Diritto dell’Unione europea XXIV Lezione Prof. Susanna Cafaro
Le relazioni esterne dell'Unione Inquadramento generale PESC
Gli obiettivi Art.3.5 TUE
"Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite"
TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE Capo 1: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE Capo 2: DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE sez.1: DISPOSIZIONI COMUNI sez.2: DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
Disposizioni generali: art.21: principi (par.1) e obiettivi (par.2) ; principio di coerenza (par.3) art.22: competenza del Consiglio europeo a deliberare all'unanimità su interessi e obiettivi strategici; competenza dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione a formulare proposte.
Capo II: disposizioni specifiche PESC La restante parte delle relazioni esterne è regolata dalla parte quinta del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e insieme alle altre politiche nei loro aspetti esterni. Segue dunque le regole generali previste nei Trattati per l'adozione di atti vincolanti e la conclusione di accordi.
Ambito di applicazione La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
Regole generali (art.24.1) La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. È messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Commissione, PE e CGCE hanno un ruolo marginale
Il ruolo degli Stati (art.24.2) Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri
Il principio di leale cooperazione Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
TFUE PARTE QUINTA AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE TIT. I. : DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE TIT. II. : POLITICA COMMERCIALE COMUNE TIT. III. : COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO capo I Cooperazione allo sviluppo capo II Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi capo III Aiuto umanitario TIT. IV : MISURE RESTRITTIVE TITOLO V: ACCORDI INTERNAZIONALI TITOLO VI: RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE TITOLO VII: CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
Accordi Internazionali Articolo 217 L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
La procedura di conclusione (art.218 TFUE) 2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi. 3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. 4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. 5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore. 6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:
a) previa approvazione del parlamento europeo nei casi seguenti: i) accordi di associazione; ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione; iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione; v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo. (…) b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi.
Strumenti (atti) PESC (art.25 TUE) orientamenti generali b) decisioni che definiscono: i) azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) posizioni che l'Unione deve assumere, iii) modalità di attuazione delle decisioni c) cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica
L’Alto rappresentante Art.18 TUE 1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura 2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune. 3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio «Affari esteri».
4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione 4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Ripartizione dei ruoli NELLA PESC: Il Consiglio europeo elabora orientamenti e strategie Il Consiglio adotta decisioni che definiscono e attuano tali linee guida L'Alto rappresentante attua la politica estera e di sicurezza comune Le decisioni sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui si dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.
Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'AR si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
Decisione del Consiglio n.2010/427/EU L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione
Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell’Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante Il SEAE si articola in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
Delegazioni dell’Unione (art.221 TFUE) le missioni dell’Unione europea (chiamate delegazioni), circa 140, sono poste sotto l’autorità dell’Alto Rappresentante e incorporate nel SEAE. Assicurano la rappresentanza dell’Unione nei Paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Esse cooperano con le missioni diplomatiche dei Paesi membri e contribuiscono all’attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei Paesi terzi (art.35 TUE)
Funzioni tutte le normali funzioni diplomatiche: rappresentare gli interessi dell’UE; fornire informazioni su attività e programmi comuni, acquisire informazioni sullo Stato in cui si trovano; promuovere relazioni amichevoli e rapporti economici, culturali, scientifici; negoziare la conclusione di accordi
Sono rimaste invece alla Commissione le direzioni generali che fanno capo ai Commissari incaricati della politica commerciale, dell’aiuto umanitario e dell’allargamento, nonché i servizi che si occupano di sviluppo.