Fonti obbligazioni art.1173 Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
PROMESSE UNILATERALI Sono atti unilaterali che la legge indica come idonei a far sorgere effetti di contenuto obbligatorio su chi li pone in essere Principio di stretta tipicità (ex art.1987) 1.Promessa di pagamento o ricognizione di debito: dichiarazione unilaterale astratta o titolata Rilevanza solo sul piano processuale non sostanziale (art. 1988): la promessa determina un’inversione dell’onere della prova 2.Promessa al pubblico: sorge un vero e proprio vincolo obbl. dal momento in cui la promessa è resa nota vs. creditore indeterminato/ è vincolante e può essere revocata solo x giusta causa ed in forma uguale o equivalente/ termine della promessa o max un anno
GESTIONE D’AFFARI Fatto idoneo a produrre obbligazioni Consapevolmente – senza obbligo – assume gestione di affare altrui Deve continuare sino al momento in cui il soggetto non sia in grado di provvedervi da solo Utilità d’inizio: adempimento delle obbligazioni assunte e rimborso spese al gestore Ratifica del gerito dà diritto al compenso al gestore
Cass. SS.UU. 4 luglio 2012 n.11135 La locazione della cosa oggetto di comunione da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni proporzionata alla rispettiva quota di proprietà indivisa.
PAGAMENTO DELL’INDEBITO INDEBITO OGGETTIVO: art. 2033 prestazione o pagamento eseguito senza titolo. Il soggetto che ha eseguito prestazione non dovuta può ripetere quanto ha pagato, frutti ed interessi dal giorno del pagamento se in malafede chi ha ricevuto o dal g. della domanda se buonafede. INDEBITO SOGGETTIVO: art. 2036 soggetto, in base ad un errore scusabile, paga senza essere debitore (altrimenti adempimento del terzo). Soggetto può ripetere dal creditore accipiens solo se ha pagato in base ad un errore scusabile, altrimenti deve rivolgersi al vero debitore
OBBLIGAZIONI NATURALI ART. 2034. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri dal comma precedente e da ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
Spontaneità e non volontarietà dell’esecuzione Doveri morali o sociali della collettività Capacità di intendere e di volere
Effetti : IRRIPETIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE INCOERCIBILITA’ DELLA RIPETIZIONE
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Impoverimento di un soggetto ed arricchimento dell’altro l’uno effetto dell’altro Unico fatto produttivo dell’arricchimento e della diminuzione patrimoniale Non è risarcimento danni, bensì trova limite nell’arricchimento ottenuto: consiste nella minor somma fra il pregiudizio e l’arricchimento Azione sussidiaria