ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA LO STATO GIURIDICO DEL VETERINARIO SPECIALISTA CONVENZIONATO - GLI ASPETTI NORMATIVI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ Caserta 11 Maggio 2010 dott. Mario Campofreda
PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE CIVILE AMMINISTRATIVA DISCIPLINARE AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA CONTABILE AMMINISTRATIVA FORMALE MANAGERIALE
PENALE Si configura quando l’operatore , nell’esercizio delle sue funzioni, commette un fatto previsto dalla Legge come REATO in relazione alla sua illecita incidenza sui valori tutelati dall’ordinamento giuridico. La volontà colpevole si caratterizza: Nel dolo, quando il soggetto prevede e vuole, come conseguenza della propria azione od omissione, l’evento dannoso e pericoloso previsto dalla legge come reato; Nella colpa, quando l’evento, sebbene previsto, non è volontario
COLPA Tale responsabilità sta’ a significare che nella prestazione medica devono applicarsi le regole della “tecnica medica” che ogni medico deve possedere ed applicare. Impone pertanto un “onere” di conoscenza e di aggiornamento a cui il medico non può sottrarsi senza esporsi a responsabilità. La perizia medica è pertanto un elemento indefettibile della prestazione medica. La colpa grave si realizza quando non sono rispettate le regole minime cui deve attenersi un professionista prudente. Lo stato dell’arte medica, così come la sua conoscenza e padronanza, assume pertanto un valore determinante e impongono al medico gli oneri di conoscenza e perizia di cui sopra si è parlato.
PECULATO (art. 317 Codice Penale) appropriazione di danaro o di altra cosa mobile posseduta in ragione dell’Ufficio o Servizio; CONCUSSIONE (art. 317 Codice Penale) quando l’operatore in funzione del ruolo espletato costringe o induce il soggetto passivo a dare o promettere indebitamente danaro; CORRUZIONE (artt. 318 – 320 Codice Penale) quando l’operatore, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o altri danaro e ne accetti la promessa;
CIVILE Si ha illecito civile quando il comportamento di un soggetto produce dolosamente o colposamente un danno ingiusto che obbliga colui che ha commesso il danno a risarcire il danneggiato. Si distingue in: Responsabilità contrattuale: violazione di obblighi assunti fra le parti mediante contratto; Responsabilità extracontrattuali: lesione del dovere generale del “NEMINEM LEDERE
Responsabilità civile - La responsabilità civile è una responsabilità di tipo patrimoniale e consiste nell’obbligo di risarcire un danno conseguente a un illecito comportamento. In campo medico per giudicare una condotta colposa va tenuto conto non solo dell’entità dell’errore e del difetto di diligenza, prudenza o perizia professionale, ma anche della natura e complessità dell’atto medico: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà, in casi straordinari e eccezionali il medico non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave, al contrario il medico risponde anche per colpa lieve sui danni causati per casi ordinari ove è prevista la necessità di una media diligenza e preparazione. .
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE Imperizia. La non conoscenza del comune sapere e della media preparazione Negligenza. Trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari Imprudenza. Chi adotta una condotta pericolosa
Il medico, come ogni professionista, ha una precisa responsabilità giuridica, commissiva e omissiva, dei suoi atti; a questa si aggiunge la responsabilità deontologica che nasce dai valori che sottendono il codice deontologico, ampliando la sfera del diritto positivo a quella delle virtù fondanti la professione. Ma oggi, a queste sfere di responsabilità, si sommano quella scientifica, ora resa più stringente, derivante dall’obbligo deontologico e amministrativo di utilizzare al meglio le scarse risorse disponibili, favorendone così un’equa distribuzione.
La prestazione sanitaria del medico non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d’opera trattandosi dell’esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il pubblico è obbligato per legge a valersi( art. 359 c.p.).
IL RAPPORTO DEL MEDICO VETERINARIO SPECIALISTA CON LA STRUTTURA ASL Il rapporto di lavoro che si instaura tra il medico convenzionato e la struttura sanitaria rimane distinto da quello dei medici dipendenti. La disciplina specifica dei rapporti convenzionali operata dalla legge impedisce di ritenere che il rapporto convenzionale possa essere assimilato a quello di pubblico impiego. Gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell’art. 48 della legge n.833/1978 definiscono il rapporto di lavoro autonomo, libero professionale o rapporto di prestazione d’opera professionale.
Il medico convenzionato è colui che mette a disposizione della Azienda Sanitaria la propria opera professionale concorrendo alla realizzazione dei fini e all’erogazione delle prestazioni che spettano al Servizio Sanitario. In sostanza il medico convenzionato ha il proprio rapporto di lavoro configurato ai sensi dell’art. 2222 c.c. come rapporto d’opera intellettuale o di lavoro autonomo, ma realizza una collaborazione stabile, coordinata e continuativa con il più volte citato Servizio Sanitario.
E’ bene notare , tuttavia, che la medesima legge n. 833/1978 ( artt E’ bene notare , tuttavia, che la medesima legge n. 833/1978 ( artt. 44- 48) prevede che i soggetti ove “convenzionati” con detto sistema sono considerati parte integrante dello stesso che è un sistema “pubblico” poiché gli oneri che lo finanziano sono tratti dal pubblico prelievo. In pratica il medico “convenzionato” pur applicando nella loro attività gli strumenti e l’organizzazione prevista dal codice civile si assoggettano e sono assoggettati ad un insieme di altre regole che concorrono insieme alle prime (quelle civili) a regolare i loro rapporti.
Lavorare nella pubblica amministrazione dal rapporto di impiego si è passati a quello di servizio, ritenuto sussistente dalla Cassazione allorquando un soggetto, nello svolgimento delle proprie funzioni, causi una lesione al patrimonio (inteso in senso ampio e perciò comprendente ogni bene economicamente valutabile) di pertinenza di un soggetto pubblico. Anche il medico può incorrere in responsabilità erariale, quando nell’esercizio della propria professione assume decisioni che ledono il patrimonio della pubblica finanza.
ACN 29 LUGLIO 2009 ART. 23 – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI. Dopo l’articolo 29 dell’ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente: «ART. 29 BIS – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI.
1. Il medico veterinario convenzionato ai sensi del presente Accordo, concorre ad assicurare - nell'ambito delle attività distrettuali e territoriali dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali vigenti – le attività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari. Concorre all’espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria,
in particolare dai Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali specialistiche richieste nell’ambito delle competenze delle Aziende ed Istituti del SSR per cui opera…… fermo restando il divieto per il Medico Veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con il Codice Deontologico e con la legislazione vigente.».
ED ORA RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE E BUON LAVORO