Sanzioni amministrative nella Sanità Animale e nella Sicurezza Alimentare; procedure di sequestro correlate ai procedimenti sanzionatori. LA SPEZIA, 29.

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Sanzioni amministrative nella Sanità Animale e nella Sicurezza Alimentare; procedure di sequestro correlate ai procedimenti sanzionatori. LA SPEZIA, 29 NOVEMBRE 2016 www.enricoferrero.it

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’illecito amministrativo Si sostanzia quando l’infrazione di un precetto normativo prevede che la reazione dell’ordinamento venga affidata all’Amministrazione e questa applicherà una misura afflittiva con effetti incidenti limitatamente alla sfera dei suoi rapporti con il trasgressore www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 2

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Le sanzioni amministrative Sanzioni ripristinatorie o reali: colpiscono la res illicita e mirano a reintegrare l’interesse pubblico leso (ex. ordine di demolizione di un edificio abusivo); vengono applicate a prescindere da qualsiasi imputabilità e da qualsiasi stato soggettivo di dolo, colpa o volontarietà dell’inadempiente Sanzioni afflittive: colpiscono l’autore dell’illecito www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 3

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Le sanzioni amministrative di tipo afflittivo Pecuniarie o equivalenti (ex. confisca di beni provenienti da attività illecite) Interdittive (ex. revoca o decadenza di una autorizzazione, chiusura di esercizi commerciali) www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 4

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Le sanzioni afflittive pecuniarie Disciplinate da una legge generale (legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”) che pone una serie di princìpi alcuni dei quali di derivazione penalistica Anche il procedimento di applicazione appare analiticamente disciplinato nel rispetto del previo contraddittorio www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 5

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 I princìpi posti dalla legge n.689 per le sanzioni afflittive pecuniarie Principio di legalità Divieto di retroattività Elemento soggettivo Esclusione della responsabilità Concorso di persone Intrasmissibilità agli eredi www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 6

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il principio di legalità ed il divieto di retroattività (art. 1) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione vedi art.25 Cost www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 7

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’elemento soggettivo (art. 3) Per essere soggetti ad una sanzione amministrativa non è necessario aver commesso il fatto con dolo, è sufficiente averlo commesso con colpa, ma è pur sempre necessaria la coscienza e la volontà dell’azione L’errore sul fatto esclude la responsabilità, ma solo quando l’errore non è determinato da colpa dell’agente www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 8

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 I casi di esclusione della responsabilità (art. 4) Non risponde della violazione chi ha commesso il fatto: Nell’adempimento di un dovere Nell’esercizio di una facoltà legittima In stato di necessità Per legittima difesa www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 9

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il concorso di persone (art. 5) Salvo diversa disposizione di legge, ogni persona che concorre in una violazione amministrativa soggiace alla sanzione per questa stabilita www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 10

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’intrasmissibilità agli eredi (art. 7) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 11

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Le sanzioni accessorie Chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio Sospensione Revoca della licenza o dell’autorizzazione Chiusura definitiva www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 12

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’art. 54 azioni in caso di n.c. Imposizioni misure igienizzazione Restrizione o divieto immissione mercato Monitoraggio, richiamo, ritiro e/o distruzione Uso per fini diversi Sospensione o chiusura dell’attività a tempo Sospensione o ritiro del riconoscimento Ogni altra misura ritenuta opportuna (cfr. linee guida pag.35) www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 13

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il concorso di norme tra illecito penale e illecito amministrativo (1) Illeciti di natura eterogenea: stando alle diverse finalità delle rispettive sanzioni vale il principio generale della integrale valutazione giuridica del fatto ed entrambe le sanzioni (penale e amministrativa) possono trovare applicazione (ex. frode in commercio e prodotti non conservati a temperatura prescritta). www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 14

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il concorso di norme tra illecito penale e illecito amministrativo (2) Illeciti di natura omogenea: si applica il principio del ne bis in idem, per cui come prevede l’art. 9 della legge 689 prevale la disposizione speciale, che può essere penale o amministrativa, si applica cioè la norma che più direttamente si attaglia al caso concreto. In altri termini sanzione amministrativa e sanzione penale non possono entrare in concorrenza www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 15

