REACH 2018 Restate sul mercato: registrate le vostre sostanze chimiche
Scopo della presentazione Questa presentazione, completa di note, è stata redatta dall’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, per fornire un aiuto alla stesura di una presentazione su REACH 2018, vale a dire l’ultima scadenza di registrazione per le sostanze soggette a un regime transitorio. L’idea è quella di offrirvi la possibilità di selezionare le diapositive pertinenti e modificarle, se necessario, per adeguarle a un pubblico specifico, che si tratti di dirigenti o lavoratori, operatori del settore ambientale, della salute e sicurezza, autorità ecc. Il materiale si può utilizzare senza ulteriore autorizzazione. La presentazione fornisce una breve panoramica della registrazione nell’ambito del regolamento REACH e dà una visione d’insieme della tabella di marcia dell’ECHA per REACH 2018. È inoltre la prima di una serie di presentazioni relative a REACH 2018 disponibili sul sito web dell’ECHA. L’ECHA incoraggia a inviare osservazioni e suggerimenti scrivendo all’indirizzo reach-2018@echa.europa.eu. Avvertenza legale Le informazioni contenute in questa presentazione non costituiscono un parere legale e non rappresentano necessariamente in termini legali la posizione ufficiale dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità rispetto al contenuto del presente documento. Pubblicazione: maggio 2016, aggiornata a maggio 2017
Punti salienti Contesto Registrazione REACH entro il 2018 Tabella di marcia dell’ECHA per REACH 2018 Sei fasi per una registrazione completa Comunicazione su REACH 2018 Questa serie di diapositive spiega l’approccio dell’ECHA per aiutare i dichiaranti senza esperienza e le PMI ad adempiere i loro obblighi di registrazione di sostanze soggette a un regime transitorio entro il 31 maggio 2018. La serie di diapositive si basa sulla tabella di marcia dell’ECHA per REACH 2018 ed è disponibile sul sito web dell’ECHA: http://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_roadmap_2018_web_final_en.pdf.
Contesto In questa sezione si presenta una breve panoramica sugli obiettivi generali della registrazione REACH.
Registrazione REACH La conoscenza dei pericoli e degli usi delle sostanze chimiche è un prerequisito per un comportamento responsabile REACH impone l’onere della prova alle singole aziende: sono queste ultime, infatti, a dover dimostrare che le loro sostanze chimiche possono essere utilizzate in condizioni di sicurezza Le aziende raccolgono informazioni, le analizzano e documentano le loro conclusioni in un fascicolo di registrazione I dati delle registrazioni sono utilizzati dalle autorità e pubblicati dall’ECHA sul proprio sito web Registrazione graduale di sostanze chimiche già presenti sul mercato europeo: 2010, 2013 e 2018 Il regolamento REACH ha invertito l’onere della prova sull’impiego sicuro di sostanze chimiche: spetta ora alle aziende dimostrare che le sostanze chimiche che producono o importano nell’UE non costituiscono un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente. Le aziende registrano i propri risultati e conclusioni in un fascicolo di registrazione che viene presentato all’ECHA. I dati contenuti nei fascicoli di registrazione sono utilizzati per ulteriori procedure di regolamentazione Almeno il 5 % dei fascicoli di registrazione viene valutato, cioè esaminato per verificare se le informazioni fornite sono conformi ai requisiti del regolamento REACH. La banca dati di registrazione viene analizzata per individuare le sostanze che potrebbero giustificare misure di gestione dei rischi ulteriori/a livello di UE, come ad esempio la classificazione armonizzata, l’autorizzazione o la restrizione I fascicoli di registrazione sono anche la base per la valutazione delle sostanze, cioè l’analisi che gli Stati membri fanno delle sostanze potenzialmente problematiche Infine, i dati e le informazioni forniti dalle aziende nei fascicoli di registrazione vengono diffusi gratuitamente sul sito web dell’ECHA, come sancito nel regolamento REACH. Chiunque sia interessato può cercare informazioni sulle sostanze chimiche che lo riguardano. In questo modo i cittadini europei possono prendere decisioni informate sui prodotti chimici che utilizzano e ai quali potrebbero essere esposti. Il regolamento REACH ha messo in atto un sistema di registrazione scaglionato per le sostanze chimiche cosiddette “esistenti”, chiamate sostanze soggette a un regime transitorio ai sensi del regolamento REACH. Se i potenziali dichiaranti le hanno preregistrate nel 2008*, potrebbero usufruire di scadenze di registrazione scaglionate 1° dicembre 2010: le sostanze prodotte/importate da un dichiarante in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate/anno, le sostanze più pericolose per l’ambiente prodotte/importate da un dichiarante in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate/anno e le sostanze CMR prodotte/importate da un dichiarante in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno. 31 maggio 2013: le sostanze prodotte/importate da un dichiarante in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate/anno 31 maggio 2018: le sostanze prodotte/importate da un dichiarante in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno *Le aziende che stanno entrando solo adesso nel mercato per produrre o importare una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi compresi fra 1 e 100 tonnellate/anno possono ancora effettuare una preregistrazione tardiva entro il 31 maggio 2017. APPROFONDIMENTI Strategia per il controllo di conformità dell’ECHA: http://echa.europa.eu/documents/10162/13608/echa_cch_strategy_en.pdf Guida in pillole sulla registrazione: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/nutshell_guidance_registration_en.pdf. NOTA: nel contesto di questa presentazione, per UE e Europa si intendono gli Stati membri dell’UE + i paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in cui si applica il regolamento REACH.
Flusso di dati derivanti dalle registrazioni Si tratta di una rappresentazione schematica dei flussi di dati e informazioni relativi alla registrazione. REACH è un approccio alla gestione di sostanze chimiche basato sul rischio. Sono quindi necessarie adeguate informazioni in materia di valutazione del rischio sia sulle proprietà sia sugli usi di una sostanza chimica Le informazioni sugli usi provengono dagli utilizzatori a valle. Se questi ultimi sono affiliati a un’organizzazione di settore, questa dovrebbe raccogliere informazioni sugli usi e sulle condizioni d’uso e renderle disponibili per i dichiaranti in un formato armonizzato (mappe d’uso). Anche se non sono affiliati ad alcuna organizzazione, gli utilizzatori a valle sono comunque incoraggiati a utilizzare il formato armonizzato per fornire ai dichiaranti i loro dati e informazioni sull’uso. I dichiaranti che sono fabbricanti e importatori dispongono di dati e informazioni sulle proprietà delle sostanze. I dichiaranti documentano le informazioni sugli usi e sulle proprietà nel proprio fascicolo di registrazione. Se le loro registrazioni si riferiscono a quantitativi pari o superiori a dieci tonnellate/anno, essi effettueranno anche una valutazione della sicurezza chimica riguardante l’intero ciclo di vita della loro sostanza e ne documenteranno i risultati in una relazione sulla sicurezza chimica. Le autorità utilizzano le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione per valutare la necessità di adottare misure regolamentari di gestione del rischio quali la classificazione ed etichettatura armonizzate, la restrizione e l’autorizzazione. I fascicoli di registrazione costituiscono anche la base per scegliere le sostanze da analizzare ulteriormente nell’ambito del processo di valutazione delle sostanze chimiche. Infine, la maggior parte delle informazioni contenute nei fascicoli di registrazione è pubblicata gratuitamente sul sito web dell’ECHA. I dichiaranti stessi utilizzano le informazioni contenute nel fascicolo di registrazione e nella relazione sulla sicurezza chimica come base per la compilazione delle loro schede di dati di sicurezza. A norma del regolamento REACH, le schede di dati di sicurezza possono avere uno o più scenari di esposizione allegati. Gli scenari di esposizione delineano le condizioni specifiche dell’uso/del gruppo di usi per l’impiego sicuro della sostanza. APPROFONDIMENTI Orientamenti in pillole alla valutazione della sicurezza chimica: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nutshell_guidance_csa_it.pdf/ca73c9d8-898f-4c31-83fd-b3561673d885 Orientamenti in pillole alla compilazione delle schede di dati di sicurezza: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_nutshell_guidance_it.pdf/a973cb20-235d-49b3-90f3-8585b7eb8a8f Orientamenti in pillole per gli utilizzatori a valle: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/du_nutshell_guidance_it.pdf/bb4b647a-8457-4edd-bda8-a6e374e9bec6 Informazioni sulle sostanze registrate: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.
