Statuto d’Autonomia, Consiglio e Giunta

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
2001: riforma art. 114 Le regioni hanno maggiore potere
Advertisements

Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
1848 Statuto del Regno 1948 Costituzione della Repubblica Art. 61 “Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d’un suo Regolamento.
La tipologia delle forme organizzative Il governo e l’amministrazione ministeriale Le autonomie locali.
Di alcuni “svolgimenti” della forma di governo parlamentare in Italia Note su composizione e funzioni del Parlamento.
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Argomenti verifica parziale Percorso I: Capitoli: I, II (tranne par. 9 e sottoparagrafi), III (tranne par. 7 e sottoparagrafi), IV Percorso II: Capitolo.
IL NOSTRO PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE classi I G e IV B 1-LA COSTITUZIONE Che cos’è e quando è stata promulgata, Di quante parti è composta.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA elezione ruolo e funzioni Maria Herta Palomba.
LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
Il Presidente della Repubblica
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI PO 11 UOC 13
Pubblica Amministrazione
Il governo.
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
Le fonti delle autonomie
Il Parlamento Diritto pubblico Lezione n. 6 Struttura, organizzazione
IL PARLAMENTO ITALIANO
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
La soggettività giuridica (i soggetti)
Il Presidente della Repubblica
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Art1coli 1-12)
prof.ssa Elisabetta Bazzetta
Diritto pubblico dell’economia
IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE. maria herta palomba
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’adattamento dell’ordinamento italiano
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Articoli 1-12)
Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016
LE RIFORME ISTITUZIONALI
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI comune trieste
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Delegazione legislativa
Articoli delle costituzione in merito agli eletti
IL PARLAMENTO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA E IL SUO SISTEMA
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
L’organizzazione.
Composizione Organi Funzioni
Sociologia dei fenomeni politici
Delegazione legislativa
IL GOVERNO.
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
LO STATO. COSA È LO STATO? Lo stato è l’organizzazione sovrana di un popolo, che vive stabilmente su un territorio. Gli elementi costituitivi dello stato.
LABORATORIO Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: Gli Organi di governo del sistema dell’informazione (G.P. Cuomo - 2)
Le fonti in Costituzione
ORGANI interni alle Camere (composti da soli parlamenetari):
L’assemblea legislativa regionale
IL GOVERNO.
Le immunità parlamentari L’organizzazione delle Camere L’iter legislativo La composizione e la formazione del Governo La responsabilità del Presidente.
Article Vienna Convention
Il «sistema» delle fonti regionali 1948
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.
COME NASCE LE SEDI Roma (sede centrale)
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
Le fonti del diritto.
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
Il Presidente della Repubblica
Il Governo Che cos’è il Governo La formazione del Governo
Il Parlamento I compiti La composizione L’organizzazione delle Camere
Il Presidente della Repubblica
LA CONSOB Storia, organizzazione, materie di competenza
Il presidente della repubblica
LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Le fonti delle autonomie
Le Fonti del diritto pubblico italiano
IL REGOLAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGCOM
Le autonomie.
Transcript della presentazione:

Statuto d’Autonomia, Consiglio e Giunta LA REGIONE LOMBARDIA E IL SUO SISTEMA Statuto d’Autonomia, Consiglio e Giunta

Lo Statuto d’autonomia Lo Statuto d’autonomia della Lombardia, secondo le disposizioni dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è stato approvato con due successive deliberazioni consiliari, avvenute il 13 marzo e il 14 maggio 2008. E’ entrato in vigore il 1 settembre 2008

Art. 1 (La Regione Lombardia) La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.

GLI ORGANI DELLA REGIONE 1 Il Consiglio regionale 2 Il Presidente della Regione 3 La Giunta

1 Il Consiglio regionale Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della Lombardia. I consiglieri rappresentano la comunità regionale senza vincolo di mandato.

Funzioni Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Presidente del Consiglio Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto dai consiglieri regionali . Egli rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all’Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari.

Ufficio di Presidenza (UDP) L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due VicePresidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. L‘UDP garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l’espletamento delle loro funzioni.

Gruppi consiliari e Conferenza dei Presidenti I consiglieri si costituiscono in gruppi (attualmente sono 8) . La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di presidenza per l’organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Le Commissioni consiliari Le Commissioni permanenti (attualmente sono 8) esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante , svolgendo un ruolo fondamentale nel processo legislativo. Possono anche essere costituite commissioni speciali e Commissioni di inchiesta (oggi sono 4). Nell'ambito delle materie di competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull’attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti del sistema regionale. Assimilabili alle commissioni, per gli aspetti operativi, sono la Giunta delle elezioni e il Comitato paritetico di controllo e valutazione.

2 Il Presidente della Regione Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto,egli rappresenta la Regione. Nomina, presiede e revoca la Giunta regionale ( tra cui il Vicepresidente) ne dirige la politica generale e ne è responsabile. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

3) La Giunta regionale La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori . La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale, alla sue sedute possono partecipare anche i sottosegretari (che sono 4). Essa dà attuazione al programma di governo del Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; esercita la potestà regolamentare nei casi previsti; predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo; nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale ecc. ecc.

La Giunta regionale conta attualmente 16 assessori e 4 sottosegretari La Giunta regionale conta attualmente 16 assessori e 4 sottosegretari. Sotto il vertice politico operano 17 Direzioni Generali. Grande importanza ha la Presidenza a cui afferiscono anche il personale e la comunicazione. Regione Lombardia dispone di una sede a Roma e una Bruxelles.

Altri organismi statutari Il Consiglio delle autonomie locali La Commissione garante dello Statuto Il Consiglio per le Pari Opportunità Il Difensore civico Il CORECOM

Il Sistema regionale Il “Sistema Regionale”, così come delineato dalla Legge Regionale n. 30 del 27 dicembre 2006, è costituito dalla Regione stessa e dagli enti che contribuiscono alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo e del Documento Strategico Annuale (PRS e DSA).

Gli Enti che fanno parte del Sistema Regionale sono: Enti dipendenti (es. Arpa,Ersaf, Eupolis ecc) Società partecipate in modo totalitario (es. Finlombarda spa, Lombardia Informatica spa, ecc) Enti sanitari (ASL, Aziende ospedaliere ecc) Società a partecipazione regionale (es: Ferrovie Nord ecc) Fondazioni istituite dalla Regione (es. FLA, IREALP ecc.) Enti pubblici (Parchi regionali, Consorzi di bonifica)