BARI, 6 APRILE 2016.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Gaetano Presti I gruppi cooperativi Scuola Magistratura – corso 4 – 6 aprile 2016 La direzione e il coordinamento dei gruppi di società Scandicci, 6 aprile.
Advertisements

La tipologia delle forme organizzative Il governo e l’amministrazione ministeriale Le autonomie locali.
Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia – Misura 6.2 azione b) Comune di Bari - capofila Associazione tra Enti del PIT3 – Ufficio.
Economia Aziendale. Definizione Individui che danno origine al sistema ed a vario titolo partecipano all’attività aziendale.
…allo scopo di soddisfare i bisogni delle persone che li compongono Sin dall’antichità, l’uomo per soddisfare i suoi bisogni si è associato con altre persone.
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
SISTEMA CREDITIZIO E BANCARIO
Assemblea dei Presidenti
Iter legis nella legge di revisione costituzionale
Il bilancio delle aziende no profit
Il procedimento amministrativo è
Debito Pubblico Fabrizio Tesseri Dirigente Direzione II – Ufficio IV
L’amministrazione attuale
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non.
LA STRUTTURA FINANZIARIA DELL’IMPRESA
Unione industriale TORINO 25 ottobre 2016
La «Riforma del Terzo settore» e la legge sul «Dopo di noi»
Le fonti delle autonomie
Banche di Credito Cooperativo La loro storia
Silenzio assenso fra P.A. Servizi tecnici
Statuto speciale delle società quotate (artt. 119 ss. TUF)
Controllo sulla gestione
Tempi di crisi L’accesso al credito delle PMI e il ruolo dei confidi
Fabio Cintioli In house e controllo analogo
Art Azione come unità di misura della partecipazione
Obbligazioni (artt ss.)
Società per azioni aperte
BARI, 6 APRILE 2016.
Trasformazione Cambiamento del tipo sociale
Lario Reti Holding Partecipazioni sociali degli Enti locali
BARI, 6 APRILE 2016.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Le competenze dell’Unione
Il pareggio di bilancio nella Costituzione: opportunità o illusione?
Regio decreto legge  , n. 375 (16 marzo 1936, n. 63)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’adattamento dell’ordinamento italiano
E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016
Il processo di bilancio fra Parlamento e Governo
Sociologia dell’organizzazione
Il nuovo Regolamento Generale UE 2016/679
GLI ENTI LOCALI E IL SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE LAZIO
IL RENDICONTO FINANZIARIO (ART ter c.c., OIC 10) «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello.
Il sistema azienda Istituti e aziende Il concetto di azienda Elementi costitutivi dell’azienda L’azienda di produzione L’azienda come sistema L’azienda.
Il sistema azienda Istituti e aziende Il concetto di azienda
IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY: ADEMPIMENTI PER GLI AVVOCATI
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI
NUOVO RUOLO DEL R.S.P.P PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Il processo di bilancio fra Parlamento e Governo
Testo unico “enti locali”
Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L.
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
Banche di Credito Cooperativo La loro nascita …
ReteConfidi2020 mettere in rete i Confidi aderenti Confartigianato per il loro rafforzamento e la valorizzazione del brand.
Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»
Federcasse e il mondo del credito cooperativo
lineamenti societari e governance
Giugno 2018 Relatore: dott. POTITO L. IASCONE
IL GOVERNO.
Il progetto di scissione
IL GOVERNO.
IL PATRIMONIO NETTO Damiana Lucentini, PhD, Dottore Commercialista, Revisore Legale.
Il sistema bancario italiano nella Relazione della Banca d’Italia
La società per azioni – caratteri generali
(capitolo III, Annunziata 2017, IX)
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le fonti delle autonomie
L'atto costitutivo delle associazioni di promozione sociale (art
L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato - Art
Transcript della presentazione:

BARI, 6 APRILE 2016

La riforma del credito cooperativo: linee prospettiche per le BCC Prof. Avv. Antonella Sciarrone Alibrandi Ordinario di Diritto bancario Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Agenda Le molteplici ragioni della riforma La scelta del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) fra le alternative possibili L’impianto della riforma nel sistema delle fonti Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) nel TUB Le disposizioni di attuazione di Banca d’Italia Il completamento della cornice normativa del GBC - Il contratto di coesione e gli statuti delle BCC La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative

Le molteplici ragioni alla base della riforma Ragioni esogene Evoluzione della normativa internazionale ed europea (one size fits all) che richiede: capitalizzazione e capacità di pronto intervento di fronte al rischio crisi; maggiore attenzione a requisiti dei componenti del board; facilitazione/irrobustimento dell’attività di vigilanza che passa attraverso una riduzione del numero della banche vigilate IFRS 10 attenzione «maniacale» agli aiuti di Stato Diminuzione della redditività con conseguente difficoltà di autofinanziamento Richiesta di maggiore efficienza e di adeguamento alla sfida tecnologica

