INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra ciò che è dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore è inadempiente se: non esegue.

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INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
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INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra ciò che è dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore è inadempiente se: non esegue la prestazione o la esegue in modo inesatto o in ritardo.

Responsabilità Il debitore che è inadempiente deve risarcire il danno che ha provocato al creditore.

Impossibilità sopravvenuta Il debitore risponde dell’inadempimento, a meno che non provi l’impossibilità della prestazione e che tale impossibilità derivi da causa a lui non imputabile. L’onere della prova spetta al debitore.

Conseguenze L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore estingue l’obbligazione e nulla è dovuto dal debitore. Se l’obbligazione nasce in un contratto a prestazioni corrispettive anche l’altra parte non dovrà eseguire la sua prestazione e se l’ha già eseguita ha diritto di ottenerne la restituzione.

Il debitore DEVE PROVARE: L’impossibilità della prestazione e che la causa dell’impossibilità non gli è imputabile.

Il debitore DEVE PROVARE: 1. L’impossibilità della prestazione deve essere oggettiva: deve riguardare la prestazione e non vicende soggettive del debitore. Non deve essere un motivo del debitore (es. Si rompe l’aereo) ma oggettiva (es. c’è un’eruzione di un vulcano che impedisce il volo.

L’impossibilità della prestazione deve essere relativa: non si deve dimostrare l’assoluta impossibilità, ma l’impossibilità relativa a quel particolare obbligo, tenendo conto della diligenza media o professionale richiesta a quel particolare debitore. es. strada ostruita dalla neve ad un corriere. La prestazione è impossibile in assoluto? No perché potrebbe prendere un elicottero. Dipende quindi dal tipo di obbligazione

L’impossibilità della prestazione deve essere sopravvenuta cioè verificarsi in un momento successivo al sorgere dell’obbligazione. se l’impossibilità fosse originaria l’obbligazione non potrebbe sorgere.

Il debitore DEVE PROVARE: 2. Che la causa dell’impossibilità non gli è imputabile Deve provare qual è stata la causa che ha reso impossibilile la prestazione: rimane responsabile a suo carico le cause ignote.

Il debitore DEVE PROVARE: che la causa dell’impossibilità non gli è imputabile. La causa deve essere quindi: CASO FORTUITO: evento imprevedibile e inevitabile (un incidente stradale che blocca ogni passaggio) FORZA MAGGIORE: forza naturale o umana alla quale è impossibile resistere (il vento, le onde del mare, ordine improvviso del sindaco che vieta la circolazione delle auto)

APPLICAZIONI Non diventano MAI IMPOSSIBILI le obbligazioni: PECUNIARIE perchè il denaro è sempre reperibile; DI GENERE perchè una data quantità di un bene di genere è sempre reperibile; DI NON FARE perchè ogni comportamento compiuto in violazione è un fatto volontario del debitore.

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE La responsabilità che deriva dall’inadempimento di un’obbligazione è RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE.

Il debitore è responsabile Per dolo: quando il debitore è volontariamente inadempiente. Per colpa quando l’inadempimento dipende da cause imputabili al debitore che non ha usato la diligenza richiesta (diligenza media/diligenza professionale) Le parti possono decidere di esonerare da responsabilità il debitore nel caso di colpa lieve (lievi mancanze) ma è sempre responsabile nel caso di dolo o colpa grave. Senza colpa nel caso di cause ignote (resp. oggettiva)

INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente nei casi di: Adempimento INESATTO: prestazione eseguita in modo diverso da quanto dovuto -> risarcimento del danno Inadempimento ASSOLUTO: prestazione non potrà più eseguirsi -> risarcimento del danno Inadempiento RELATIVO: l’adempimento si può ancora verificare con ritardo -> prestazione + risarcimento

MORA DEL DEBITORE Il ritardo nell’adempimento si chiama MORA DEL DEBITORE. Se il termine per l’adempimento è scaduto ma il creditore ha ancora interesse a ricevere la prestazione, il creditore può costituire in mora il debitore al fine di pretendere l’adempimento anche se in ritardo. Il debitore non è responsabile se il ritardo è dovuto ad una causa a lui non imputabile.

MORA automatica La mora può verificarsi AUTOMATICAMENTE per effetto della scadenza del termine: quando il debito deriva da fatto illecito quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere alla prestazione quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore.

Mora per intimazione In tutti gli altri casi (es. deve eseguirsi al domicilio del debitore) debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore che esprima il proposito di ottenere l’adempimento. Fino a quel momento si presume che il creditore tolleri il ritardo.

EFFETTI DELLA MORA DEL DEBITORE Obbligo di risarcire il danno dovuto al ritardo. Se si tratta di obbligazione pecuniaria deve pagare gli interessi moratori. Passaggio del rischio: il debitore risponde ugualmente anche se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa a lui non imputabile. Il debitore è liberato solo se riesce a provare che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente andato distrutto presso il creditore.