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Deroghe al principio di specialità La norma penale generale invece prevale se concorre con norme amministrative regionali, altrimenti verrebbe violato il principio costituzionale di riserva di legge in campo penale www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 16

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Deroghe al principio di specialità La norma penale generale prevale inoltre, per disposizione espressa (art. 9 della legge 689), nel caso dei fatti puniti dalla Legge 283/1962 agli artt. 5-6-9-13 In questo caso si applicano le sanzioni penali previste in tali articoli, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 17

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Le sanzioni amministrative in sanità animale e sicurezza alimentare La decriminalizzazione La sanzione amministrativa nelle sue fasi applicative www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 18

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Finalità della decriminalizzazione Principio di necessarietà Alleggerimento del carico di lavoro della giustizia penale Prevenzione generale e speciale www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 19

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Problemi della decriminalizzazione Il diritto punitivo amministrativo è effettivo? Le sanzioni accessorie www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 20

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 I procedimenti applicativi delle sanzioni amministrative L’accertamento La contestazione Il verbale Il pagamento in misura ridotta L’obbligo del rapporto Gli scritti difensivi 7. La richiesta di audizione personale 8. Le controdeduzioni 9. La valutazione da parte dell’autorità competente 10. L’ordinanza ingiunzione 11. La recidiva 12. Il giudizio di opposizione www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 21

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’accertamento Organi competenti Attività di accertamento www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 22

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 La contestazione Definizione A chi va fatta? L’obbligazione in solido La notificazione (artt. 137/143 cpc) Termini www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 23

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il verbale di violazione amministrativa, elementi costitutivi Ufficio procedente Verbalizzanti Luogo, ora e data dell’accertamento Giorno della compilazione Articoli violati Determinazione della sanzione Descrizione del fatto Entità della somma dovuta in misura ridotta Indicazioni per il pagamento Indicazioni per il ricorso amministrativo Autorità competente a ricevere il rapporto Eventuali testi Sottoscrizione www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 24

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il pagamento in misura ridotta Il D.Lgs. 213/98, art. 52: l’integrazione delle sanzioni sprovviste di un minimo La regola attualmente in vigore somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 25

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’obbligo del rapporto Contenuto dell’obbligo Contenuto del rapporto Art. 17Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 26

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Gli scritti difensivi Autorità competente a riceverli Termine Possibili contenuti www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 27

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 La richiesta di audizione personale Obbligo dell’autorità competente Il verbale di audizione www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 28

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Le controdeduzioni Cosa sono le controdeduzioni? I pareri tecnici www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 29

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’ordinanza ingiunzione L’ingiunzione a pagare la sanzione e le spese Determinazione della somma dovuta e limiti alla discrezionalità L’ordinanza di archiviazione L’ingiunzione come titolo esecutivo www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 30

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il giudizio di opposizione Il ricorso L’autorità competente I poteri del giudice L’intervento dell’autorità che ha emesso il provvedimento L’inappellabilità della sentenza www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 L’opposizione alla sanzione amministrativa http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/C ontent/Index/26758 www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Sequestro (e confisca) Norme generali Norme speciali SEQUESTRO PENALE Codice di procedura penale • Sequestro probatorio art. 354 c.p.p. • Sequestro preventivo art. 321 c.p.p. D.lgs. 271/1989 – Norme attuazione c.p.p. • artt. da 81 a 85 (probatorio) • art. 104 (preventivo) SEQUESTRO AMMINISTRATIVO cautelare Legge 689/1981 artt. 13-17-18-19 D.P.R. 571/1982 artt. da 3 a 18 SEQUESTRO “sanitario” CAUTELATIVO Legge 283/1962 art. 1 (alimenti) D.P.R. 327/1980 art. 20 Legge 281/1963 art. 25 (mangimi) (rinvio al R.D. L. 2033/1924 convertito in L. 562/1926 ed al R.D. 1361/1926) www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

Il sequestro amministrativo trova la sua disciplina generale nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (artt. 4 e segg.)

