Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro Cassetto Giuridico Aggiornato al 3 Novembre 2016
Il contratto di associazione in partecipazione Ex art. 2549 del C.C. con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. La materia è disciplinata agli artt. 2549-2554 del C.C. Cassetto Giuridico
Caratteristiche I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante al quale spetta la gestione dell'impresa o dell'affare. Cassetto Giuridico
Nello stesso tempo però, l’associato è pienamente coinvolto nell’impresa: assume il rischio economico d’impresa: salvo patto contrario, partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili ma le perdite che lo colpiscono non possono superare il valore del suo apporto; può esercitare un controllo sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta; ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno; senza il consenso degli associati, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone. Cassetto Giuridico
Quando l’associato apportava una prestazione di lavoro, la veste giuridica dell’associazione in partecipazione era utilizzata spesso, per dissimulare rapporti di lavoro subordinato. Cassetto Giuridico
Superamento Per tale motivo l’art. 53, I° comma, lett. A del D. Lgs. n. 81 del 2015 è intervenuto sull’istituto dell’associazione in partecipazione modificando l’art. 2549 del C.C. nella parte in cui consentiva all’associato apporti di prestazioni di lavoro. Dopo la novella del 2015, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Cassetto Giuridico
Clausola di salvaguardia I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2015, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Cassetto Giuridico