LA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE

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Transcript della presentazione:

LA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE

ASPETTI PROBLEMATICI DEI CONTRATTI In una controversia, che coinvolge una o più parti di Paesi diversi, sorge il problema di stabilire: la legge applicabile; il giudice competente; il valore che la sentenza ottenuta può avere in un altro Paese (problema dell'esecuzione delle sentenze di giudici stranieri).

COMPETENZA GIURISDIZIONALE (reg. 44/2001) Criterio generale: In caso di controversia la competenza spetta al giudice dello Stato in cui ha il domicilio il convenuto Criteri speciali: in casi particolari può essere competente anche il giudice di un Stato diverso da quello in cui ha domicilio il convenuto (se cosi è specificato nel contratto o è previsto da particolari normative nazionali o europee); in materia di compravendita è normale che la competenza sia stabilita facendo riferimento al giudice del luogo della consegna dei beni compravenduti o dei servizi erogati.

LO SPAZIO DI GIUSTIZIA UE All'interno dell'UE è prevista la cooperazione in materia di giustizia (TCE – TFUE). Ogni Paese membro riconosce ed esegue le sentenze e i lodi arbitrali emessi dai giudici e dagli arbitri di un altro Paese UE( REG 44/2001). Il riconoscimento delle sentenze e dei lodi avviene automaticamente. ma l'esecutività delle sentenze presuppone una previa omologazione da parte del giudice in cui il provvedimento deve essere eseguito: in Italia è la Corte d'appello competente per territori.

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO Il regolamento 805/2004 introduce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Un credito non è contestato quando: - il debitore è stato condannato in una sentenza o in un lodo arbitrale o il suo debito è rappresentato da un titolo di credito esecutivo; - il debitore lo ha espressamente riconosciuto (mediante una dichiarazione verbale o in un atto pubblico); - il debitore non si è presentato un in processo, pur avendo contestato il credito anteriormente. Le sentenze, i decreti ingiuntivi, i lodi arbitrali, le transazioni, i titoli di credito e gli atti pubblici sono accompagnati da certificati che ne garantiscono l'esecuzione immediata.

LE SENTENZE DEI PAESI EXTRA UE Quando la sentenza da eseguire in Italia è stata emessa in un paese extra UE,si applicano le seguenti regole: - se tra i due Stati ci sono convenzioni bilaterali si applica quanto previsto in tali accordi, per esempio accordo bilaterale Italia-Egitto; - se non ci sono convenzioni la Corte d'appello italiana può riconoscere l'efficacia della sentenza o del lodo arbitrale qualora siano stati rispettati i criteri minimi previsti dalla legislazione italiana per il corretto svolgimento del processo,

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE La Corte di Giustizia dell'UE è l'organo giurisdizionale che ha il compito di garantire l'applicazione del diritto europeo (insieme di norme emanato dagli organi comunitari che vengono applicate in tutti gli stati membri). La Corte è articolata in 3 organi giurisdizionali: La Corte di giustizia in senso stretto; Il Tribunale (concorrenza e pratiche commerciali); Il Tribunale della funzione pubblica (cause di lavoro dei dipendenti UE).

LA CORTE DI GIUSTIZIA IN SENSO STRETTO Composizione: 28 giudici + avvocati generali (6 anni - designati dai governi degli stati membri); Legittimazione: Tribunali nazionali, stati membri, organi UE; Tipologia di cause: Rinvio pregiudiziale (interpretazione del Diritto europeo); Ricorso per inadempimento (quando uno stato non adempie agli obblighi imposti dalla UE); Ricorso per annullamento (di una normativa europea considerata illegittima); Ricorso per carenza (inerzia degli organi UE); Impugnazione come giudice d'appello (contro le decisioni del Tribunale UE).

PROCEDIMENTO Il processo si svolge in due fasi: Fase scritta: vengono presentati i documenti che il giudice riassume in una relazione finale; Fase orale: pubblica udienza davanti ai giudici (3- 5-13-28 assistiti dagli avvocati generali). In udienza gli avvocati delle parti sono sentiti dai giudici e dall'avvocato generale che espone il proprio parere. Al termine dell'udienza i giudici emettono la sentenza; le cause devono essere discusse nella lingua madre delle parti coinvolte.

TRIBUNALE UE È costituito da almeno un giudice per ogni stato membro; durano in carica 6 anni e non sono assistiti da avvocati generali. Può decidere come giudice unico o in sezioni composte da 3/5 giudici o a volte in seduta plenaria. Il Tribunale competente nei seguenti casi: Ricorsi diretti di cittadini o imprese per danni causati dagli organi UE; Ricorsi proposti da stati membri contro la Commissione/Consiglio; Ricorsi fondati su contratti stipulati dall'UE; Ricorsi in materia di uso del marchio comunitario.

