INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Marzo 2017 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA
LEGGE FALLIMENTARE (R. D. 16/3/1942, N. 267) LEGGE N. 3/2012 composizione della crisi da sovraindebitamento LEGGE STABILITA’ 2016 (L. 208/2015) accordi con banca L. 132/2015 (manovra estiva 2015) finanziamenti Decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012): modif. concordato preventivo l. fall. Decreto sviluppo bis (D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012): tecnologia telematica nella l. fall. D. L.vo n. 270/1999 amministrazione straordinaria grandi imprese e D. L.vo n. 247/2003 e D. L.vo n. 134/2008 amministrazione straordinaria grandissime imprese Regolamento transfrontaliero CE n. 1346/2000 FONTI NORMATIVE
2008-12 - Nuove soluzioni concordate e ruolo dei creditori Legislatore 1942 -Ottica punitiva -Ruolo del GD Forte potere di controllo e decisorio - Par condicio creditorum - Tempi lunghissimi, macchina costosa Legislatore 2005-2006 - Favor per le Banche e modifica alle soluzioni concordate della l.f. (conc. prev.) -sanzioni proporzionate e sostenibili 2008-12 - Nuove soluzioni concordate e ruolo dei creditori - Impresa come organizzazione - Le procedure concorsuali come opportunità Evoluzione normativa 2014-2015-2016 incentivi per il finanziatore, soluzioni negoziali, perseguimento interessi «altri» Racc. Ce 2014 e Rgm 848/2015 (post Rgm 1348/2000)
Le procedure concorsuali nella legge fallimentare Soluzioni liquidatorie: Il fallimento La liquidazione coatta amministrativa ------------------------------------------ Soluzioni risanatorie: Il concordato preventivo (più varianti) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti il piano attestato di risanamento Accordi con banche e convenzione di moratoria Le procedure concorsuali nella legge fallimentare
Le procedure concorsuali previste da leggi speciali L’amministrazione straordinaria della grandi e grandissime imprese in stato di insolvenza La composizione della crisi da sovraindebitamento le procedure concorsuali riservate alle banche (amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa) Le procedure concorsuali previste da leggi speciali
Misure generali di risanamento Finanziamento delle imprese in crisi (prima, durante e dopo la crisi) Riorganizzazione dell’impresa (ricapitalizzazione, cambiamento attività sociale, cessione ramo d’azienda, affitto d’azienda, cambiamento assetto proprietario, sostituzione dell’organo amministrativo, operazioni straordinarie) piani ed accordi stragiudiziali con i creditori ------------------- accordi e transazioni fiscali accordi con enti previdenziali e rappresentanti dei lavoratori Misure generali di risanamento
Presupposti di applicazione delle procedure concorsuali Presupposto oggettivo Stato di insolvenza stato di crisi sovraindebitamento Presupposto soggettivo Imprenditore medio-grande/Imprenditore commerciale grande-grandissimo/Non imprenditore, famiglia, consumatore, piccolo imprenditore soggetto di natura pubblica/privata soggetto che svolge attività commerciale/agricola Presupposti di applicazione delle procedure concorsuali
caratteristiche delle procedure concorsuali Universalità soggettiva (concorsualità e totalità creditori) Universalità oggettiva (totalità dei beni del debitore) par condicio creditorum e stabilità Obbiettivi (equilibrio tra diversi interessi in gioco): creditori, azienda, mercato, debitore, giustizia caratteristiche delle procedure concorsuali
Fallimento presupposto oggettivo: stato di insolvenza (art. 5 l. fall.) presupposto soggettivo: imprenditore commerciale di natura privata con i requisiti dimensionali ricavabili dall’ art. 1 l. fall. (artt. 1, 15 u. co., 147 l. fall., artt. 2082 e 2195 c.c.) Fallimento
1 – art. 1 l. fall. e art. 147 l. fall. REQUISITI DIMENSIONALI: 1. ATTIVO PATRIMONIALE ANNUO (ULTIMI 3 ESERCIZI ) > € 300.000 2. RICAVI LORDI ANNUI ( ULTIMI 3 ESERCIZI) > € 200.000 3. DEBITI (SCADUTI E NON) > € 500.000 PS. È IL DEBITORE CHE DEVE PROVARE DI NON SUPERARE NEPPURE UNO DEI SUDDETTI PARAMETRI SE VUOLE EVITARE IL SUO FALLIMENTO * art. 15 u. co. L. fall.: debiti scaduti e non pagati > € 30.000 1 – art. 1 l. fall. e art. 147 l. fall.
2. delimitazioni temporali: artt. 10-11-12 l. fall. Da quando un imprenditore può fallire? criterio formale (iscrizione registro imprese) e criterio sostanziale (attività della organizzazione) Sino a quando un imprenditore può fallire? criterio formale (cancellazione registro imprese) e criterio sostanziale (effettiva cessazione attività d’impresa) 2. delimitazioni temporali: artt. 10-11-12 l. fall.