Videocomunicazione 21 maggio 2013

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
UNICO 2013 NOVITA’ PERSONE FISICHE a cura di Sandro Cerato.
Advertisements

COMUNE DI PIANEZZE Provincia di Vicenza PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2013.
LEGGE FINANZIARIA 2008 L. 24/12/07 n. 244 Introduzione alla normativa a cura di: FRANCESCUT DR. FABRIZIO.
I.V.A. – Imposta sul valore aggiunto - Principi fondamentali.
Contabilità e bilancio (F-O) dott.ssa Maria BaldiniLezione n. 2.
Progetto: per il pagamento dell‘Imposta comunale sugli Immobili per il pagamento dell‘Imposta comunale sugli Immobili GemeindeBrixen Gemeinde Brixen Comunedi.
24/11/2015 Studio Commerciale Tenti 1 VADEMECUM CONTRIBUENTE E SCADENZE RIPETITIVE FISSE Per chi ha dipendenti: 1. Potare allo studio le presenze mensili.
EFFETTO DELLE DETRAZIONI FISCALI SUL MERCATO IMMOBILIARE
L’imposta sul reddito in Italia
ART BONUS OPPORTUNITÀ E VANTAGGI
FISCALITA' LOCALE Dott. Beniamino Nappo – Fiscalità Nazionale
IMPOSTA COMUNALE UNICA LEGGE 214 /2011
Imposta Municipale propria Imposta Municipale Immobiliare
Aggiornamento con la legge di stabilità 2017 n. 232/2016
Le novità dei tributi locali
Tecnica Professionale Base – A.A. 2013/2014 Dott. Fabio Bascherini
Bilancio di previsione 2016 Principali indicatori E TENDENZE
Video comunicazione 6 settembre 2013
NORMA PROVINCIALE LEGGE PROVINCIALE 24 maggio 1991, n. 9 Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (b.u. 4 giugno 1991,
Imposta Municipale propria
Il Tributo per i Servizi Indivisibili (detto anche TASI) è un tributo del sistema tributario italiano. Insieme con l'IMU e la TARI, è una delle tre componenti.
COSAP SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
ROTTAMAZIONE CARTELLE
MATERIE DI CONTRATTAZIONE
Società per azioni aperte
LE NOVITÀ SULLE SOCIETÀ DI COMODO
Determinazione del reddito fiscale di un’impresa
Monaco, 28 marzo 2017 Il nuovo regime di tassazione a forfait delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia : scambio di informazioni.
IL SISTEMA TRIBUTARIO TEDESCO
SPLIT PAYMENT METODO ITIS BIELLA Biella, 19 febbraio 2015.
D.L. 70/2011 Credito d’imposta per la ricerca - 25 gennaio
Decreto “Salva Italia”
Intrastat.
I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI
Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.
NOVITA’ IN TEMA DI IRPEF
DATI RELATIVI AL CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Imposta sul reddito delle persone fisiche D.P.R. 917/86 – T.U.I.R.
Adempimenti per le holding
La detrazione d'imposta per lavoro dipendente
L’IRPEF – L’imposta sul reddito in Italia
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE industria 4.0.
Gruppo di lavoro fisco e immobili
Verona, 31 dicembre 2018 TRASPORTI IN REGIME DI CABOTAGGIO
Comune di Breda di Piave
Il Modello Unico 2009 Le novità e gli studi di settore
“Ottimizzazione della gestione dei crediti IVA”
COSA E’ E A CHI INTERESSA COSA SI PUO’ FARE
LA FISCALITÀ IMMOBILIARE Le imposte sui trasferimenti
LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA
Mario Miscali - Diritto Tributario
Operazioni con soggetti non residenti:
IMPOSTA DI REGISTRO Avezzano aprile 2017.
Giugno 2018 Relatore: dott. POTITO L. IASCONE
Esempio 9A calcolo base imponibile
ADDIZIONALI IRPEF REGIONALI E COMUNALI
€ – € = € % = € € 500 (gennaio ’07) CASO 3 CONTRIBUENTE CHE HA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE FINO AL
Collocamento in mobilità dei lavoratori Oneri a carico delle aziende
RATEAZIONE TRIBUTI A CAUSA SISMA E CENERE VULCANICA
Conferenza stampa MEF IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO 1 MARZO 2016
COMUNE DI GHEMME Via Roma 21 Codice Fiscale : P.Iva :
LA FISCALITÀ IMMOBILIARE Le imposte sui trasferimenti
…l’impresa deve corrispondere ai lavoratori dipendenti
Le Operazioni Intracomunitarie
Il consolidato nazionale (gruppo RoBi)
LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE
O.D.C.E.C. PERUGIA SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 2016/2017 FISCALITA’ INTERNAZIONALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI QUADRO.
L’irretroattività delle norme parasostanziali
L’IRPEF – L’imposta sul reddito in Italia
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
Transcript della presentazione:

