DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per infrazione A.A. 2017- 2018 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA XVIII LEZIONE Il ricorso per infrazione Prof. Susanna Cafaro
Il ricorso per infrazione
La procedura promossa dalla Commissione (art.258 FUE) +++ fase precontenziosa+++ La Commissione può promuovere un ricorso per infrazione (con lettera di messa in mora) quindi lo Stato è chiamato a presentare le sue osservazioni e , conseguentemente, …la Commissione emette un parere motivato Se lo Stato non si conforma nel termine, La Commissione può adire la Corte di Giustizia +++ fase contenziosa+++
+++ fase precontenziosa+++ ***Fase contenziosa *** La Procedura promossa da uno Stato (art.259) (Sempre a tutela dell’interesse UE, non va dimostrato alcun interesse ad agire) +++ fase precontenziosa+++ Lo Stato si rivolge alla Commissione ( a pena di irricevibilità), esponendo le ragioni sulle quali è fondata la richiesta di intervento La Commissione ha il compito di conciliare, mettendo entrambi gli Stati in condizione di presentare osservazioni Entro 3 mesi la Commissione può presentare parere motivato (prosegue come art.258), il ricorso può essere presentato o ai sensi del 258 o del 259. Se la Commissione non si attiva lo Stato che ha iniziato la procedura può ricorrere direttamente ***Fase contenziosa ***
Il comportamento censurabile Lo Stato risponde degli inadempimenti di ciascuna delle sue articolazioni interne e non solo di quelle facendi capo al governo centrale Gli Stati non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi comunitari
Effetti della sentenza (art.260) La sentenza è di mero accertamento. Lo Stato è tenuto a garantire, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare, l’effettiva riparazione dell’illecito L’art.260 pone a carico degli Stati un nuovo obbligo giuridico, il rispetto della sentenza. In caso di violazione della sentenza è possibile l’instaurazione di un nuovo giudizio di infrazione
La sanzione Dal Trattato di Maastricht è prevista l’ipotesi per cui in caso di mancato ottemperamento della sentenza, la Corte possa comminare allo Stato il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità Due comunicazioni della Commissione illustrano i criteri per la determinazione della sanzione (96/C 242/07 e 97/C 63/02) Criteri somma forfettaria di 500 euro al giorno maggiorata da due coefficienti relativi alla gravità e alla durata, moltiplicata per un coefficiente fisso che rivela il peso specifico dello Stato (PIL, voti in Consiglio)
Un esempio: le pronunce di infrazione contro l’Italia in tema di responsabilità dei magistrati Traghetti del Mediterraneo, 13 giugno 2006, causa C-173/03) e 24 novembre 2011 (C-379/10)