Le informazioni pubbliche sulle sostanze chimiche provengono dalle registrazioni Infocard Breve profilo Questa diapositiva illustra come le informazioni presentate dalle aziende all’ECHA vengono pubblicate sul sito web dell’ECHA. Il modo più conciso in cui l’ECHA visualizza le informazioni sul suo sito web è l’“Infocard”, una scheda contenente una sintesi delle principali proprietà della sostanza: com’è classificata e se è pericolosa o meno. Se le proprietà della sostanza destano preoccupazione, l’Infocard mostra anche come la sostanza viene analizzata dai regolatori. I profili brevi riepilogano la descrizione della sostanza e le sue proprietà scientifiche a partire dal fascicolo di registrazione. La descrizione della sostanza offre una panoramica dei principali identificatori della sostanza, della sua classificazione, delle attività di regolamentazione in corso, degli impieghi principali della sostanza e di quali dichiaranti la producono e/o la importano. Le informazioni contenute nella sezione delle proprietà scientifiche sono strutturate per proprietà della sostanza e ulteriormente suddivise in endpoint. Ogni endpoint comprende tre blocchi di informazioni: risultati di studi, tipo di studio fornito e dati di riepilogo. I dati di origine sono i dati grezzi che costituiscono la base per le sintesi contenute nelle Infocard e nei profili brevi. Fascicoli di registrazione = fascicoli IUCLID presentati all’ECHA dalle aziende che producono o importano sostanze in quantitativi superiori a 1 tonnellata/anno. Elenco del CoRAP = piano d’azione a rotazione a livello comunitario: elenco di sostanze potenzialmente problematiche che verranno valutate dagli Stati membri nei prossimi tre anni. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/community-rolling-action-plan. Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione = sostanze che sono state inserite nell’allegato XIV del regolamento REACH. L’utilizzo di queste sostanze non è consentito a meno che non venga concessa un’apposita autorizzazione. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation. Elenco delle sostanze soggette a restrizioni = sostanze per le quali la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso sono stati limitati. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction. C&L armonizzate = sostanze per le quali la classificazione ed etichettatura sono state armonizzate in tutta l’UE. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/harmonised-classification-and-labelling. Principi attivi approvati = sostanze approvate come principi attivi a norma del regolamento sui biocidi. È possibile ottenere un’autorizzazione per un prodotto biocida solo per sostanze attive approvate. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances. Allegato I del PIC = sostanze elencate nell’allegato I del regolamento PIC (“Assenso preliminare in conoscenza di causa”). È necessario un assenso del paese destinatario prima che queste sostanze possano esservi esportate. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent-regulation. APPROFONDIMENTI Informazioni sulle sostanze registrate: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. Fascicoli di registrazione Elenco del CoRAP Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione Elenco delle sostanze soggette a restrizione C&L armonizzate Principi attivi approvati Allegato I del regolamento PIC Dati di origine
Registrazione REACH entro il 2018 La registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio è stata scaglionata a norma del regolamento REACH: sono state fissate le scadenze per il 1° dicembre 2010, il 31 maggio 2013 e il 31 maggio 2018. Per la terza scadenza nel 2018 si prevedono alcune caratteristiche molto specifiche.