Le molteplici ragioni alla base della riforma Ragioni endogene Voto capitario e limiti al possesso azionario escludono il ricorso al mercato dei capitali Sistema decentralizzato puro, ridotte dimensioni e grande frammentazione rendono più difficile la governance (le ombre del clientelismo del credito e dei conflitti di interessi) Costi elevati e difficilmente riducibili Ridotta redditività incide particolarmente su banche di credito Situazione protratta di crisi economica ha condotto a incremento di NPLs

Alla ricerca di un modello nuovo La riforma nasce nel tentativo di dare risposta a tutte le problematiche appena illustrate e, al contempo, con l’intento di preservare: I tratti propri di un diverso modello di banca (la cd. biodiversità bancaria) La funzione di sano sostegno alle economie locali e ai territori La funzione sociale della cooperazione (di rilevanza costituzionale ex art. 45 Cost.) Ciò conduce a cercare una soluzione giuridica nuova fra diversi modelli possibili: il GBC

La scelta del GBC fra le alternative possibili Il modello prescelto è nuovo sia rispetto a soluzioni giuridiche conosciute nel nostro ordinamento sia rispetto a soluzioni proposte all’estero nell’ambito del credito cooperativo Il mondo cooperativo si è posto un po’ ovunque, in questi anni, i problemi sopra evidenziati e, più in generale, la questione della attualità del modello della banca di credito cooperativo, della compatibilità fra finalità mutualistiche e mutamento del contesto Sono state date diverse risposte, nessuna parsa pienamente soddisfacente per l’Italia: Network di banche cooperative con IPS (sistema di protezione istituzionale) Singola banca cooperativa (Rabobank dal 2015) Gruppo bancario cooperativo «alla francese»

L’impianto della riforma nel sistema delle fonti Un sistema di fonti articolato e in via di completamento: Fonti eteronome (normativa primaria già in essere e normativa secondaria in arrivo: le Disposizioni di Banca d’Italia e quelle, eventuali, del MEF) Fonti autonome (dal progetto di autoriforma al contratto di coesione e agli statuti della capogruppo e delle BCC-CR aderenti) Molti gli snodi ancora aperti

D.L. 18/2016, convertito nella L. 49/2016 Normativa primaria Art. 1 interviene sul TUB: modificando gli artt. 33, 34, 35, 36, 150-bis, 150-ter e introducendo ex novo gli artt. 37-bis, 37-ter TUB sul Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) Art. 2 (Disposizioni attuative) detta le disposizioni per la gestione della «fase di transizione» al modello del GBC

Le linee essenziali della riforma Normativa primaria Le linee essenziali della riforma – e in particolare del Gruppo Bancario Cooperativo e del contratto di coesione che ne costituiscono il fulcro – sono delineate già nel D.L. 18/2016, convertito in legge con L. 49/2016 Obbligatorietà dell'adesione a un GBC, costruita come condizione per il rilascio (e il mantenimento) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC Mantenimento dei caratteri mutualistici delle banche della categoria Contratto di coesione che attribuisce alla capogruppo poteri di direzione e coordinamento proporzionati alla rischiosità delle aderenti

Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) Normativa primaria Istituto giuridico nuovo, a metà tra il gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-septies c.c.) e il gruppo bancario (art. 60 TUB) Disciplinato da disposizioni – primarie e secondarie – nuove e specifiche, nonché da quelle rivolte al gruppo bancario, in quanto compatibili (art. 37-bis, comma 8, TUB) Gruppo costruito principalmente su contratto di coesione (BCC aderenti) ma anche su controllo azionario (società finanziarie controllate da capogruppo)

La fisionomia del Gruppo Bancario Cooperativo Normativa primaria capogruppo s.p.a che esercita attività bancaria con patrimonio netto di almeno 1 miliardo di Euro le BCC-CR aderenti, che detengono, di norma, la maggioranza del capitale della capogruppo altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una s.p.a. bancaria controllata dalla capogruppo e composti da BCC e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali

Il contratto di coesione Normativa primaria Le BCC si assoggettano alla direzione e al coordinamento della capogruppo attraverso il contratto di coesione (ex art. 37-bis, comma 1, TUB), adottando le connesse clausole statutarie L’art. 37-bis, comma 7-bis, TUB stabilisce che il contenuto minimo del contratto di coesione è definito dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, che a loro volta si devono conformare ai principi espressi dalla normativa primaria

I contenuti minimi del contratto di coesione / 1 Normativa primaria Poteri della capogruppo soggetti a Limiti di ordine generale Rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497 c.c.) Rispetto dei canoni di sana e prudente gestione Limiti propri del GBP Rispetto delle finalità mutualistiche delle BCC Proporzionalità alla rischiosità delle banche aderenti

I contenuti minimi del contratto di coesione / 2 Individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo Altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento,  proporzionati alla rischiosità delle BCC aderenti, compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle BCC volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali/normativa bancaria e finanziaria applicabile al gruppo e ai componenti I poteri della s.p.a.

