L’oggetto dell’ipoteca Si ritrova anche in questo caso il principio di accessorietà fra diritto di garanzia e credito garantito Principio di specialità: esso va considerato: a) in relazione all’oggetto su cui insiste il vincolo, in quanto il concedente (sia esso debitore o terzo) deve specificare i beni; b) in relazione al credito garantito in quanto il legislatore impone l’esatta individuazione dell’ammontare del credito Principio di indivisibilità: a) l’eventuale divisione o altra modificazione, di carattere giuridico o materiale, dei beni ipotecati non pregiudica la garanzia che permane interamente su tutte le parti in cui il bene originario è stato diviso; b) in relazione al credito garantito, l’eventuale adempimento parziale non incide sull’ipoteca che continua la sua validità per l’intero e, inoltre, l’eventuale frazionamento del debito sul lato passivo non fa dividere l’ipoteca anche se uno dei condebitori ha parzialmente adempiuto. Art. 2809 c.c. Specialità e indivisibilità dell’ipoteca L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
** L’ufficiale iscrive ipoteca sugli strumenti immobiliari relativi ai beni specificati Il credito garantito può essere modellato in relazione all’esecuzione, all’entità degli interessi, alle possibili dilazione, ma deve pur sempre essere determinabile e quantificabile in una somma di denaro * Credito garantito Negozio ipotecario (o di concessione) Iscrizione ipoteca *Se anche il credito garantito non fosse esattamente quantificabile in relazione al titolo, il negozio di concessione specifica l’ammontare del credito che si intende garantire. In questo modo, l’eventuale eccesso di credito non determinabile dal titolo rimane scoperto di garanzia. Nel negozio ipotecario si specificano i beni sui quali graverà l’ipoteca (2826)**
Ipoteca su beni altrui Attenzione! Le due norme non disciplinano la stessa fattispecie. L’art. 2808 ci dice che l’ipoteca può essere costituita anche dal proprietario del bene su cui graverà la prelazione che, però, non sia il debitore nel rapporto di credito garantito. È possibile, cioè, che Tizio sia creditore, Caio sia debitore, ma l’ipoteca viene concessa da Sempronio che, perciò, è parte nel negozio di concessione. L’art. 2822, invece, disciplina il caso in cui il concedente non è ancora divenuto proprietario del bene che intende concedere in ipoteca. Ad esempi: Caio debitore promette a Tizio creditore di concedergli in ipoteca un bene che, al momento è di Sempronio il quale, però, non intende concedere in proprio l’ipoteca a Tizio. L’ipoteca potrà essere iscritta solo quando Caio avrà acquistato il bene da Sempronio. In questo caso, la concessione dell’ipoteca fatta dal debitore che non sia ancora divenuto proprietario del bene da ipotecarsi è valida, ma la sua efficacia è condizionata all’acquisto da parte del debitore. Una simile fattispecie si ha nel preliminare di ipoteca. Art. 2808, comma 2: l’ipoteca può avere ad oggetto beni del debitore o di un terzo Art. 2822, ipoteca su beni altrui: se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente
Ipoteca su beni futuri Art. 2823 c.c. L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza. 2825 bis e 2826 c.c.: ipoteca sul bene oggetto del contratto preliminare e indicazione dell’immobile in corso di costruzione Nel c.c. del 1865 essa era vietata perché si riteneva che favorisse il fenomeno dell’usura. Attualmente, si deve ritenere che l’ipoteca sia valida ma che la sua efficacia, realizzata attraverso l’iscrizione della garanzia, è condizionata alla circostanza della venuta ad esistenza del bene La fattispecie riceve particolare disciplina per gli immobili da costruire. Il legislatore ammette che il fabbricato in corso di costruzione possa essere oggetto di ipoteca ancorché non sia ancora venuto ad esistenza