Il mercato del lavoro ai tempi della flessibilità

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Transcript della presentazione:

Il mercato del lavoro ai tempi della flessibilità Esigenze di disporre di contratti a durata limitata da parte delle imprese (fabbisogni produttivi, esigenze di competitività delle imprese versus Esigenze di stabilità; esigenze di effettività dei diritti e delle tutele da parte dei lavoratori

Contratto a tempo indeterminato e il nuovo contratto a tutele crescenti (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) ↓ Due regimi di tutela in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti prima o dopo il 7 marzo 2015

Contratto a tempo indeterminato (dopo la Riforma Fornero del 2012) - tutela reintegratoria (art. 18 St.lav.) nei casi più gravi di licenziamento viziato e in caso di licenziamento ingiustificato (per mancanza di una giusta causa, di un giustificato motivo soggettivo, di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento) - tutela indennitaria nel caso di violazioni più lievi (es. vizi di forma) e per le imprese minori (con meno di 15 dipendenti)

Contratto a tutele crescenti (nuovo regime ex d.lgs. n. 23/2015): - la tutela indennitaria è la regola (2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità) - la tutela reintegratoria (art. 18 St.lav.) è l'eccezione (nei casi di licenziamento nullo, discriminatorio, per insussistenza del fatto)

I contratti di lavoro atipici (elemento di tipicità: durata del rapporto) - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro somministrato - Contratto di apprendistato

Contratto a tempo determinato Evoluzione normativa: SISTEMA INCENTRATO sulla TECNICA della CAUSALE TASSATIVA L. n. 230 del 1962 (causali tassativamente determinate) successivo ampliamento delle causali (ex lege; ex contrattazione collettiva)

Contratto a tempo determinato LIBERALIZZAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE D.lgs. n. 368 del 2001 Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato La stipula di un contratto a tempo determinato richiede una ragione giustificatrice oggettiva: esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (clausola generale)

Contratto a tempo determinato L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) Contratto a termine acausale: È previsto l’esonero dal requisito della causale giustificatrice solamente: per il primo contratto per un periodo non superiore ai 12 mesi oppure nelle ipotesi previste dai contratti collettivi

Contratto a tempo determinato (l. 16 maggio 2014, n. 78; d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) superamento delle causali: l’acausalità non è più un’eccezione unico limite temporale: durata non superiore a 36 mesi limite quantitativo: il numero complessivo dei contratti a termine che possono essere stipulati da un datore di lavoro non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato Disciplina della proroga consenso del lavoratore ammessa fino a un massimo di 5 volte durata complessiva non superiore ai 36 mesi

Contratto a tempo determinato Disciplina del rinnovo in regime di acausalità intervallo di tempo di 10 o 20 giorni tra la cessazione del contratto iniziale e la stipula di quello successivo (a seconda che il contratto iniziale abbia una durata inferiore o superiore ai 6 mesi). Due assunzioni successive a termine (effettuate senza alcuna soluzione di continuità) → il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Contratto a tempo determinato Apparato sanzionatorio Nel caso in cui lo svolgimento della prestazione di lavoro superi la scadenza prestabilita: periodo di tolleranza (30 o 50 giorni a seconda che il contratto iniziale abbia una durata inferiore o superiore ai 6 mesi) con maggiorazione retributiva: 20% fino al 10° giorno; 40% per ciascun giorno ulteriore conversione in rapporto a tempo indeterminato superato il periodo di tolleranza

Apparato sanzionatorio Il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Parità di trattamento fra lavoratore atipici e prestatori di lavoro a tempo indeterminato

SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Lavoro somministrato Contratto di fornitura/somministrazione di manodopera (tra l’agenzia fornitrice e l’impresa utilizzatrice) 2. Contratto di lavoro somministrato (tra l’agenzia fornitrice e il prestatore di lavoro)

1. Contratto di somministrazione Requisiti soggettivi Agenzia somministratrice: autorizzazione ministeriale (verifica serietà e garanzie finanziarie) definitiva dopo 2 anni gratuità della prestazione per il lavoratore (divieto di caporalato)

1. Contratto di somministrazione - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO (nei limiti quantitativi individuati dai contatti collettivi) SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (limite quantitativo: non possono eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato) regime di acausalità

2. Contratto di lavoro somministrato A tempo determinato (c.d. missione) A tempo indeterminato (più missioni) (con indennità di disponibilità nei periodi di inattività)

Lavoro somministrato Scissione fra titolarità formale del rapporto di lavoro ed esercizio effettivo dei poteri Obbligazione retributiva: responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore nei confronti del lavoratore

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Lavoro somministrato PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Parità di trattamento retributivo e normativo fra lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice e lavoratori somministrati dipendenti dell’agenzia fornitrice

Lavoro somministrato Maggior costo del lavoro per l’impresa utilizzatrice della manodopera Risparmio costi di ricerca e selezione del personale Risparmio costi normativi Trasferimento sull’agenzia del rischio per mancato adempimento (malattia; maternità; etc.) da parte dell’impresa utilizzatrice

Contratto di apprendistato: contratto formativo di durata durata minima: 6 mesi; durata massima: 3 anni 3 tipologie: 1) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: giovani dai 15 ai 25 anni (alternanza scuola-lavoro) 2) Apprendistato professionalizzante: giovani dai 18 ai 29 anni (conseguimento di una qualifica professionale) 3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: giovani dai 18 ai 29 anni (conseguimento titolo di studio universitario, dottorato di ricerca)

Contratto di apprendistato Benefici per il datore: sgravi contributivi possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli sotto quello spettante recesso libero al termine del periodo di apprendistato

I lavori non subordinati dopo il d.lgs. n. 81/2015 Contratto di lavoro autonomo La collaborazione coordinata e continuativa Il lavoro cooperativo Il lavoro accessorio (lavoro di carattere occasionale e saltuario retribuito mediante voucher)

La collaborazione coordinata e continuativa carattere coordinato (e non eterodiretto) della collaborazione carattere continuativo carattere prevalentemente personale della prestazione

La collaborazione coordinata e continuativa Sistema di tutele minimale equiparazione sul piano processuale assicurazione pensionistica obbligatoria (Gestione separata INPS) copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

abolizione del contratto di collaborazione a progetto A partire dal 1° gennaio 2016: abolizione del contratto di collaborazione a progetto (tipologia di collaborazione tipizzata assoggettata a requisiti e limitazioni) Ratio: ricondurre una parte delle collaborazioni coordinate e continuative alla disciplina del lavoro subordinato Effetto: il numero dei collaboratori coordinati e continuativi è andato crescendo in ragione dei costi del lavoro inferiori e dell'insussistenza di tutele di stabilità