Fondo di garanzia precisazioni.

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Fondo di garanzia precisazioni

– l’adeguamento alla legge europea contenente norme di diretta attuazione che precludono a uno Stato di gestire strumenti a salvaguardia di una singola categoria imprenditoriale. E di questo Fondo, tra l’altro, nessuno conosce ad oggi l’esatta capienza: secondo calcoli delle associazioni la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,5 milioni di euro, generati in parte (1,5 milioni) dal prelievo del 4% sulle polizze assicurative stipulate per ogni singolo pacchetto-viaggi

percentuale dei premi che le compagnie assicurative, dal 2010 ad oggi, devono girare sul Fondo; e una parte (almeno 3 milioni di euro) frutto degli incassi delle multe inflitte dall’Antitrust ad agenzie e tour operator in questi ultimi cinque anni.

L’anomalia sta nel fatto che si tratta di soldi privati gestiti dallo Stato perché il Fondo di Garanzia è depositato presso la Direzione Generale del Turismo (Mibact). Ora è bene ricordare quanto recita l’articolo 9 della Legge che recepisce la normativa europea: “È previsto l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie.

La copertura scatta nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore e comporterà il rimborso totale del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e l’immediato rientro del turista. In conseguenza di tale innovazione – si legge nel disegno di legge – cesserà di operare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di garanzia a carico dello Stato

l’articolo 51 della legge in vigore che prevedeva la gestione centralizzata del Fondo di Garanzia, dovrebbe aver cessato di richiedere l’ importo alle compagnie di assicurazione dallo scorso 1° luglio che ammontava al 4% sulle polizze assicurative RC operatori

L’articolo 50 del codice del turismo prevede la copertura assicurativa obbligatoria che ha ad oggetto solo ed esclusivamente i danni alla persona o danni diversi da quella alla persona che derivano dal mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dovute;

Essa non comprende invece, il rimborso del prezzo già pagato, ne le spese di rimpatrio per il caso di insolvenza o fallimento del professionista.

Costituzione fondo di garanza art.51 La finalità del fondo di garanzia è quella di fornire al consumatore una doppia tutela Predisporre il rimpatrio ed il rimborso del prezzo versato in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

La seconda si attua a prescindere dai profili di responsabilità dell’organizzatore essendo collegato al solo verificarsi di una situazione di pericolo, dovute da carenze organizzative o di situazioni oggettive non imputabili al professionista.

1. La garanzia richiesta dalla modifica all'articolo 50 del Codice sul commercio è prevista per chi organizza pacchetti di viaggio (tour operator) oppure per le agenzie che formano da sole pacchetti trasporto+hotel

La ragione per cui un pacchetto organizzato dal tour operator e venduto dall’agenzia deve essere assicurato da entrambi è che, il rischio per il passeggero è duplice. Esempio: se un passeggero versa oggi il saldo di 1.000 euro all'adv per la prenotazione di un pacchetto del t.o. con partenza il 24 novembre, corre il rischio di perdere i suoi soldi sia se l'agenzia diventa insolvente o fallisce prima di versare i soldi all'operatore (che non avendo ricevuto il saldo non farà partire il passeggero), sia se – una volta che l'adv ha correttamente versato i soldi al t.o. sia quest’ultimo a diventare insolvente o a fallire prima della partenza. Questi due rischi sono coperti da due polizze/fondi distinti: quella dell'adv (lato intermediazione) e quella del t.o. (lato tour operating)

L’obbligo di garanzia da insolvenza e/o fallimento è previsto sia per l’organizzatore che per l’intermediario. Quindi l’agenzia intermediaria deve avere la medesima garanzia anche per i pacchetti di t.o. che vende al proprio cliente. Il motivo è abbastanza logico: il cliente deve essere tutelato sia in caso di insolvenza/fallimento dell’organizzatore t.o. che dell’adv con la quale ha sottoscritto il contratto di acquisto che potrebbe incassare il valore del pacchetto senza pagare il t.o

Per quanto riguarda l’intermediazione di pacchetti turistici da parte delle adv, essa può avvenire in diverse forme – acquisto del pacchetto dal t.o. “per nome e per conto” del turista; vendita del pacchetto con la forma del mandato “con o senza” rappresentanza – a un prezzo al lordo della propria commissione d’intermediazione.

sia in caso di acquisto, che di intermediazione pura del pacchetto organizzato, si attiva una responsabilità solidale tra organizzatore e intermediario nei confronti del turista sia per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia per tutti gli altri casi definiti dalla norma, così come definito dall’articolo 43 del Codice del Turismo

l'organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità). Lo conferma lo stesso articolo 50 che, al comma 3, disciplina l’obbligo della copertura assicurativa, anche mediante fondi, sia per “gli organizzatori che per intermediari” (quindi anche per le adv che fanno esclusivamente intermediazione pura), confermando quanto già disposto in precedenza

Come si sa l’assenza di un decreto attuativo, che non indica come debba essere fatta la garanzia, ha portato alla nascita di più soluzioni sul mercato, “una corsa al fai da te, cercando soluzioni ad hoc”, che richiedono tempo per essere analizzate, confrontate e valutate. Il dato di fatto è che adv e operatori si devono adeguare.

Quello che deve essere coperto con il fondo è l’ammontare del fatturato pacchetti intermediato e organizzato. Quindi i pacchetti organizzati, intermediati, il volo+hotel, le gite scolastiche e il bt. Queste due ultime voci fino al 2018, perché quando verrà recepita la nuova normativa europea sui pacchetti le cose cambieranno per bt e gite scolastiche.