Sanità Elettronica nella Regione del Veneto.

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Sanità Elettronica nella Regione del Veneto. Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale Sanità Elettronica nella Regione del Veneto. Ing. Lorenzo Gubian Cortina d’Ampezzo, 27 gennaio 2017 1 1

Le principali fonti normative D.L. 18.10.2012, n. 179 ss.mm.ii. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221 e recentemente modificato dalla L. 11.12.2016, n. 232 . art. 12, co. 7 “ […omissis…] con uno o più decreti del Ministro della salute sono stabiliti i contenuti FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che ne concorrono all’implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti dell’assistiti […omissis…] i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo”.

Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 178 del 29 settembre 2015 n. 178. Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico

Regioni e provincie autonome e il Ministero della salute. LE FINALITÀ LA TIROLARITÀ Finalità di cura: prevenzione; diagnosi; cura; riabilitazione; I soggetti del SSN e dei servizi socio sanitari regionali che prendono in cura l’assistito, presso cui sono redatti i dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE Finalità di ricerca: studio; ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico ; Regioni e provincie autonome e il Ministero della salute. Finalità di governo programmazione sanitaria; verifica delle qualità delle cure; valutazione dell’assistenza sanitaria Regioni e provincie autonome, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contenuti del DPCM 178/2015 In base all’art. 12 comma 7 D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii., con decreti attuativi dovranno essere individuati: i contenuti del FSE; i limiti di responsabilità; i compiti dei soggetti che concorrono sua implementazione; i sistemi di codifica dei dati; le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali rispetto dei diritti dell'assistito; le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE; la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito; i criteri per l'interoperabilità del FSE; le modalità di accesso ai servizi sanitari on line da parte del cittadino;

Contenuti del DPCM 178/2015 Il nucleo minimo previsto dall’art. 2 DPCM 178/2015 : È costituito da dati e documenti, uguale in tutte le regioni e Provincie autonome: dati identificativi e amministrativi dell’assistito; referti; verbali di PS; lettere di dimissione; Profilo sanitario sintetico; dossier farmaceutico; consenso /diniego alla donazione degli organi. Dati e documenti integrativi La loro alimentazione è funzionale alle scelte regionali in materia di politica sanitaria e in base al livello di maturazione del processo di digitalizzazione

Il Profilo sanitario sintetico Cos’è il Profilo Sanitario Sintetico: E’ un documento socio sanitario informatico, redatto e aggiornato dal MMG/PLS e riassume la storia clinica dell’assistito e la situazione corrente conosciuta. Finalità del Profilo Sanitario Sintetico: Favorire la continuità di cura e permettere un inquadramento dell’assistito al momento del contatto con il SSN. Le modifiche Nel caso in cui si verifichi la variazione del MMG/PLS, sarà facoltà del nuovo MMG/PLS: di mantenere il documento precedentemente redatto; di redigerne uno nuovo. Ogni modifica o aggiornamento implica la creazione di una nuova versione, separata da quella originaria.

Il Consenso Art. 7 DPCM 178/2015 Le tipologie di CONSENSO INFORMATO: per l’alimentazione Per l’alimentazione del pregresso per la consultazione La raccolta del consenso presuppone l’INFORMATIVA all’assistito. Tra i soggetti abilitati alla raccolta del consenso vi sono i medici (allegato tecnico al DPCM 178/2015) stante l’importanza del consenso e le implicazioni mediche che il mancato consenso comporta. I consensi possono essere revocati dall’assistito e tale revoca può, se desiderato, essere a sua volta revocata.

Dati soggetti a maggiore tutela Art 5 DPCM 178/2015 Sono resi visibili solo previo esplicito consenso dell'assistito i dati e documenti disciplinati dalle disposizioni a tutela delle: persone sieropositive; donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza; vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia; persone che fanno uso di sostanze stupefacenti; le persone che fanno uso di sostanze psicotrope e di alcool, donne che decidono di partorire in anonimato; nonché i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari. NON è ammessa l’alimentazione del FSE se l’assistito sceglie di ricorrere alle prestazioni in anonimato; E’ responsabilità del professionista o operatore sanitario che eroga la prestazione di acquisire l’esplicito consenso dell’assistito.

I Gruppi Tematici operativi L’articolo 26 del DPCM 29 settembre 2015, n. 178 dispone l’istituzione, nell’ambito della Cabina di Regia del NSIS, del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l’attuazione delle disposizioni inerenti il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Le indicazioni del garante al GT Consenso Art. 13, co. 2, lett. c): “ […omissis…] c) i soggetti che accedono alle informazioni rientrano nelle categorie di soggetti abilitati alla consultazione del FSE indicate dall’assistito e sono effettivamente coinvolti nel processo di cura. Con nota prot. 0030958 del 17.10.2016 il Garante manifesta preoccupazione per l’attuazione, da parte di alcune realtà di quanto disposto dall’art. 13 co. 2, lett. c) del DPCM 178/2015. Secondo il Garante una interpretazione letterale rischia di vanificare la finalità principale del FSE, ovvero quella di costituire un utile strumento per il personale sanitario che prenderà nel tempo in cura l’interessato.

La nota del Ministero della Salute 1/3

La nota del Ministero della Salute 3/3

La richiesta formale del Garante privacy al ministero della salute Estratto della nota del Garante privacy prot. U 0030958

Le indicazioni del garante al GT Consenso Art. 13, co. 2, lett. c): Modifica del DPCM per espungere art. 13, co. 2, lett. c). Cambia il paradigma Categorie di soggetti autorizzati all’accesso al FSE Presa incarico del paziente

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