La individuazione della corretta base giuridica Corso Diritto UE (5) La individuazione della corretta base giuridica
L’individuazione della corretta base giuridica Nozione Principio della competenza d’attribuzione (art. 5, par. 1, TUE) e base giuridica Principio del rispetto dell’equilibrio delle istituzioni (art. 13 TUE) e base giuridica Principio della inderogabilità delle procedure e base giuridica Scelta dell’atto da adottare e base giuridica Natura costituzionale della corretta individuazione della base giuridica
Criteri Criteri oggettivi e non soggettivi Suscettibili di controlla giurisdizionale In particolare: scopo e contenuto dell’atto Base giuridica specifica/base giuridica generale Corte giust. C-490/10, PE c. Consiglio (II-2.2, pag. 112) (art. 194 TFUE – energia/art. 337 TFUE – raccolta informazioni) Corte giust. 45/86, Commissione c. Consiglio(ibidem) – Sistema di preferenze generalizzate PVS – art. 207 TFUE – politica commerciale comune – art- 307 TFUE – “clausola di flessibilità”
Casi dubbi Il criterio del “centro di gravità” I- se esistono più base giuridiche possibili e bisogna scegliere quella giusta I casi “rifiuti” Corte giust. C-155/91 Commissione c. Consiglio (dir. smaltimento rifiuti) (II, 2.3, pag. 112 s.) Corte giust. C-187/93 PE c. Consiglio (reg. spedizione rifiuti) (ibidem) Art. 192 (ambiente) o 114 (mercato interno)
Se è contestato che esista una base giuridica Corte giust. C-84/94. Regno Unito c. Consiglio (II.2.2., pag. 113) (art. 153 TFUE – sicurezza e salute dei lavoratori) Se esistono basi giuridiche possibili nel I e nel III pilastro (pre-Tratt. Lisbona) Corte giust. C-301/06, Irlanda c. PE e Consiglio (II.2.2, pag. 113) (art. 114 TFUE – mercato interno o vari art. III pilastro)
segue Il criterio della base giuridica plurima Corte giust. C-300/89 Commissione c. Consiglio – Biossido di titanio (rifiuti dell’industria) (II.2.3., pag. 114) La dir. persegue « inscindibilmente, tanto la tutela dell'ambiente quanto l'eliminazione delle disparità nelle condizioni di concorrenza » base giuridica tanto nell'art. 130 S (ora art. 192 TFUE) quanto nell'art. 100 A (ora art. 114 TFUE)
Limite del criterio della base giuridica plurima Incompatibilità delle procedure decisionali previste dalle varie basi giuridiche Favor per la base giuridica che prevede la partecipazione più ampia per il PE Favor per il PE in in caso di adozione di atti suscettibili di arrecare violazione dei diritti fondamentali? Corte giust. C-103/10 PE c. Consiglio (art. 215, par. 2 v. art. 75) reg. anti-terrorismo (II.2.3. pag. 115)