Corso di Diritto penale del lavoro a.a. 2017/2018

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Corso di Diritto penale del lavoro a.a. 2017/2018 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale del lavoro a.a. 2017/2018 La responsabilità degli enti Prof. Filippo Bottalico, Ph.D. filippo.bottalico@uniba.it

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Art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1) 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. (1) Articolo aggiunto dalla 3 l. agosto 2007, n. 123, e poi così sostituito dal d.lgs. n. 81/2008

Responsabilità degli enti e d.lgs. n. 81/2008 Reati-presupposto: fattispecie colpose (diversamente dalle altre fattispecie dolose, espressive di una criminalità del profitto) Criterio imputazione responsabilità ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001: reato-presupposto commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente Soggetti responsabili (apicali / subordinati) = differente articolazione c.d. colpevolezza dell’ente ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 (= colpa d’organizzazione / modelli di organizzazione, gestione e controllo)

Il problema dell’interesse o vantaggio / 1 Armonizzazione tra assenza volontà evento del reato- presupposto (colposo) e commissione dello stesso reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte della persona fisica (= raccordo tra responsabilità individuale e responsabilità dell’ente) Nozione di interesse / vantaggio: criterio ex ante / ex post (percezione oltre intenzione) però ex art. 5, co. 2 d.lgs. n. 231/2001 esclusione responsabilità ente se persone fisica abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi = insussistenza interesse rende irrilevante vantaggio dell’ente

Il problema dell’interesse o vantaggio / 2 Concezione finalistico-psicologica dell’interesse o del vantaggio = movente azione criminosa, tensione finalistica Concezione oggettiva dell’interesse o del vantaggio = caratterizzazione condotta persona fisica / concezione “funzionalistica”: illecito – indipendentemente dalla volizione evento – commesso nell’espletamento funzioni istituzionali Però concreto “risparmio spesa” (cioè vantaggio) dell’ente è irrisorio rispetto al singolo evento illecito (= “bassa” risposta sanzionatoria)

Elusione fraudolenta modelli Art. 6 d.lgs. n. 231/2001: esclusione responsabilità per fraudolenta elusione modelli di organizzazione, gestione e controllo Quale compatibilità tra connotazione dolosa elusione dei modelli e connotazione colposa dei reati-presupposto nell’ipotesi di commissione del reato-presupposto da parte di soggetto apicale? “Scissione” componente psicologica: mancanza volontà dell’evento illecito colposo (finanche nella forma dell’accettazione del rischio), ma fraudolenta violazione regole di condotta = violazione dolosa norme prevenzionistiche (contenuto modello), che nello stesso tempo sono regole cautelari della colpa

Soggetti responsabili Soggetti apicali ex d.lgs. n. 231/2001: datore di lavoro / dirigente Soggetti subordinati ex d.lgs. n. 231/2001: preposto / tutti gli altri soggetti (es., medico competente e stesso lavoratore) Soggetti “esterni” = subordinati ex d.lgs. n. 231/2001 se sottoposti all’altrui direzione o vigilanza

Modelli organizzativi / 1 Art. 30 d.lgs. n. 81/2008: 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Modelli organizzativi / 2 Art. 30 d.lgs. n. 81/2008: 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Modelli organizzativi / 3 Art. 30 d.lgs. n. 81/2008: 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Problemi: 1) “prima applicazione”; 2) presunzione (assoluta, o verifica conformità singolo modello?); 3) obbligatorietà adozione (ma assenza sanzioni!)

Sanzioni Primo comma: commissione illeciti da parte soggetto apicali (= violazione obblighi indelegabili ex art. 28 d.lgs. n. 81/2008): più severa risposta sanzionatoria Secondo comma: omicidio colposo commesso con violazione di altre disposizioni antinfortunistiche Terza comma: lesioni (solo gravi / gravissime!) Risposta sanzionatoria: sanzione pecuniaria per quote (numero quote: gravità del fatto; responsabilità ente; attività per eliminare/attenuare conseguenze; ammontare quota: condizioni economiche e patrimoniali ente); sanzioni interdittive Flessibilità regressiva: adozione ex post modelli; comportamenti riparatori