Le rinunzie e le transazioni

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Transcript della presentazione:

Le rinunzie e le transazioni Art. 2113 c.c.

A cosa serve Il contratto si conclude mediante lo scambio del consenso. La volontà del contraente “debole” non è libera

I rimedi possibili (nella fase di prima contrattazione) Rappresentanza a soggetto non debole (il sindacato stipula il contratto collettivo) Specialità introdotte dalla legge con riguardo alle modalità di estrinsecazione della volontà del soggetto debole

I rapporti contrattuali in costanza di rapporto Una volta concluso il contratto, è possibile modificarlo? Quale sarà l’atteggiamento dei contraenti?

L’obiettivo Salvaguardare la posizione del lavoratore, rendendo inefficaci le pattuizioni che non avrebbe sottoscritto se fosse stato “libero” di scegliere Salvaguardare le scelte del lavoratore, lasciando efficaci le pattuizioni sottoscritte in piena volontà

Art. 2113 c. c. Rinunzie e transazioni Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni. — Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile

Rinunzie e transazioni atti unilaterali di disposizione del proprio diritto Transazioni: Contratti in cui le parti si fanno reciproche concessioni

…che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi… Diritti derivanti da disposizioni inderogabili: Diritti di cui si può disporre solo in determinate condizioni Diritto alla retribuzione e diritti economici in genere Diritti indisponibili: Diritti di cui non si può mai disporre Diritto alle ferie, diritto alla salute.

Rinuncia a diritti futuri e a diritti già maturati Rinuncia a diritti futuri garantiti da norme inderogabili = atto in deroga a norma inderogabile = atto nullo Rinuncia a diritti derivanti da norme inderogabili ma già entrati nel patrimonio del prestatore = annullabilità ex art. 2113 c.c.

Diritti relativamente disponibili e norme inderogabili in giurisprudenza Il signor Rossi, alla cessazione del rapporto di lavoro, in data 10.3.2002, rinuncia per iscritto ad un credito per emolumenti arretrati. Nel mese di dicembre 2002, oberato dalle spese natalizie, si pente della decisione. Può impugnare la rinuncia? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè

…non sono valide… In generale gli atti giuridici possono essere Validi Annullabili [perdono efficacia ex nunc] Nulli [perdono efficacia ex tunc] Inesistenti

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. L’atto è valido se non viene impugnato Il termine di 6 mesi è di decadenza e non di prescrizione Il termine decorre dal momento in cui il lavoratore riacquista la libertà di decidere L’azione di annullamento si prescrive poi in 5 anni dalla data dell’impugnazione stragiudiziale

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà Abitualmente per interrompere gli effetti decadenziale e di prescrizione occorre un atto giudiziale (una citazione, un ricorso), oppure un atto scritto con particolari forme (l’offerta reale, la costituzione in mora) In questo caso basta che vi sia un atto scritto. La forma della raccomandata o equivalente serve ai fini della prova dei termini (la data certa)

Invalidità comminata dall’art. 2113 c.c. Annullabilità

Quietanza a saldo Il signor Distratti al momento della cessazione del rapporto di lavoro firma un modulo predisposto dal datore in cui afferma di aver percepito quanto a lui dovuto in virtù del cessato rapporto e di non aver più nulla a pretendere (quietanza a saldo). Sette mesi dopo, a seguito di una più attenta verifica, si rende conto di vantare ancora un credito di 2.000 Euro per lavoro straordinario non pagato. Può fondatamente agire in giudizio per recuperare la somma? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè

Quietanza a saldo Le clausole di stile “non ho altro da pretendere” non sono rinunzie: occorre la consapevolezza dell’atto Quietanza a saldo (dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto qualcosa con rinuncia ad ogni eventuale futura pretesa) non hanno rilevanza negoziale sotto l’aspetto dispositivo e dunque non entrano nel campo di applicazione dell’art. 2113 c.c.

E se il lavoratore vuole fare una transazione? Ho effettuato 100 ore di straordinario; me ne sono state pagate 20; non sono in grado di provare in giudizio di averne fatte 100; il datore, in via transattiva, mi pagherebbe altre 40 ore, ma non vuole grane...

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile In sede di conciliazione giudiziale (di fronte al giudice In sede di conciliazione intersindacale (DPL) In sede di conciliazione sindacale In sede di arbitrato ex c.coll In sede di certificazione, verbale conciliazione in procedura ispettiva Esame congiunto in lic per gmo

Attenzione In tutte le sedi prospettate, il ruolo del collegio non è quello di verificare la congruità della proposta o di decidere in merito alla proposta Il compito è quello di verificare che la volontà del lavoratore si formi senza vizi e senza pressioni

Contratti di prossimità Art. 8 l.n. 148/2011

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis.

Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prescrizione dei diritti nel rapporto di lavoro I rapporti con l’art. 2113 c.c.

Tipi di prescrizione Prescrizione breve quinquennale per i diritti retributivi (art. 2948 c.c., nn. 4 e 5)) Prescrizione ordinaria decennale per diritti diversi da quelli retributivi (art. 2946 c.c.) Prescrizione presuntiva (1 anno/3 anni rispettivamente per retribuzioni mensili o corrisposte per periodi inferiori al mese/per retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese. Art. 2955 c.c., n. 2), art. 2956 c.c., n. 1))

Prescrizione e decadenza Prescrizione = estinzione del diritto causata dall’inerzia del titolare per il tempo previsto dalla legge Decadenza = il decorso del tempo produce la preclusione all’esercizio del diritto. La decadenza può essere legale o contrattuale

Istanze a conflitto Esigenza di certezza del diritto del datore di lavoro versus Esigenza di giustizia del lavoratore

Rapporti tra rinunce e transazioni ex art. 2113 c. c Rapporti tra rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c. e prescrizione-decadenza Abdicazione di posizioni soggettive di vantaggio garantite dalla legge o dai contratti collettivi al prestatore di lavoro = Necessità di applicare delle regole anche alla prescrizione e alla decadenza che tengano conto della soggezione del lavoratore al datore di lavoro Principio della disponibilità limitata dei diritti del prestatore di lavoro

Corte costituzionale 10 giugno 1966, n. 63 Dichiara l’illegittimità degli art. del c.c. sulla prescrizione “limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro” = Principio dell’irrinunciabilità del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro Timore del licenziamento = differimento decorrenza prescrizione al termine del rapporto Alle stesse conclusioni perviene la Corte per la decadenza

La giurisprudenza successiva al 1966 La Corte costituzionale ridimensiona la portata della sentenza del 1966: stabilisce che la prescrizione decorre in tutti i rapporti dotati di stabilità reale del posto di lavoro = pubblico impiego, art. 18 S.L. La prescrizione non decorre nei casi in cui vige licenziamento ad nutum e stabilità obbligatoria La prescrizione decennale decorre in costanza di rapporto A ciò si uniforma la Cassazione

Ovviamente tutto ciò va coordinato con la nuova disciplina della tutela reale introdotta dalla riforma Renzi e ancor prima dalla riforma Monti/Fornero