Approfondimento IVA Classe III ITC.

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Transcript della presentazione:

Approfondimento IVA Classe III ITC

La base imponibile Base imponibile = prezzo merce – sconti incondizionati + costi accessori non doc. Totale fattura = base imponibile + IVA + costi accessori documentati + cauzioni per imballaggi a rendere

Sconti mercantili incondizionati condizionati Riduzioni di prezzo non soggette al verificarsi di circostanze particolari; l’impresa venditrice, al momento di compilare la fattura, sa che il compratore ha il diritto di usufruirne. Esempi: Sconto per redistribuzione Sconto per quantità Sconto promozionale Riduzioni di prezzo soggette al verificarsi di circostanze particolari; l’impresa venditrice, al momento di compilare la fattura, ancora non sa se il compratore ha il diritto di usufruirne o meno. Esempio: Sconto per scelta di pagamento per pronta cassa Vengono conteggiati sull’importo della merce Vengono conteggiati sul totale fattura Sono dedotti in fattura e quindi concorrono alla determinazione della base imponibile non sono dedotti in fattura perché il verificarsi della condizione è successivo all’emissione

Costi accessori Non documentati Documentati Costi sostenuti dall’impresa venditrice per prestazioni accessorie fornite al compratore e a suo carico. Esempi: Costo per trasporto a mezzo venditore o a mezzo vettore con fattura a carico del venditore Costi per imballaggi Costi anticipati dall’impresa venditrice in nome e per conto del compratore. Esempi: Costi di etichettatura e/o miglioramento prodotti per operazioni eseguite da imprese terze con fattura a carico del compratore Costi di trasporto a mezzo vettore con fattura a carico del compratore Concorrono alla determinazione della base imponibile Concorrono alla determinazione del totale fattura dopo il calcolo della base imponibile

Gli imballaggi “… quel prodotto composto da qualsiasi tipo di materiale adibito a contenere e proteggere le merci, o i prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna”. (D.Lgs. N. 22/1997) I produttori e gli utilizzatori di imballaggi (industriali, commercianti, distributori di merci, ecc.), devono aderire al Conai (Consorzio nazionale imballaggi) tramite il versamento obbligatorio di un contributo di adesione destinato a finanziare il recupero e il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio. Inoltre, al momento della prima cessione, il produttore dell’imballaggio deve addebitare in fattura un ulteriore contributo. Il contributo deve essere evidenziato in fattura e rientra nella base imponibile IVA. Le fatture successive, emesse dagli utilizzatori degli imballaggi, devono riportare la diciture “Contributo ambientale Conai assolto”.

Clausole relative agli imballaggi Gratuiti Fatturati A rendere Non sono addebitati al compratore (di solito vengono compresi nel prezzo delle merci) Sono addebitati in fattura (costi non documentati); concorrono a determinare la base imponibile Devono essere restituiti al venditore con pagamento di una cauzione a garanzia, che determina il totale fattura dopo il calcolo della base imponibile Interessi di dilazione Rientrano tra le operazioni esenti da IVA e per essi non vi è obbligo di emettere fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Note di accredito Sono documenti di rettifica emessi dall’impresa venditrice per stornare importi indebitamente richiesti al debitore. Possono essere compilate in seguito a errori nella fatturazione, a mutamenti nelle condizioni di vendita oppure a resi di merce, sconti o abbuoni previsti in contratto. L’impresa venditrice che emette una nota di accredito ha la facoltà di procedere al calcolo della rettifica dell’importo dell’IVA determinato in precedenza. La variazione IVA non è obbligatoria, per cui egli può: emettere una nota di accredito a favore del compratore senza rettificare l’IVA; emettere una nota di accredito a favore del compratore con rettifica dell’IVA (nota di variazione).

