Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a

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Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2016-2017 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione V – Efficacia soggettiva del contratto collettivo

Il contratto collettivo post-costituzionale Funzione: normativa, obbligatoria, gestionale, compositiva ecc. (plurifunzionalità del contratto collettivo) Struttura: parte normativa + parte obbligatoria Principio di autodefinizione della categoria contrattuale (Cass. S.U. 2665/1997); inutilizzabilità dell’art. 2070 c.c. Efficacia soggettiva: inter partes, efficacia soggettiva «estesa», erga omnes. * possibilità di aderire a un contr. coll. già sottoscritto Efficacia obbligatoria: efficacia reale Inapplicabilità degli artt. 2067 e ss. c.c.

Efficacia soggettiva del contratto collettivo Regola generale: art. 1372 c.c. e teoria della rappresentanza sindacale come rappresentanza volontaria Rimedi «palliativi» (Rusciano): Estensione del contratto collettivo ai lavoratori non iscritti al sindacato stipulante: art. 15 St. Lav. Rinvio esplicito del contratto individuale al contratto collettivo Recezione implicita del contratto collettivo (uso negoziale) Efficacia precettiva dell’art. 36 Cost. Onere di applicare il contratto collettivo per conseguire un determinato beneficio (art. 36 St. Lav. e art. 30 co. 4 d. lgs. 50/2016; art. 1 co. 1175 l. 296/06) Clausole sociali inserite nei contratti di appalto (clausole a favore di terzi (art. 1411 c.c.) e conseguente diritto soggettivo del lavoratore); Rüffert

Contratti collettivi aziendali «gestionali» Procedimentalizzazione dei poteri del datore di lavoro: C. cost. 268/94 Problema: quale rappresentatività dei soggetti stipulanti? Come si distinguono i contratti gestionali?

Contratti collettivi che prevedono le prestazioni minime indispensabili in caso di sciopero nei s.p.e. (art. 2 co. 2 l. 146/1990) Fonte dell’obbligo dei lavoratori è il regolamento di servizio: C. cost. 344/1996 Problema: quale rappresentatività dei soggetti stipulanti?

Contratti collettivi aziendali con efficacia soggettiva «estesa» Contratti collettivi aziendali approvati dalla maggioranza dei componenti delle r.s.u. (parte III, § 11 T.U.; analogamente: A.I. Confcommercio, parte B), cl. 7); A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop 28.7.2015, parte E), parte terza § I) Contratti collettivi aziendali approvati dalle r.s.a. destinatarie della maggioranza delle deleghe e approvati con referendum dei lavoratori (parte III, § 12 T.U.; A.I. Confcommercio, parte B), cl. 7); A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop 28.7.2015, parte E), parte terza § II) Problema: efficacia inter partes dell’accordo interconfederale

Contratti collettivi territoriali con efficacia soggettiva «estesa» Contratti collettivi approvati da oo.ss. territoriali che abbiano un livello di rappresentatività nel territorio e nel settore pari almeno al 50% + 1 (A.I. Confcommercio, parte B), cl. 5); A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop 28.7.2015, parte E), parte seconda § I)

Contratti collettivi efficaci erga omnes (art. 8 d. l. 138/2011, conv Contratti collettivi efficaci erga omnes (art. 8 d.l. 138/2011, conv. l. 148/2011) Contratti aziendali o territoriali stipulati da oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro r.s.u./r.s.a., sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario e finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 8 Limiti di contenuto e controllo del giudice * C. cost. 221/2012: carattere tassativo delle materie; interpretazione restrittiva Problemi: come si misura la rappresentatività? Chi stipula per i datori di lavoro, in caso di accordi territoriali? Come si valuta il criterio maggioritario? Sospetta illegittimità costituzionale: art. 39 co. 1 e co. 2-4; art. 3 Cost. * In particolare, il co. 3 dell’art. 8 Postilla all’Accordo del 28.6.2011 firmata il 21.9.2011

CCNL con efficacia soggettiva «estesa» Soglia del 5% come media tra la percentuale degli iscritti sul totale degli iscritti e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rsu sul totale dei votanti (ciascun dato pesa per il 50%) per l’ammissione alla contrattazione (parte III, § 2 T.U.; analogamente: A.I. Confcommercio, parte A), cl. 4.I); A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop 28.7.2015, parte D), § II); A.I. Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI 23.11.2016, p. 6). * Per ciascuna categoria contrattuale e per ciascun sindacato, il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS (parte I, § 8) mentre il CNEL rileva il dato elettorale (parte I, §19) Piattaforme unitarie o avvio dei negoziati sulla base della piattaforma presentata dalle oo.ss. che abbiano una rappresentatività pari almeno al 50% + 1 (T.U. rappresentanza, parte III, § 4 e 6: analogamente: A.I. Confcommercio, parte A), cl. 4.II); A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop 28.7.2015, parte D), § III)

CCNL con efficacia soggettiva «estesa» I CCNL sottoscritti dal 50 % + 1 delle oo.ss. e approvati a maggioranza semplice dai lavoratori (T.U. rappresentanza, parte III, § 7; analogamente: A.I. Confcommercio, parte A), cl. 4.III); A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop 28.7.2015, parte D), § IV) sono esigibili per tutte le oo.ss. aderenti al protocollo e al t.u. e applicabili all’insieme dei lavoratori (T.U. rappresentanza, parte III, § 8; analogamente: A.I. Confcommercio, parte A), cl. 4.IV); A.I. A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop 28.7.2015, parte D), § V) Problema: efficacia inter partes del T.U. (Accordo CGIL-CISL-UIL 14.1.2016, parte 3, § 2) Accordo CGIL-CISL-UIL 14.1.2016, parte 1, § 53 e parte 3, § 6

Dumping contrattuale Presenza di più CCNL per la medesima categoria Rimedi: - «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo» (art. 1, d.l. 338/1989 conv. l. 389/1989). - «in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori […] i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria» (art. 7 co. 4 d.l. 248/2007). - «necessità di arginare fenomeni di dumping, soprattutto di tipo retributivo, attraverso adeguate misure legislative che garantiscano il rispetto delle retribuzioni minime individuate dai CCNL sottoscritti dalle oo. datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative» (A.I. Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil del 16.11.2016, p. 3).