Videocomunicazione 21 maggio 2013 CAF - CNA IVIE – Imposta sul valore degli immobili all’estero IVAFE – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero Videocomunicazione 21 maggio 2013

Il Mod. 730 e il quadro RM del Mod. UNICO/2013 I contribuenti che: presentano il Mod. 730 possiedono immobili e/o detengono attività finanziarie all’estero DEVONO presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO/2013/Persone Fisiche Per liquidare e versare l’IVIE e l’IVAFE

IVIE e IVAFE – i riferimenti NORMATIVI: art. 19 – commi da 13 a 23 del D.L. 6/12/2011 n. 201 (Salva Italia) Art. 1 – commi 518 e 519 della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 (disposizioni di attuazione dell’IVIE e dell’IVAFE) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013 (cambi euro/valute estere) DI PRASSI: - Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2 luglio 2012 DI CNA INTERPRETA: - Sul sito: Operatori CAF / 730 / Dic. annuale 730

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) Oggetto dell’imposta: immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati Soggetto passivo dell'imposta: persona fisica proprietaria dell'immobile ovvero titolare di altro diritto reale sullo stesso, residente in Italia, (italiano, comunitario o extracomunitario) Decorrenza: dal 2012 L'imposta è dovuta proporzionalmente: alla quota di possesso ai mesi di possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero)

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) Il valore rilevante per gli immobili: La regola generale: Costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti, e in mancanza: Valore attuale di mercato nel luogo in cui è situato l’immobile

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) Per gli immobili situati nello SEE (27 Paesi UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (valore «catastale»), solo se è previsto un meccanismo di rivalutazione e moltiplicazione analogo a quello italiano (rendita + 5% x coefficiente). In mancanza della «rendita» si utilizza il costo, e in mancanza, il valore di mercato. Se esiste la «rendita», ma non il meccanismo di rivalutazione e moltiplicazione si può, se è più favorevole, moltiplicare la «rendita», senza rivalutazione, per il coefficiente IMU (per Belgio, Francia, Irlanda e Malta)

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) Aliquote: 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze 0,76 per cento per gli altri immobili* * l’imposta non è dovuta se l’importo complessivo non supera 200 €

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare: - euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (come IMU) - euro 50 per ogni figlio, max euro 400 (come IMU) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (come IMU).

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) Crediti d’imposta detraibili Immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni Credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte dall’Irpef come credito d’imposta per le imposte pagate all’estero Eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile Immobili situati in altri Paesi

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) Detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (come IMU) euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (come IMU) euro 50 per ogni figlio, max euro 400 (come IMU)

Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) I redditi degli immobili (terreni e fabbricati), assoggettati all’IVIE, e non locati, non concorrono, come redditi diversi, alla formazione del reddito complessivo del possessore Analogamente alla disciplina dell’IMU, che sostituisce l’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati

Il quadro RM e il quadro RW IMMOBILI RW: costo di acquisto RM: costo di acquisto o valore attuale o valore catastale VALORE RW: se costo superiore a 10.000 RM: qualsiasi valore LIMITE DI VALORE RW: possesso al 31.12 RM: mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso RILEVANZA POSSESSO

Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE) mesi Indicare sempre il valore complessivo dell’immobile Se non è abitazione principale, e se l’imposta sul valore complessivo (col. 1 x 0,76%) è inferiore o uguale a 200 euro, non è dovuta l’imposta (non deve essere indicato nulla) Se è abitazione principale (casella 8 barrata), l’imposta è sempre dovuta, anche se l’imposta sul valore complessivo è inferiore o uguale a 200 euro

Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE) Codice saldo 4041 NOVITA Versamento a saldo 2011 da Unico/2012 ACCONTO IMPOSTA SUGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO per l’anno 2013: deve essere determinato e versato con le stesse modalità dell’Irpef (totale 99%, prima rata a giugno 40%, seconda o unica rata a novembre 60%). Il riferimento è la colonna 1 del rigo RM32. Se questo valore non è superiore a 51 euro, l’acconto non è dovuto. Codici tributo: 4044 1^ rata, 4045 2^ o unica rata. Ammesso pagamento a luglio con maggiorazione 0,40% Ammesse la compensazione e la rateazione.

Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero Decorrenza: dal 2012 Oggetto dell’imposta: attività finanziarie detenute all’estero Soggetto passivo dell'imposta: persona fisica titolare dell’attività finanziaria, residente in Italia, (italiano, comunitario o extracomunitario) L'imposta è dovuta proporzionalmente: alla quota di possesso al periodo di detenzione (in giorni)

Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso C/c e libretti di risparmio: giacenza media calcolata per ogni intermediario Valore da dichiarare eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie Credito d’imposta detraibile

Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE) Aliquota: 0,1% Conti correnti e i libretti di risparmio: quota fissa 34,20 euro per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’imposta si applica in misura fissa in qualunque Stato estero siano detenuti

Il quadro RM e il quadro RW ATTIVITA FINANZIARIE RW: costo di acquisto RM: valore di mercato al 31.12 o al termine del periodo di possesso VALORE RW: se costo superiore a 10.000 RM: qualsiasi valore LIMITE DI VALORE RW: possesso al 31.12 RM: giorni dell'anno nei quali si è protratto il possesso RILEVANZA POSSESSO

Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE) giorni Compilare: un rigo per ogni attività finanziaria un rigo per ogni conto corrente/libretto di risparmio, anche se detenuti presso la stessa banca, società finanziaria . . . . . Per c/c e libretti di risparmio (casella 7 barrata), indicare il valore RAPPORTATO alla quota di possesso Per c/c e libretti di risparmio (casella 7 barrata), se la giacenza media (col. 1) non è superiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta (non deve essere indicato nulla).

Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE) 5.750 100 365 34 34 X 5.750 50 365 17 17 X 51 51 Esempio: due conti correnti detenuti nella stessa banca Conto «A» al 100% giacenza media 2.000 Conto «B» al 50% giacenza media 7.500 Giacenza media complessiva: 2.000 + (7.500 x 50%) = 5.750 L’imposta è dovuta su ogni conto

Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE) Codice saldo 4043 NOVITA Versamento a saldo 2011 da Unico/2012 ACCONTO IVAFE per l’anno 2013: deve essere determinato e versato con le stesse modalità dell’Irpef (totale 99%, prima rata 40%, seconda o unica rata 60%). Il riferimento è la colonna 1 del rigo RM35. Se questo valore non è superiore a 51 euro, l’acconto non è dovuto. 4047 1^ rata, 4048 2^ o unica rata. Ammesso pagamento a luglio con maggiorazione 0,40% Ammesse la compensazione e la rateazione.

IVIE e IVAFE La modifica dell'anno di decorrenza comporta che eventuali somme dovute per l'anno 2011, risultanti dal Modello Unico/2012, e non versate, non rappresentano più "mancati versamenti", pertanto non è necessario provvedere al ravvedimento operoso. Il contribuente provvederà semplicemente ad applicare e versare le imposte per la prima volta per l'anno 2012, senza vantare alcun "acconto".