I registri IVA Registro delle fatture di acquisto Registro delle fatture emesse Vengono annotate tutte le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa. Esse devono essere numerate in ordine progressivo e annotate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta. Vengono annotate tutte le fatture relative ai beni e ai servizi prestati nell’esercizio dell’impresa. Dalla registrazione degli acquisti devono risultare il nominativo del fornitore (ditta, ragione o denominazione sociale), la data di registrazione e il numero progressivo attribuito, la data e il numero progressivo della fattura, la data di effettuazione dell’operazione, l’imponibile e l’IVA distinti per aliquota, il totale fattura. Dalla registrazione delle fatture emesse devono risultare il nominativo del cliente (ditta, ragione o denominazione sociale),la data di registrazione e il numero progressivo attribuito, la data e il numero progressivo della fattura, la data di effettuazione dell’operazione, l’imponibile e l’IVA distinti per aliquota, il totale fattura. Le fatture immediate devono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione. Quelle differite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce

Momento di effettuazione Nel registro delle fatture emesse è necessario indicare la data di effettuazione dell’operazione perché da essa, e non dalla data di registrazione, dipende l’esigibilità dell’imposta. Il debito per IVA sulle fatture emesse sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile per l’amministrazione finanziaria o, più semplicemente, nel momento dell’effettuazione dell’operazione di vendita. Operazione Momento di effettuazione Cessione di beni immobili Stipulazione del contratto Cessione di beni mobili Consegna o spedizione Prestazione di servizi Pagamento del corrispettivo

Esigibilità dell’IVA Per effetto del principio di esigibilità, le operazioni effettuate in un certo mese, anche se fatturate nel mese successivo, rientrano nella liquidazione IVA del mese di effettuazione. Esempio Se la merce è stata consegnata il 15 aprile (data di effettuazione) e la fattura differita è stata emessa il 10 maggio, l’IVA sulla vendita incide sulla liquidazione del mese di aprile. Se la fattura viene emessa anteriormente al momento di effettuazione dell’operazione, il principio di esigibilità impone che la stessa operazione si consideri effettuata alla data della fattura. Se la prestazione di un servizio viene fatturata a marzo ma pagata ad aprile, l’IVA deve essere inserita nella liquidazione di marzo

Commercianti al minuto Le operazioni per le quali viene rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese dai commercianti al minuto, possono essere annotate con un’unica registrazione sul registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo. Contribuenti marginali Possono annotare le fatture di vendita in un apposito prospetto riepilogativo approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Invece delle singole fatture, essi possono registrare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo. Semplificazioni Le società e gli imprenditori commerciali che sono obbligati a compilare il libro giornale e il libro degli inventari hanno la facoltà di non tenere i registri IVA (fatture d’acquisto, fatture emesse, corrispettivi), ma di effettuare le registrazioni IVA direttamente sul libro giornale negli stessi termini previsti dalla normativa.

Liquidazione e versamenti IVA La liquidazione periodica dell’IVA è l’operazione con cui viene determinato, per il periodo di riferimento, l’ammontare dell’imposta da versare o di quella a credito. La periodicità della liquidazione e dell’eventuale versamento è: mensile, per le imprese in regime IVA ordinario; trimestrale, per le imprese in regime IVA semplificato. Sono ammessi al regime semplificato i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato il volume d’affari di € 309.874 se imprese di servizi e di € 516.457 se aventi per oggetto altre attività. Tali contribuenti hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento IVA trimestrale anziché mensile versando in aggiunta all’importo una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Regimi IVA Ordinario Semplificato Liquidazione Versamento Mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. La liquidazione del terzo trimestre è compresa nel conguaglio annuale. Versamento Trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento del quarto trimestre va eseguito entri il 16 marzo successivo.

Adempimenti IVA

Volume d’affari Ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare Torna a liquidazione e versamenti IVA

Contribuenti minimi Persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni con un volume d’affari non superiore a 10.329 € che non hanno: Utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 10.329 €; Effettuato cessioni all’esportazione; Corrisposto a dipendenti o altri collaboratori stabili compensi complessivi superiori al 70% del volume d’affari

Contribuenti minori Persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni con un volume d’affari non superiore a 15.494 € per le attività di prestazione di servizi e non superiore a 25.823 € negli altri casi, che non hanno: Effettuato acquisti per un ammontare (al netto di IVA) di 18.076 € se l’attività esercitata è la rivendita oppure a 10.329 € negli altri casi; Utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 25.823 €; Corrisposto a dipendenti o altri collaboratori stabili compensi complessivi superiori al 70% del volume d’affari.