Revisione Aziendale Corso avanzato

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Transcript della presentazione:

Revisione Aziendale Corso avanzato PROCEDURE DI REVISIONE –APPROFONDIMENTI- UTILIZZO DEL LAVORO DELL’ESPERTO DEL REVISORE- PRINCIPIO ISA ITALIA 620 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: 2016-2017 Docente: Corrado Testori

Indice Introduzione Definizione di esperto del revisore Coinvolgimento dell’esperto Ambiti di coinvolgimento dell’esperto Modalità di coinvolgimento

1 Introduzione Nelle precedenti lezioni abbiamo visto che, nello specifico svolgimento delle attività di revisione contabile relative all’impairment test e all'analisi dei piani aziendali, potrebbero essere necessarie le competenze di esperti. Il principio di revisione ISA ITALIA 620 tratta delle responsabilità del revisore relativamente al lavoro di una persona o di un’organizzazione in un settore di competenza diverso da quello della contabilità o della revisione, nel caso in cui tale lavoro sia utilizzato per assistere il revisore nell’acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

1 Introduzione Il revisore, nel caso in cui ne ricorrano le circostanze, deve: a) stabilire se utilizzare il lavoro di un proprio esperto; b) stabilire, qualora utilizzi il lavoro di un esperto, se tale lavoro sia adeguato rispetto ai propri scopi.

2 Definizione di esperto del revisore Esperto del revisore è definito dal principio come una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell’acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. L’esperto del revisore può essere un esperto interno (un membro del personale professionale del soggetto incaricato della revisione o di altro soggetto appartenente alla rete) ovvero un esperto esterno.

3 Coinvolgimento dell’esperto Se per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono necessarie competenze in settori diversi da quello della contabilità o della revisione, il revisore deve valutare la competenza professionale dell’esperto considerando l’esperienza personale di precedenti lavori svolti dall’esperto, le sue qualifiche, la sua appartenenza ad organismi professionali o associazioni di settore, l’ottenimento di abilitazioni professionali o altre forme di riconoscimento, pubblicazioni o libri prodotti, le aree di specializzazione da esso acquisite. deve valutare l’obiettività dell’esperto considerando che essa potrebbe essere inficiata dal rapporto di impiego con il cliente o dalla dipendenza economica da esso (cioè l'esperto potrebbe non essere indipendente)

3 Coinvolgimento dell’esperto Il revisore deve concordare i seguenti aspetti con il proprio esperto: la natura dell’aspetto cui attiene il lavoro dell’esperto; i rischi di errori significativi nell’aspetto cui attiene il lavoro dell’esperto; la rilevanza del lavoro dell’esperto nel contesto della revisione contabile; la conoscenza e l’esperienza del revisore riguardo i precedenti lavori svolti dall’esperto; se l’esperto sia tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità adottate dal soggetto incaricato della revisione a cui appartiene il revisore. È necessario quindi che siano chiari sin dall’inizio ruoli e competenze, il tipo di comunicazione e la sua tempistica.

3 Coinvolgimento dell’esperto Il revisore deve ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi che comprovino, l’adeguatezza del lavoro svolto dall’esperto, rispetto agli scopi della revisione contabile del bilancio. Il revisore deve valutare se il lavoro dell'esperto costituisca un adeguato elemento probativo in relazione all’asserzione di bilancio alla quale si riferisce. Oggetto di questa valutazione sono: la pertinenza e la ragionevolezza dei risultati e delle conclusioni dell’esperto e la loro coerenza con gli altri elementi probativi; la pertinenza e la ragionevolezza di assunzioni e metodi utilizzate dall’esperto, la pertinenza, la completezza e l’accuratezza di dati alla base del lavoro dell’esperto. Il revisore ha l’esclusiva responsabilità del giudizio di revisione espresso e non può far riferimento al lavoro dell'esperto nella propria relazione.

4 Ambiti di coinvolgimento dell’esperto Gli ambiti diversi dalla contabilità e dalla revisione in cui si può far uso dell’esperto, che sono rappresentati da: la valutazione di strumenti finanziari complessi, terreni e fabbricati, impianti e macchinari, gioielli, opere d’arte, antichità, attività immateriali, attività acquisite e passività assunte in seguito ad aggregazioni aziendali, attività che possono aver subito riduzioni di valore; il calcolo attuariale delle passività associate a contratti di assicurazione o a piani per benefici ai dipendenti; la stima delle riserve di petrolio e di gas; la valutazione delle passività ambientali e dei costi di bonifica dei siti; l’interpretazione dei contratti, delle leggi e dei regolamenti; l’analisi di problematiche complesse o inusuali nell’applicazione della normativa fiscale. assistenza nella valutazione del fair value di contratti derivati

4 Ambiti di coinvolgimento dell’esperto Impairment test e analisi dei piani aziendali Le competenze di esperti potrebbero essere necessarie per svolgere le seguenti attività: 1) analisi di coerenza dei tassi di crescita utilizzati per la proiezione dei flussi di cassa del Business Plan e per la stima del Terminal Value ai fini dell'esercizio di Impairment; 2) verifica della correttezza del modello di attualizzazione dei flussi di cassa predisposto dalla società; 3) verifica della coerenza dei presupposti utilizzati per la stima dei flussi finanziari futuri con quella di determinazione del tasso di attualizzazione; 4) verifica dei parametri di riferimento nella costruzione del tasso di attualizzazione/WACC; 5) predisposizione delle sensitivity analyses ritenute opportune dal revisore.

5 Modalità di coinvolgimento Alcuni esempi di differenti modalità di coinvolgimento dell’esperto, ad esempio, delle valutazioni di assets, sono le seguenti MODALITA’ ADVISING MODALITA’ PERFORMING

5 Modalità di coinvolgimento ADVISING In questa modalità di intervento non saranno di norma svolti incontri tra gli esperti e il management della società e il supporto dell’esperto avverrà principalmente attraverso interazioni con il revisore che svolgerà gli incontri direttamente con il management della società. L’esperto collabora con il revisore, attraverso la consulenza e il supporto metodologico nel corso di meeting interni e la condivisione di alcune carte di lavoro. In questo caso gli esperti sono coinvolti nella: Fase iniziale di pianificazione del lavoro: l’esperto condivide le proprie conoscenze al fine di identificare possibili aree di rischio e criticità specifiche, assiste il revisore nella predisposizione nell'identificazione del rischio di errori significativi; assiste il revisore nella predisposizione del programma di lavoro con riferimento all'analisi dei flussi di cassa e all'impairment test. Fase di esecuzione del lavoro: verifica dello stato avanzamento del lavoro svolto dal revisore. Fase finale del lavoro: condivisione e confronto del lavoro svolto, delle conclusioni raggiunte e delle criticità emerse Identificazione di eventuali cambiamenti nel programma di lavoro.

5 Modalità di coinvolgimento PERFORMING Il supporto dell’esperto include lo svolgimento di procedure di revisione e verifiche specifiche. Questa modalità di intervento prevede le seguenti attività: incontri e discussioni con il management, ove possibile effettuati insieme al revisore, volti ad approfondire le proiezioni economiche e finanziarie e i modelli predisposti dalla società; analisi della ragionevolezza complessiva delle proiezioni economiche e finanziarie e delle relative assunzioni nel contesto e per la finalità dell’esercizio di impairment. Al termine delle attività verrà predisposto dall’esperto un documento finale (report) contenente le analisi svolte e le considerazioni conclusive sui risultati.