REACH 2018 Terza e ultima scadenza per la registrazione di sostanze soggette a un regime transitorio Riguarda: aziende che producono/importano sostanze chimiche in quantitativi compresi fra 1 e 100 tonnellate/anno e le hanno preregistrate Che cosa c’è di nuovo? Percentuale più elevata di PMI Molte PMI potrebbero valutare la possibilità di diventare dichiaranti capofila per la prima volta Molti piccoli SIEF/dichiaranti soli nel loro SIEF Meno informazioni necessità di generare nuovi dati Diversi livelli di organizzazioni di settore Nuovi contesti economici e politici Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza per la registrazione di sostanze soggette a un regime transitorio. Le aziende non possono più rinviare la loro decisione in materia di registrazione riducendo i volumi di produzione/importazione. Dopo la scadenza, le aziende che vogliono entrare nel mercato per sostanze soggette a un regime transitorio devono presentare una richiesta all’ECHA per potersi unire a una registrazione esistente. La scadenza per la registrazione delle sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) fabbricate o importate in quantitativi superiori a una tonnellata/anno era il 1° dicembre 2010.
REACH 2018 - 2 L’esperienza dimostra che la registrazione REACH è fattibile! Dal 2008 migliaia di aziende l’hanno già fatta Per l’ultima scadenza sono state ricevute più di 5 600 registrazioni, il 16 % delle quali da PMI L’ECHA, la Commissione europea, le autorità nazionali e le organizzazioni di settore stanno unendo le forze per sostenere le aziende! APPROFONDIMENTI Statistiche sulle registrazioni REACH, tra cui anche informazioni specifiche per quanto riguarda la scadenza del 2018, sono disponibili al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/registration-statistics.
Tabella di marcia dell’ECHA per REACH 2018 La tabella di marcia dell’ECHA per REACH 2018 è rivolta alle parti interessate dell’ECHA, ossia non è intesa come materiale di supporto per i dichiaranti (PMI). Essa documenta l’impegno dell’Agenzia a esaminare criticamente il processo di registrazione REACH dall’inizio alla fine migliorare il processo e affiancare più efficacemente le aziende nell’adempimento dei loro obblighi. L’obiettivo delle azioni previste nella tabella di marcia è quello di offrire un sostegno più mirato alle PMI e ai dichiaranti inesperti.
Documento della tabella di marcia Pubblicato il 14 gennaio 2015 consultazione con le parti interessate giugno – settembre 2014 riscontri ricevuti da 26 organizzazioni Documenti sulle attività dell’ECHA previste per il periodo 2014-2018 iniziative di sostegno ai dichiaranti inesperti e alle PMI priorità al miglioramento della leggibilità e dell’accessibilità del materiale di supporto revisione annuale delle tappe; pubblicazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento Da integrarsi con iniziative degli Stati membri e del settore per un’efficace gestione della scadenza di registrazione del 2018 Feedback ricevuto: undici servizi nazionali di assistenza tecnica, otto organizzazioni delle parti interessate, cinque autorità competenti degli Stati membri e due membri del forum* *Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione: è un organismo dell’ECHA che coordina la rete di autorità competenti degli Stati membri.
Struttura della tabella di marcia: sette fasi Conoscere il portafoglio della propria azienda Trovare i co-dichiaranti Condividere dati Valutare rischi e pericoli Preparare il proprio fascicolo Per rendere il processo di registrazione meno ostico ai dichiaranti inesperti e alle PMI, l’ECHA lo ha suddiviso in sette diverse fasi. In realtà molte di queste fasi si sovrappongono. Può anche darsi che sia necessario andare avanti e indietro tra le diverse fasi man mano che si accumulano dati e informazioni durante il processo. Trasmettere la registrazione Tenere aggiornato il proprio fascicolo
Conoscere il portafoglio della propria azienda Capire se ci si deve registrare (ruolo nella catena di approvvigionamento) e, in tal caso, quali sostanze del proprio portafoglio è necessario registrare Identificare e denominare le proprie sostanze un’accurata identificazione è essenziale per la condivisione dei dati e la registrazione comune Informarsi sugli obblighi in materia di informazione Pianificare il proprio lavoro e informare i propri utenti a valle Fase 1: conoscere il portafoglio della propria azienda È fondamentale che le aziende abbiano una visione d’insieme chiara sui loro obblighi ben prima della scadenza, in modo da poter pianificare come effettuare tutte le registrazioni necessarie entro il termine del 31 maggio 2018. La corretta identificazione della sostanza nei termini del regolamento REACH (costituenti, additivi e impurità individuate) in questa fase è importante per le fasi successive nel processo di registrazione. Il tempo necessario per la registrazione di una sostanza varia considerevolmente: da un paio di mesi, se esiste già una registrazione, fino a tre anni a seconda della complessità della sostanza, delle dimensioni del SIEF, della disponibilità delle informazioni e della successiva quantità di dati e informazioni che devono essere generati ecc. Le sostanze da registrare possono essere cruciali per le aziende degli utilizzatori a valle. Si consiglia di decidere in merito alle registrazioni che si intende effettuare ben prima della scadenza e di informare i clienti di conseguenza, anche a vantaggio di questi ultimi.
