CODICE DEL TERZO SETTORE

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CODICE DEL TERZO SETTORE D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 CODICE DEL TERZO SETTORE IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore ENTI (associazioni riconosciute e non, cooperative, fondazioni, SMS,...) senza scopo di lucro* finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale (art. 5)** *salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 16 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 ** per le imprese sociali art. 2 del D.Lgs 112/17

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore ENTI DI TERZO SETTORE Si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo Settore* articolato in sette sezioni indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico * per le imprese sociali assolve l'obbligo l'iscrizone al registro delle imprese nella apposita sezione

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore SEZIONI /1 a) Organizzazioni di volontariato (Artt. 32-34) - associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone o 3 Odv - svolgimento attività di interesse generale in prevalenza a favore di terzi - avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati - denominazione deve contenere OdV - possono aderire altri ETS o noprofit in numero non > al 50% delle Odv associate b) Associazioni di promozione sociale (Artt. 35-36) - associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone o 3 Aps - svolgimento attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati - denominazione deve contenere APS - possono aderire altri ETS o noprofit in numero non > al 50% delle APS associate

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore SEZIONI /2 c) Enti filantropici (Artt. 37-39) - associazioni riconosciute o fondazioni - finalizzate a erogare denaro, beni o servizi - a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale - denominazione deve contenere Ente filantropico d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (D.Lgs 112/2017 e L. 381/91) - enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile - esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, - adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività - denominazione deve contenere Impresa sociale

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore SEZIONI /3 e) Reti associative (Art. 41) f) Società di mutuo soccorso (L. 3818/1886) (art. 43 - norma che per tre anni ne favorisce la trasformazione in associazioni di terzo settore o APS, consentendo di mantenere il patrimonio) g) altri enti di terzo settore Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Chi effettua l'iscrizione? → legale rappresentante → Rete associativa → Notaio, in caso di acquisizione della personalità giuridica Dove? → presso l'ufficio regionale (o provinciale) competente → per le Reti associative presso l'ufficio statale

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Informazioni richieste all'atto dell'iscrizione denominazione forma giuridica sede legale (e sedi secondarie) data costituzione Atto costitutivo e statuto attività di interesse generale di cui all'art. 5 codice fiscale e/o partita iva possesso personalità giuridica e patrimonio legale rappresentante amministratori

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Quali informazioni vanno trasmesse per il mantenimento dell'iscrizione? Bilancio di esercizio (art. 13 comma 7) [ricavi <220k per cassa / >220k per competenza] Relazione di missione (art. 13 comma 1) Bilancio sociale (art. 14, ricavi oltre il milione) rendiconti raccolte fondi (art. 48) Vanno depositati entro il 30 giugno di ogni anno variazioni dati modifiche statutarie Delibere di: trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione (generalità dei liquidatori) Tutte le modifiche vanno comunicate entro 30 giorni

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Funzionamento - Revisione triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti (art. 51) - possibile la migrazione di sezione (art. 50) - in caso di cancellazione va devoluto il patrimonio accumulato negli esercizi in cui si è stati iscritti In caso di scioglimento va devoluto il partimonio: - sentito il parere dell'Ufficio del Registro unico, che si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 9) - secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Tempi / 1 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Entro un anno emana un Decreto (art. 53) - procedura per l’iscrizione (documenti e e modalità di deposito) - regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro - le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico (imprese sociali e altri enti del Terzo settore iscritti) - modalità di acquisizione dei dati presenti nei registri speciali (OdV e APS) al giorno antecedente l'operatività del Registro unico (art.54)

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Tempi / 2 Le Regioni e le Province autonome Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DM disciplinano i procedimenti di iscrizione/cancellazione Entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Cosa succede prima che il Registro sia operativo? Continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri: - Onlus (D.Lgs 460/97), - Organizzazioni di Volontariato (L. 266/91), - Associazioni di promozione sociale (L. 383/00), - Imprese sociali (D.Lgs 155/06), Per gli enti che si adeguano alle disposizioni del Codice entro diciotto mesi dalla data della dell'entrata in vigore del Codice. Possono modificare i propri statuti con le modalità previste per le le assemblee ordinarie e la modifica è esente da imposta di registro (artt. 101 c 2 e 82 c 3)

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore Trasmigrazione - idati degli enti già iscritti ai registri speciali (OdV e APS) vengono trasmessi al Registro unico - entro 180 giorni gli uffici richiedono agli enti le informazioni e documentazioni mancanti - l'omessa trasmissione entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione a Registro unico - fino al termine della verifica dei requisiti gli enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione al vecchio registro (art. 54)

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore L'acquisizione della personalità giuridica Associazioni e fondazioni, in deroga al DPR 361/2000, possono acquisire la personalità giuridica iscrivendosi al Registro unico tramite il notaio, che verifica: - i requisiti di Ente di Terzo Settore - il patrimonio minimo (€ 15.000 euro per associazioni, € 30.000 per fondazioni) e trasmette la documentaziome, comprensiva di atto costitutivo e statuto, entro 20 giorni al competente Ufficio del Registro unico. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico