LE NORMATIVE SUI RIFIUTI dal 1975 ad oggi
1975 1982 1997 Primo programma di azione ambientale comunitario Direttiva CEE n.75/442 relativa ai rifiuti. 1982 L’ordinamento italiano accoglie la direttiva cee con il DPR del 10/09/1982 1997 Decreto Ronchi (05/02) accoglie le direttive europee emanate nella prima metà degli anni ’90
2006 Nell’aprile 2006 è stato approvato il decreto legislativo n.152 in materia ambientale. Questo decreto regola: la prevenzione il recupero lo smaltimento
Decreto legislativo n.152 Le azioni individuate per la prevenzione dei rifiuti sono: sviluppo di tecnologie che permettono il risparmio di risorse naturali. promozione di strumenti per sensibilizzare i consumatori. sviluppo di tecniche appropriate per la corretta eliminazione di sostanze pericolose. Per il recupero si è promosso: il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. l’utilizzo dei rifiuti per produrre energia il recupero di materiali per ottenere materia prima secondaria
decreto legislativo n.152 Gli obiettivi dello smaltimento sono: autosufficienza in ambiti territoriali nello smaltimento degli RSU smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati utilizzo di metodi e tecnologie per proteggere al meglio l’ambiente
decreto legislativo n.152 definizione di rifiuto distinguendone vari tipi: Rifiuti urbani, ovvero quei rifiuti non pericolosi che provengono dalle case, strade, aree verdi, spiagge ecc. Rifiuti speciali, ovvero quei rifiuti prodotti dalle attività agricole, dai lavori industriali, dalle attività commerciali, dai macchinari, dai veicoli a motore, derivati da attività sanitarie ecc.
Decreto legislativo n.152 Ripartizione delle competenze principali dei vari soggetti pubblici: Allo Stato spetta definire e coordinare le varie metodologie sulla gestione dei rifiuti, incoraggiare la raccolta e individuare impianti di recupero e smaltimento di interesse nazionale. Alle Regioni spetta la gestione e regolamentazione della raccolta differenziata e l’ approvazione dei progetti per i nuovi impianti. Alle Province spetta il controllo delle attività di gestione dei rifiuti e della localizzazione delle zone idonee ai nuovi impianti di smaltimento e recupero. Ai Comuni invece spetta la definizione della modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti, le misure necessarie per ottimizzarla e l’assimilazione dei rifiuti speciali e urbani.
Legislazione europea sui rifiuti Alla fine degli anni ‘80 la Commissione Europea stabilisce 3 principi, importanti per la disciplina successiva: PRINCIPIO DI PREVENZIONE: l’obiettivo è ridurre la produzione di rifiuto; LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE: i costi ambientali sono a carico di chi produce il rifiuto; IL PRINCIPIO DI PROSSIMITA’: il rifiuto deve essere destinato alla struttura più vicina al luogo di produzione.
LE MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI 1. RIDUZIONE: Strategie di prevenzione dei rifiuti per ridurne la quantità e la pericolosità; 2. RIUTILIZZO: Nuovo utilizzo del rifiuto, trasformato in nuovo prodotto; 3. RICICLO: Strategie per riutilizzare come materie prime materiali di scarto altrimenti destinati allo smaltimento; 4. RECUPERO ENERGETICO: La combustione dei rifiuti con il recupero del calore sviluppato e il suo utilizzo diretto o per la produzione di energia elettrica. Il rifiuto che non si riesce a ricondurre a una delle 4 categorie di gestione può essere indirizzato allo smaltimento finale.
La Direttiva 2008/98 Cerca di stabilire un quadro giuridico organico per il trattamento dei rifiuti nell’UE, occupandosi in particolare di: fornire una chiara definizione dei concetti di rifiuto, recupero e smaltimento, delineare i principi della politica di gestione dei rifiuti nell’Ue, considerando l’intero ciclo di vita dei prodotti e non soltanto la fase in cui diventano rifiuti rafforzare le misure di prevenzione, attraverso la previsione di un Programma di prevenzione dei rifiuti, che indichi obiettivi e metodi per ridurre alla fonte la potenziale produzione di rifiuti organizzare una gerarchia della gestione dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero per altri scopi) stabilire obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, come l’elaborazione di Piani di gestione in ogni Stato, che forniscano informazioni su tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti e valutazione della loro evoluzione futura, sistemi di raccolta e impianti di smaltimento esistenti, valutazione di nuovi sistemi di raccolta, chiusura di impianti esistenti e criteri per l’individuazione di siti per nuovi impianti
I principi della direttiva: 1. principio di minimizzazione degli impatti negativi dei rifiuti su ambiente e salute umana, per cui la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, o senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse 2. principio “chi inquina paga” o di “responsabilità estesa del produttore”, per cui qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, è chiamato a farsi carico della sorte dei prodotti medesimi lungo tutto il loro ciclo di vita, compresa la fase di loro trasformazione in rifiuto (l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, la successiva estinzione dei rifiuti, l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla riutilizzabilità/riciclabilità del prodotto) 3. principio di gerarchia, che prevede un ordine di priorità tra le differenti opzioni per il trattamento dei rifiuti 4. principi di prossimità ed autosufficienza, per cui ogni Stato deve dotarsi di impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani indifferenziati, evitando così da un lato un trasferimento di rifiuti pericoloso dal punto di vista ambientale e spesso soggetto ad attività illecite, dall’altro che qualche comunità all’interno di uno Stato membro, nel territorio europeo o addirittura extra-europeo possa essere forzato da una situazione economica sfavorevole a trasformarsi in una sorta di “pattumiera” al servizio di altri
GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA 2008/98 la quantità di rifiuti urbani o assimilati avviata al riciclo dovrà raggiungere almeno il 50% in peso; la quantità dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi dovrà raggiungere almeno il 70% in peso. …..Entro il 2020!!!
Grazie per l’attenzione