio d’imposta”: ripartizione del gettito di pochi, grandi tributi unici, condivisi tra tutti i livelli di governo (Stato, Reg., EELL)  vantaggio della semplificaz. per contribuente e razionalizz. costi gestione (accertam./riscoss.) / svantaggio: scarsa o nulla autonomia fiscale Risorse aggiuntive + interventi speciali (119.5, cost.; d.lgs. 88/11)

Autonomia di spesa e coordinamento finanziario (uscite) Patto di stabilità interno e limiti alla spesa reg./loc. Stato fissa tetti di spesa (salva una discrezionalità residua pro Regioni/EELL.) (coordin. st. 117.3 cost….) Fondi (finanziam.) statali vincolati: VIETATI {ma se su compet.intrecciate, sì con leale coop.-intese} Fondo perequativo: senza vincolo di destinaz. (119.3) Risorse aggiunt.+interventi spec.: contrib.di scopo (119.5) Indebitamento di Regioni/EE.LL: “golden rule” (119.6) Violazione del Patto di stabilità interno: a. 7, d.lgs. 149/2011 (sanzioni economiche, con eventuale blocco assunzioni e dei mutui per investimenti, per sforamento del Patto stabilità interno): non è incost. (C. cost. 219/13). COORDINAMENTO: potestà legislativa concorrente statale/regionale  stato può fissare solo principi, non norme stringenti di dettaglio, ma… C. cost. 219/2013: norma che impone, al verificarsi del grave dissesto finanziario, la decadenza automatica dei direttori reg., direttori ammin. e sanitari degli enti del servizio sanit., del dirigente resp. dell’assessorato reg. compet. e dei revisori dei conti. Competenza regionale incisa sarebbe quella dell’organizzazione dei propri uffici (residuale), che però deve recedere dinanzi a “misure volte al coordinamento della finanza pubblica, purché il nucleo di esse possa attribuirsi ad un principio fondamentale di quest’ultima materia” (trasversalità della materia concorrente). “In linea di massima, effetti così dettagliati potrebbero venire introdotti, per finalità organizzative e di contenimento della spesa, dal solo legislatore regionale. Ma la norma impugnata fa seguito ad una grave inadempienza da parte della Regione, nella quale i funzionari preposti al settore sanitario, e soggetti alle direttive del commissario ad acta, sono senz’altro coinvolti. La Corte ribadisce che, quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato.”