DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per annullamento A.A. 2017- 2018 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA XVII LEZIONE Il ricorso per annullamento Prof. Susanna Cafaro
Il ricorso per annullamento Art.263 TFUE
Atti impugnabili (c.1) Atti legislativi; Atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri; Atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi; Atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi
legittimazione Ricorrenti privilegiati Stati Consiglio, Commissione, Parlamento Ricorrenti semi-privilegiati Corte dei conti; BCE; Comitato delle Regioni Ricorrenti non privilegiati Persone fisiche Persone giuridiche «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
II. legittimazione Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
Ricorrenti non privilegiati Le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte – entro un termine di decadenza di 2 mesi- solo se l’atto: Le riguarda direttamente Le interessa individualmente (anche se il soggetto non è destinatario è interessato individualmente se l’atto lo identifica attraverso specifiche caratteristiche, analogo il discorso per l’appartenenza ad una “closed class”. In pratica la Corte consente il c.d. smascheramento dell’atto)
I vizi dell’atto Incompetenza Violazione delle forme sostanziali Violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione – residuale- (principi generali, norme di diritto internazionale) Sviamento di potere
sospensione Ai sensi del reg. di procedura (artt.83 e 88) si puo presentare domanda di sospensione , in via cautelare, dell’atto, adducendo I motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’esigenza sospensiva. La competenza appartiene al Presidente della Corte, che procede con ordinanza Condizioni: fumus boni iuris, periculum in mora urgenza del provvedere, valutazione degli interessi contrapposti
Effetti della sentenza L’annullamento opera ex tunc con effetti erga omnes (art. 264 TFUE) La sentenza ha natura di accertamento e non di condanna, ma l’istituzione che ha emanato l’atto è tenuta a prendere provvedimenti per l’esecuzione della sentenza La Corte può fare salvi determinati effetti dell’atto o prevedere un annullamento parziale o consentire che rimanga provvisoriamente in vigore fino a sostituzione
Caso «Inuit» Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 03 ottobre 2013 – Causa C-583/11P