Trovare i co-dichiaranti Controllare la propria preregistrazione Identificare il dichiarante capofila, oppure Trovare i co-dichiaranti Discutere l’uguaglianza della propria sostanza per condividere i dati e realizzare la trasmissione comune Fase 2: trovare i co-dichiaranti Il regolamento REACH impone alle imprese che registrano la stessa sostanza di farlo congiuntamente. In questo modo diminuiscono i costi e lo sforzo e si contribuisce all’obiettivo del regolamento REACH di ridurre le sperimentazioni inutili sugli animali. Se la sostanza è già stata registrata, un nuovo dichiarante deve contattare il SIEF esistente (SIEF = forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze), generalmente attraverso il dichiarante capofila. Se la sostanza non è stata ancora registrata, i predichiaranti devono contattarsi fra loro per confermare l’uguaglianza delle sostanze e formare quindi un SIEF. In questo caso, è importante attivarsi presto così da permettere al SIEF di disporre del tempo sufficiente per organizzarsi e preparare la registrazione.
Condividere dati Organizzare la propria cooperazione con il SIEF, o essere attivi nel SIEF esistente della propria sostanza Condividere i dati per adempiere i propri obblighi in materia informazione Evitare sperimentazioni inutili sugli animali Ridurre i costi di registrazione Negoziare i costi in modo equo, trasparente e non discriminatorio Condividere i costi dei dati comuni Fase 3: organizzarsi nel proprio SIEF Bisogna accordarsi con i propri co-dichiaranti su come organizzare il proprio SIEF, ossia su come gestire l’amministrazione del SIEF. Non c’è un modo in cui il SIEF deve funzionare obbligatoriamente. Sul sito web dell’ECHA vi sono numerosi suggerimenti sugli elementi di cui tener conto, come ad esempio la comunicazione, il processo decisionale e l’amministrazione finanziaria. Il SIEF ha i compiti principali di 1) facilitare lo scambio di informazioni per evitare la duplicazione degli studi e 2) concordare la classificazione ed etichettatura della sostanza. In pratica, è fondamentale trovare un accordo sul modello di condivisione dei dati e dei costi. Il regolamento di esecuzione della Commissione europea relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati fornisce alcuni orientamenti in proposito: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009.
Valutare rischi e pericoli Le informazioni necessarie dipendono dal tonnellaggio e dagli usi 1-10 tonnellate: possibile riduzione dei dati obbligatori per le sostanze meno pericolose > 10 tonnellate: necessaria la relazione sulla sicurezza chimica Prestare attenzione alla qualità dei dati: pertinenza, adeguatezza e affidabilità La sperimentazione sugli animali è l’ultima risorsa: prendere prima in considerazione le alternative Alcuni studi a lungo termine richiedono una proposta di sperimentazione Fase 4: valutare rischi e pericoli Questa fase è il nucleo della registrazione: i membri del SIEF valutano quali sono le informazioni che hanno già a disposizione e il SIEF decide sulla strategia da adottare per rispettare le restanti prescrizioni in materia di informazione. Il SIEF deve anche decidere se esternalizzare o meno questo lavoro o parte di esso. Obblighi ridotti relativamente ai dati si applicano alle sostanze a basso rischio e con bassi tonnellaggi. Per approfondire l’argomento, consultare la strategia nell’allegato dell’ECHA (http://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/echa_annex_iii_strategy_en.pdf). Il pratico supporto dell’ECHA su come applicare i criteri dell’allegato III è disponibile all’indirizzo http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory. L’ECHA fornisce gratuitamente uno strumento informatico, il Chesar (strumento per la valutazione e la relazione sulla sicurezza chimica), per effettuare la valutazione della sicurezza chimica e preparare la relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione. Lo strumento è disponibile all’indirizzo https://chesar.echa.europa.eu/.
