ACCERTAMENTO SINTETICO

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ACCERTAMENTO SINTETICO D.P.R. n. 600 del 1973, art.38, commi 6 e 5

Descrizione del caso Viene accertato alla contribuente un reddito in virtù dell'acquisto di due unità immobiliari. La contribuente fa ricorsi sul presupposto che l'acquisto degli immobili era avvenuto con somme percepite da vendita di azioni nonché da un finanziamento e da un mutuo erogati dalla banca. I ricorsi venivano rigettati.

La contribuente lamenta nel ricorso in Cassazione In primo luogo, l’illogica e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso(ex art 360 c.p.c.), vale a dire la disponibilità sul conto corrente per gli acquisti immobiliari; 3

In secondo luogo, viene ipotizzata la violazione e falsa applicazione, non avendo i giudici dell’appello ritenuto sufficiente la prova offerta dalla contribuente, che aveva dimostrato di aver acquisito la disponibilità economica attraverso affidamenti bancari ed un mutuo. 4

In ultimo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, avendo i giudici fatto un cattivo uso del potere di prudente apprezzamento nella valutazione della prova. 5

La questione è incentrata sulla prova contraria che la contribuente deve fornire in caso di accertamento induttivo sintetico fatto con il metodo redditometro. In particolare in base all’art 38 del DPR 600 del 1973, e ai commi 5 e 6. 6

La prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità. 1° Indirizzo giurisprudenziale della Corte: ”necessaria la prova che la spesa per incrementi patrimoniali fosse sostenuta proprio con i redditi esenti e non già con qualsiasi reddito disponibile dichiarato“. 7

2° indirizzo giurisprudenziale della Corte: Il contribuente deve solo provare l’esistenza di redditi che hanno prodotto gli incrementi patrimoniali. 3° indirizzo giurisprudenziale della Corte: Il contribuente deve dimostrare con idonea documentazione la entità e la durata dei redditi che hanno prodotto gli incrementi di patrimonio.

La corte di cassazione cassa con rinvio la sentenza di merito di secondo grado Si chiariscono i confini della prova contraria a carico della contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico.

La Cassazione,con questa sentenza, richiede d’ora innanzi una mera prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto. 10

Posizione personale 1: superamento della presunzione sintetica si è arrivati ad un maggior tutela dei consumatori Ampliata molto la possibilità di manovra degli evasori. Minore onere della prova. 11

Posizione personale 2: Giusta interpretazione della Corte di Cassazione alla norma DPR 600/73 art. 38 comma 6. Si ritiene che l'onere probatorio gravante sulla contribuente sia eccessivamente gravoso e difficilmente superabile