DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’equilibrio istituzionale A.A. 2017- 2018 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA III LEZIONE L’equilibrio istituzionale Prof. Susanna Cafaro
L’equilibrio istituzionale si fonda su quattro istituzioni.
La lista delle istituzioni all'origine Il Parlamento Il Consiglio la Commissione la Corte di Giustizia
La lista delle istituzioni oggi: Il Parlamento Il Consiglio europeo Il Consiglio la Commissione la Corte di Giustizia la Banca centrale europea la Corte dei Conti
La “formula comunitaria” La proposta della Commissione: l’interesse comune Il parere del Parlamento: l’interesse dei popoli La decisione del Consiglio: l’interesse degli Stati Il ruolo di garante appartiene alla Corte
Un sistema di checks and balances Stati e Unione sono tenuti alla leale collaborazione (art.4.3 TFUE), si controllano e si limitano vicendevolmente Il ruolo di ciascuna istituzione è delimitato dalle altre due La Corte di Giustizia è la sede ultima in cui si dirimono i conflitti
Il “deficit democratico”: MITO O REALTA’? La Comunità delle origini e l’Unione oggi La tensione al cambiamento L’interdipendenza tra lo schema istituzionale e la natura delle competenze
Un sistema “sui generis” Le definizioni della Corte di Giustizia: la sentenza Van Gend en Loos (1963) e il Parere 1/91 L’impossibilità di inquadrare il sistema europeo negli schemi teorici del diritto internazionale L’impossibilità di assimilarlo ai fenomeni di diritto interno
Un sistema che ha i suoi principi generali Principi previsti dal Trattato (Principio di non discriminazione, principio di leale collaborazione, principi sulle competenze, parità uomo-donna) Principi ricostruiti dalla Corte di Giustizia sulla base delle tradizioni costituzionali comuni (tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto….)
L’interpretazione del diritto “Un Trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del Trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del Trattato medesimo” (art.31.1, Convenzione di Vienna). Nel caso di testi redatti in più lingue ufficiali va adottato “il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del Trattato, concilia meglio detti testi” (art.33) La Corte di Giustizia è interprete qualificata del Trattato
La questione linguistica Lingue ufficiali: TUTTE Lingue di lavoro: INGLESE, FRANCESE