Preparare il proprio fascicolo Creare il proprio fascicolo tecnico in IUCLID identità del dichiarante identità della sostanza informazioni sulle proprietà intrinseche della sostanza informazioni sull’uso e sull’esposizione Le aziende che preparano un fascicolo di membro senza opt-out possono farlo online in REACH-IT La relazione sulla sicurezza chimica va acclusa se la produzione/importazione è pari o superiore a 10 tonnellate/anno È consigliato l’utilizzo dello strumento Chesar dell’ECHA I servizi cloud dell’ECHA sono un’opzione che permette alle PMI di accedere a IUCLID senza dover installare l’applicazione Fase 5: preparare il proprio fascicolo IUCLID (banca dati internazionale di informazione chimica uniforme) è un’applicazione software per registrare, archiviare, gestire e scambiare dati sulle proprietà intrinseche e pericolose delle sostanze chimiche. È il software per preparare fascicoli di registrazione REACH offerto gratuitamente dall’ECHA. IUCLID è disponibile all’indirizzo http://iuclid6.echa.europa.eu/. I servizi cloud dell’ECHA sono una piattaforma online sicura utilizzata per distribuire le applicazioni informatiche dell’ECHA in un ambiente cloud. Per maggior informazioni, consultare la pagina https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services.
Trasmettere la registrazione Verificare e aggiornare le informazioni rilevanti per la registrazione in REACH-IT Valutare attentamente il proprio status di PMI Creare una trasmissione o aderire a una trasmissione comune in REACH-IT Trasmettere il proprio fascicolo di registrazione: prima il dichiarante capofila, poi tutti i co- dichiaranti Dare seguito alla comunicazione in REACH-IT Fase 6: trasmettere la registrazione REACH-IT è uno strumento informatico a disposizione dell’industria, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per trasmettere, elaborare e gestire dati e fascicoli in modo sicuro. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it. Le PMI beneficiano della tariffa di registrazione ridotta. Lo status di PMI viene quindi dichiarato nella fase di presentazione in REACH-IT, nella quale si devono presentare dei documenti giustificativi. Uno status di PMI dichiarato erroneamente comporta un onere amministrativo e il saldo della tariffa corretta da versare. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-under-reach-and-clp. Il principio “una sostanza, una registrazione”è applicato dall’ECHA nella fase di presentazione: se c’è una registrazione esistente per una determinata sostanza, i dichiaranti successivi vengono guidati affinché si uniscano a tale registrazione, se stanno agendo al di fuori di essa. REACH-IT è disponibile all’indirizzo https://reach-it.echa.europa.eu/.
Tenere aggiornata la propria registrazione Il fascicolo di registrazione è un documento dinamico! Obbligo di aggiornare il fascicolo di registrazione in caso di decisione normativa nuove informazioni sulla sostanza (proprietà, usi) Essere proattivi consultare le relazioni di avanzamento della valutazione dell’ECHA per essere al corrente delle anomalie più comuni presenti nei fascicoli di registrazione seguire gli sviluppi normativi per la propria sostanza sul sito web dell’ECHA Fase 7: tenere aggiornato il proprio fascicolo di registrazione Le relazioni di avanzamento della valutazione dell’ECHA sono reperibili alla pagina: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports Utilizzare lo strumento PACT (strumento di coordinamento delle attività pubbliche) per seguire le attività di regolamentazione. È disponibile all’indirizzo http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact.
Comunicazione su REACH 2018 La sensibilizzazione su REACH 2018 è importante affinché tutte le imprese titolari di obblighi di registrazione si attivino con sufficiente anticipo. Questa sezione introduce le pagine web REACH 2018 dell’ECHA che fungono da sportello unico per la consulenza dell’Agenzia su REACH 2018. Essa presenta inoltre la rete dei comunicatori REACH 2018 - una gruppo informale di comunicatori degli Stati membri, della rete Enterprise Europe e delle organizzazioni di categoria - per migliorare la conoscenza di REACH 2018.
Sito web REACH 2018: http://echa.europa.eu/it/reach-2018 Linguaggio semplice Disponibile in 23 lingue Strutturato attorno al flusso di lavoro per la registrazione Materiale di supporto dell’ECHA per ogni fase organizzato in tre livelli di complessità: introduzione letture raccomandate approfondimenti Anticipazioni sulle questioni di prossima attualità L’ECHA chiede a tutte le parti interessate di partecipare alle pagine web di REACH 2018 e di promuoverle come punto centrale delle informazioni e dell’aiuto su REACH 2018.
Notare le seguenti caratteristiche per ogni fase Pannello sinistro con una facile navigazione tra tutte le fasi di REACH 2018 Notizie rilevanti per la fase in questione Esempi pratici e studi di casi per una fase
Materiale di supporto in tre categorie Introduzione Una panoramica di ciò che prevede la fase Letture raccomandate Ulteriori informazioni sull’argomento per poter decidere, ad esempio, se si deve esternalizzare il lavoro Approfondimenti Come svolgere i compiti Per ogni fase, il materiale di supporto è stato organizzato in tre livelli di crescente complessità per addentrarsi nell’argomento in modo strutturato.
Rete di comunicatori su REACH 2018 Creata per: pianificare e coordinare le attività di sensibilizzazione contribuire a produrre e distribuire materiale in tutte le lingue dell’UE raccogliere feedback dai vari tipi di pubblico destinatario misurare i risultati di attività coordinate ECHA, Commissione europea, Stati membri, organizzazioni di categoria, rete Enterprise Europe, organizzazioni locali Attiva dall’inizio del 2015 La rete comprende membri provenienti dagli Stati membri, dalle organizzazioni di categoria, dalla rete Enterprise Europe, dalla Commissione europea e dall’ECHA. Il suo compito è quello di coordinare le attività di sensibilizzazione per il termine ultimo del 31 maggio 2018. Funziona su base volontaria e per lo più in ambiente virtuale. L’obiettivo è quello di coordinare le attività di comunicazione tra gli Stati membri dell’UE e le organizzazioni. L’ECHA è costantemente alla ricerca di nuovi membri non profit che desiderino aderire alla rete. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://echa.europa.eu/press/reach-2018-communicators-network.
Attività congiunte all’avvio di ogni fase Cosa sta facendo l’ECHA per promuovere le varie fasi della tabella di marcia di REACH 2018 Comunicato stampa in 23 lingue dell’UE Un seminario di un’ora per illustrare il contenuto della fase Speciali e-News Articoli nel bollettino dell’ECHA Pubblicazioni su LinkedIn Pubblicazioni su Twitter Condivisione di tutti i punti precedenti con la rete dei comunicatori di REACH 2018 Tutti i punti elencati sopra possono essere utilizzati dalle parti interessate dell’ECHA nella loro comunicazione
Sensibilizzazione attraverso vari tipi di pubblico Disponibili opuscoli su REACH 2018 Opuscolo generico Opuscolo destinato ai rappresentanti dei lavoratori (insieme alla CES) Entrambi disponibili in 23 lingue alla pagina http://echa.europa.eu/reach-2018. Inoltre, è disponibile un opuscolo per le aziende al di fuori dell’UE (in inglese) che illustra che cosa possono fare per affiancare i propri clienti europei nell’adempimento dei loro obblighi a norma dei regolamenti REACH e CLP.