ALTRI STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI Le controversie internazionali possono essere risolte oltre che attraverso il ricorso alla giustizia internazionale (azione giudiziaria) ricorrendo all'arbitrato internazionale e ad altri strumenti alternativi riassunti dall'espressione ADR – Alternative dispute resolution (trattativa privata, negoziazione, mediazione, conciliazione, revisione).

ARBITRATO E' una procedura stragiudiziale per risolvere una controversia civile e commerciale dove il giudice è sostituito da uno o più arbitri chiamati a pronunciarsi su una lite attraverso una decisione chiamata lodo arbitrale. FONTI -nazionale: codice di procedura civile dove si distinguono due tipi di arbitrato: quello rituale e quello irrituale; -internazionali: Convenzione di New York 58, regolamenti arbitrali della Camera di Commercio Internazionale.

TIPI DI ARBITRATO In Italia l'arbitrato può assumere due differenti forme: Arbitrato amministrato: procedura di soluzione di una controversia con cui le parti in lite fanno espresso riferimento al regolamento di un ente specializzato come per esempio la Camera di Commercio Internazionale o una camera arbitrale italiana (Milano); Arbitrato ad hoc: procedura con cui le parti determinano liberamente le modalità di soluzione della controversia; può essere rituale se la decisione degli arbitri ha valore di sentenza, o irrituale se la decisione ha solo efficacia contrattuale.

TIPI DI ARBITRATO In Italia l'arbitrato può essere gestito secondo due diverse modalità: Arbitrato amministrato: procedura di soluzione di una controversia con cui le parti in lite fanno espresso riferimento al regolamento di un ente specializzato come per esempio la Camera di Commercio Internazionale o una camera arbitrale italiana (Milano); Arbitrato vero e proprio: procedura con cui le parti determinano liberamente le modalità di soluzione della controversia; può essere rituale se la decisione degli arbitri ha valore di sentenza, o irrituale se la decisione ha solo efficacia contrattuale.

L'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE: PREMESSA L'arbitrato è oggi la forma di risoluzione delle controversie più utilizzata nel contesto delle transazioni commerciali internazionali. Non tutte le controversie però sono arbitrabili perchè alcuni paesi ne limitano il ricorso o addirittura lo escludono su questioni relative ad ordine pubblico, allo stato civile delle persone a brevetti, know how, contratti di lavoro/agenzia.

L'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE: PREMESSA L'arbitrato è oggi la forma di risoluzione delle controversie più utilizzata nel contesto delle transazioni commerciali internazionali. Non tutte le controversie però sono arbitrabili perchè alcuni paesi ne limitano il ricorso o addirittura lo escludono su questioni relative ad ordine pubblico, allo stato civile delle persone a brevetti, know how, contratti di lavoro/agenzia.

COMPOSIZIONE L'arbitro è un giudice privato normalmente composto da 3 membri, nominati uno per parte e il terzo scelto dai primi 2 (Collegio arbitrale); non mancano casi di arbitrato con uno-cinque-sette membri. REQUISITI: gli arbitri devono essere indipendenti, credibili e possedere determinate capacità linguistiche.

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE Per poter ricorrere all'arbitrato il contratto internazionale deve contenere la clausola compromissoria, o se questo non è stato fatto, le parti possono successivamente stipulare un apposito contratto: compromesso arbitrale. In Italia le Camere di Commercio hanno attivato da tempo numerose Camere arbitrali (l. 580/93) A livello internazionale le maggiori istituzioni arbitrali sono: la Corte di Arbitrato della CCI, la London Court of International Arbitration, Camera di Commercio di Stoccolma, l'arbitrato internazionale di Hong Kong, la Commissione arbitrale cinese.

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL SISTEMA ARBITRALE Rapidità della decisione; Libertà da formalismi tipici del processo ordinario; riservatezza e adattabilità all'esigenza delle parti; Professionalità degli arbitri. Svantaggi: Alti costi della procedura; In alcuni casi non elimina il ricorso alla giurisdizione ordinaria ( non tutte le controversie sono arbitrabili).

STRUMENTI ADR (Alternative dispute resolution) L'espressione ADR indica una serie di procedure dirette al raggiungimento tra le parti in lite di una soluzione soddisfacente della controversia, evitando il ricorso ai sistemi tradizionali. Tra gli strumenti più praticati ci sono la conciliazione e la mediazione. Il loro successo è legato al superamento dei tempi processuali della giustizia ordinaria e degli alti costi dell'arbitrato. Consentono inoltre di trovare soluzioni originali alle controversie soddisfacendo gli interessi di tutte le parti coinvolte senza disincentivare la continuazione di rapporti commerciali.

Tra gli strumenti più conosciuti e praticati: La trattativa privata tra le parti La conciliazione (il conciliatore ha l'obbligo di emettere un parere di merito non vincolante) La mediazione (intervento di un professionista esterno neutrale che dialoga con le parti per raggiungere un'intesa accetabile, non è vincolante) La revisione (consiste in un parere di un perito o di una commisione di 3 periti che costituisce una decisione non vincolante ma un punto di partenza per una futura soluzione della controversia)