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il sequestro amministrativo Provvedimento a carattere cautelare, tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che siano comunque pertinenti all’illecito stesso e come tali utili ai fini dell’accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo (confisca). www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Finalità sottrarre i beni costituenti strumento o prodotto della infrazione dal godimento e dalla disponibilità del trasgressore – anche al fine di impedire a quest’ultimo di commettere ulteriori illeciti agevolare l’accertamento definitivo dell’illecito.  www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Finalità la legge 689/1981 disciplina il sequestro sotto la rubrica “atti di accertamento” (art. 13), considerandolo preordinato all’accertamento definitivo della violazione dell’illecito, in vista dell’applicazione del provvedimento sanzionatorio finale. Art. 13. Atti di accertamento - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 l’articolo 20 della legge 689/1981 evidenzia la possibilità di confisca obbligatoria o facoltativa. La confisca di cui agli artt. 20-22 ha natura di sanzione accessoria rispetto a quella consistente nel pagamento di una somma di denaro. Art. 20 Sanzioni amministrative accessorie - Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. ((In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.)) E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persone stranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono quindi procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla polizia giudiziaria Ossa le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 La confisca é obbligatoria per le cose che costituiscano il prodotto della violazione amministrativa (intendendo con tale termine, qualsiasi cosa che rappresenta non solo il prodotto in senso stretto, ma anche il prezzo o il lucro della trasgressione) a condizione che l’oggetto del sequestro appartenga alle persone cui é ingiunto il pagamento www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Oltre che per le merci il sequestro può essere disposto anche per locali, arredi, attrezzi e macchinari utilizzati nella lavorazione, produzione e vendita di alimenti e bevande, qualora la loro libera disponibilità rappresenti pericolo per la salute pubblica www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Il sequestro in campo alimentare Il sequestro deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 20 D.P.R. 327/80 e con le modalità previste dal capo II D.P.R. 571/82. Art. 20 - Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate all'alimentazione - Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro previsto dall'art. 1, primo comma, della legge, viene disposto, ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro anche il personale di cui all'ultimo comma del predetto art. 3, salvo conferma, nel termine di 48 ore, da parte della autorità sanitaria. Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta, dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei campioni. La distruzione, salvo quanto stabilito da norme particolari, viene disposta dall'autorità sanitaria di cui al n. 2) del precedente art. 3. Salvo che l'autorità sanitaria non disponga diversamente, la merce sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al proprietario o detentore, che è anche responsabile della sua corretta conservazione. Dell'operazione di sequestro deve essere compilato motivato e circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una viene trattenuta dall'autorità sanitaria, una viene rilasciata al detentore, le altre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al produttore della merce e ad altri eventuali corresponsabili. I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di sequestro, possono far pervenire le proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro, all'autorità sanitaria competente. Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il referto d'analisi sui campioni prelevati, l'autorità sanitaria competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata conforme alle norme vigenti. In caso contrario, l'autorità sanitaria ne accerta la commestibilità, facendo ricorso, ove occorra, ad ulteriori specifiche indagini di laboratorio. Dall'esito dell'indagine è immediatamente informato il procuratore della Repubblica o il pretore competente, per i successivi provvedimenti. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Obbligo di informare l’autorità competente Il funzionario o l'agente che procede al sequestro amministrativo deve informare immediatamente l’autorità amministrativa competente inviando il processo verbale di sequestro. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Che fine fanno le cose oggetto di sequestro amministrativo? ne viene disposta la restituzione con l’ordinanza-ingiunzione, oppure con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 La restituzione delle cose sequestrate Prima della conclusione del procedimento amministrativo le cose oggetto di sequestro possono essere restituite se l’autorità competente lo dispone, previo pagamento delle spese di custodia, a meno che la legge disponga la confisca obbligatoria. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016

www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016 Quale rimedio è possibile contro il sequestro amministrativo? Si può proporre opposizione all'autorità competente a ricevere il rapporto Quest’ultima ha dieci giorni di tempo per decidere altrimenti l’opposizione si intende accolta Art. 19. L. 689 (Sequestro) - Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'artico 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione a decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competentente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. www.enricoferrero.it - La Spezia, 29 novembre 2016