I contenuti minimi del contratto di coesione / 3 I poteri della s.p.a. Poteri connessi al governo societario nominare, opporsi alla nomina o revocare, in casi comunque motivati, uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle BCC Il contratto di coesione deve precisare le modalità di esercizio di questi poteri Potere di escludere una BCC dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e di irrogare altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione

I contenuti minimi del contratto di coesione / 4 Il contratto deve anche precisare Criteri di compensazione e di equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune Criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione, di recesso dal contratto, di esclusione dal gruppo La garanzia  in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre BCC aderenti

Normativa secondaria Il MEF ha il potere (ma non l’obbligo) di stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia (ex art. 37-bis, comma 7, TUB): Numero minimo di BCC che compongono un GBC Soglia di partecipazione delle BCC al capitale della capogruppo Modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle BCC delle Province di Trento e Bolzano La Banca d’Italia deve inoltre dettare disposizioni di attuazione degli artt. 37-bis e 37-ter TUB

Disposizioni di Banca d’Italia Normativa secondaria Disposizioni attuative di Banca d’Italia (ex art. 37-bis, comma 7-bis, TUB) Unione Bancaria Europea Parere del 24 marzo 2016: «[la BCE] gradirebbe essere consultata prima dell'approvazione in via definitiva delle disposizioni di attuazione» Banca d’Italia BCE

Le disposizioni di Banca d’Italia Normativa secondaria Art. 37-bis, comma 7-bis, TUB La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo. Le disposizioni di attuazione devono rispettare la disciplina prudenziale applicabile e le finalità mutualistiche

Le disposizioni di Banca d’Italia Normativa secondaria Art. 37-bis, comma 7-bis, TUB Le disposizioni hanno ad oggetto: i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia solidale, il procedimento per costituire il GBC e per aderirvi I requisiti specifici relativi ai sottogruppi territoriali, tra cui il patrimonio netto della capogruppo

Il ruolo del credito cooperativo: le fonti autonome Il ruolo dell'autonomia all'origine del percorso di trasformazione: il progetto di autoriforma Il ruolo dell’autonomia nel percorso ancora da fare: il contratto di coesione e gli statuti della capogruppo e delle BCC-CR aderenti

Il completamento della cornice normativa del GBC Fonti autonome È compito del credito cooperativo predisporre lo statuto della s.p.a. capogruppo, necessariamente diverso da quello di una qualunque s.p.a. Profilo dell’attività concorrenziale diretta con le BCC Definizione dei criteri compensativi per BCC svantaggiate da scelte della capogruppo definire i contenuti di dettaglio del contratto di coesione

Gli statuti delle singole BCC Fonti autonome Le BCC devono Adeguare gli statuti coordinandoli con il contratto di adesione e lo statuto della s.p.a. capogruppo Modificare gli statuti conformemente al TUB entro il termine della «fase transitoria» (art. 2 D.L. 18/2016), cioè: aumentare il numero minimo di soci a cinquecento (art. 34, comma 1, TUB) aumentare la soglia complessiva del valore nominale di azioni che ciascun socio può possedere a 100.000 Euro

Gli statuti delle singole BCC Fonti autonome Inoltre gli statuti dovranno contenere «le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia» (art. 35, comma 2, TUB)

La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB Entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di Banca d’Italia, la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere alla Banca d'Italia: uno schema di contratto di coesione; un elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB La Banca d’Italia accerta che sussistano: le condizioni previste dal TUB; il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo; l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo

La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB Nei successivi 90 giorni deve concludersi il contratto di coesione e le BCC devono modificare i propri statuti La Banca d’Italia iscrive il gruppo nell’albo dei gruppi Segue l’iscrizione nel registro delle imprese

La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-ter TUB 1. Accettazione della richiesta Entro i successivi 90 giorni altre BCC possono chiedere di aderire al gruppo alle stesse condizioni delle aderenti originarie La capogruppo decide entro 30 giorni 2. Mancata risposta (= accettazione) 3. Diniego

La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative Art. 2 D.L. 18/2016 e art. 37-bis, comma 5, TUB Banca richiedente Diniego all'adesione La capogruppo comunica la decisione e le motivazioni a base della delibera Banca d'Italia Autorizzazione dell’esclusione, con riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca

La «fase transitoria» - Le disposizioni attuative Art. 2 D.L. 18/2016 Art. 36, comma 1-bis, TUB Trasformazione della BCC in s.p.a. Autorizzazione di Banca d’Italia all’esclusione della BCC Liquidazione della BCC