Possessiones.

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Possessiones

Definizione Possessio e possidere esprimono l’insistenza su di una cosa, una signoria, una situazione di fatto slegata dalla rilevanza o dalla conformità al diritto. Concreto esercizio di un potere su di un bene da parte di chi lo ha nella propria disponibilità Art. 1140 cc. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale La tutela del possesso risponde all’esigenza fondamentale di realizzare la pace sociale

Emersione della possessio Arcaica differenziazione tra titolarità di un diritto o di un potere e il suo esercizio (usus) XII Tavole (451-450 a.C.): acquisto del dominium attraverso l’usus prolungato (2 anni per i beni immobili, 1 anno per le ceterae res). Necessità di evitare situazioni di incertezza Origine della possessio in relazione allo sfruttamento dell’ager publicus. Stessa tutela estesa poi alle res privatae sia immobili che mobili

Acquisto, conservazione e perdita della possessio Corpus (occupatio, traditio) Animus (pro suo o alieno nomine) Acquisto attraverso persona extranea Estinzione: morte del possessore (in mancanza di heredes sui), incorporazione della res in un’altra, venire meno del corpus o dell’animus

Concezione romana del possesso Situazione di vantaggio giuridicamente rilevante Non mera situazione di fatto (se non durante l’età più arcaica) Non un diritto (previsione della sola tutela interdittale, non di azioni)

Finalizzata al mantenimento e al recupero del possesso Tutela interdittale Finalizzata al mantenimento e al recupero del possesso

Interdetto Uti possidetis Vieto l’uso della violenza per impedire che possediate quella casa con le modalità con le quali ora ne avete il possesso, non ottenuto con la violenza, clandestinamente o a titolo precario dalla controparte

Interdetto Utrubi Vieto l’uso della violenza per impedire che quello di voi due presso il quale lo schiavo di cui si tratta è stato per la maggiore parte di quest’anno, senza violenza o clandestinamente o a titolo precario nei confronti della controparte, lo porti con sé

Funzione preparatoria della reivindicatio Gai 4.149. Si suole dare un interdetto per ritenere il possesso quando da una parte e dall’altra si controverte sulla proprietà di una cosa, e prima ci si domanda quale dei due litiganti debba possedere e quale debba chiedere; a tale fine furono introdotti l’uti possidetis e l’utrubi

Interdetto Unde vi Da dove, nel corso dell’anno, tu lo hai espulso con la violenza o i tuoi schiavi lo hanno espulso, mentre egli era nel possesso non ottenuto con violenza, clandestinamente o a titolo precario date, ivi restituiscilo insieme alle cose che allora vi teneva

Interdetto Unde vi armata Da dove tu lo hai espulso con la violenza mediante l’impiego di una banda armata o i tuoi schiavi lo hanno espulso, ivi restituiscilo insieme alle cose che allora vi teneva

Possessio ad interdicta Normale [possessio pro suo e alcuni casi di possessio pro alieno: creditore pignoratizio, sequestratario, precarista, titolare del ius in agro vectigali] Anomala [altri casi di possessio pro alieno. Veniva concessa o su iniziativa del magistrato (bonorum possessio, missio in possessionem) oppure dal magistrato su iniziativa privata (quasi possessio del superficiario, dell’usufruttuario etc.)]

Prime forme di comunanza Prima della nascita del mancipium del pater familias: comunanza domestica, stato di comunione indifferenziata delle res familiares e dei beni di comune consumo Successiva spettanza del mancipium ad un solo pater familias e invece comunanza gentilizia degli agri cittadini Consortium erctum non cito (non chiamato a divisione): primo esempio di comunione solidaristica

Consortium fratrum suorum Costituito tra i discendenti del pater familias defunto sui beni in attesa di divisione ereditaria: ognuno è considerato proprietario del tutto Successivo consortium ad exemplum fratrum suorum: istituito, a differenza del precedente, in maniera convenzionale, probabilmente tramite in iure cessio, tra coloro che volessero per qualunque motivo mettere insieme un patrimonio comune

Communio Contitolarità di diritti assoluti su di una res o su tutto un patrimonio Libertà del condomino, salvo patto contrario, di disporre della sua quota Partecipazione ad utili e ad oneri proporzionalmente alla quota Ius adcrescendi: la rinuncia alla quota comportava l’accrescimento di quella degli altri titolari Durante lo stato di indivisione le obbligazioni gravavano per l’intero su ciascun condomino

Divisione della communio Volontaria: voluta, di comune accordo, da tutti i comunisti (attuata con reciproci atti di alienazione dei beni in comunione, tramite la vendita della cosa comune e ripartizione del ricavato, etc.) Giudiziale: actio familiae erciscundae (per la divisione dei complessi patrimoniali successori); actio finium regundorum (per eliminare una communio su una zona incerta situata tra proprietà confinanti); actio communi dividundo (azione generale per la communio dominicale)

Dominium ex iure Quiritium Derivante dal mancipium quiritario, consiste nella signoria dell’uomo sulla res garantita dall’ordinamento mediante l’esclusione di ogni ingerenza altrui Si riferisce solo alle res (non a filii, uxores in manu, liberi in causa mancipii) sia mancipi che nec mancipi Elasticità Limiti (limes, ambitus e quelli derivanti dall’applicazione di alcuni rimedi pretori)

Modi di acquisto del dominium a titolo originario Senza connessione con un precedente diritto altrui: Occupazione Accessione Incrementi fluviali Specificazione Confusione e commistione Aggiudicazione Litis aestimatio Acquisto dei frutti Usucapio. Requisiti: res habilis (no res furtivae o vi possessae), titulus o iusta causa usucapionis, fides, possessio, tempus)

Modi di acquisto a titolo derivativo del dominium per atti fra vivi La causa dell’acquisto è nella trasmissione fatta dal precedente proprietario: In iure cessio (per tutti i tipi di beni). Si finge di volere instaurare una lite sulla proprietà del bene che si vuole trasmettere Mancipatio (res mancipi) Traditio (res nec mancipi). Consegna della cosa da un soggetto ad un altro. Circostanze necessarie: res in proprietà o disponibilità del tradente, volontà di trasmettere e ricevere la signoria, iusta causa traditionis. Casi particolari di consegna: traditio symbolica, tr. longa manu, tr. brevi manu, constitutum possessorium

Tutela del dominium ex iure Quiritium Reivendicatio: per ottenere o riottenere il possesso della cosa, quando il proprietario ne fosse privo o ne fosse stato privato, (o per essere almeno ripagato del valore della stessa) Procedura più antica: l.a. sacramenti in rem Successiva prassi: il dominus spossessato si fa promettere tramite sponsio una somma di danaro qualora riesca a provare in giudizio il suo titolo di proprietà. Quindi esperisce l.a. per iudicis arbitrive postulationem Procedimento che poi prevale: ricorso alla formula petitoria. Per ovviare alla mancata difesa del convenuto: interdictum quem fundum (restitutorio, relativo ai beni immobili) e actio ad exibendum (nel caso di res mobiles)

Actio negatoria (negazione da parte del proprietario dell’esistenza di un ius su cosa altrui sul suo bene, contro chi si comporti come titolare, ad es., di un diritto di usufrutto o di servitù) Actio aquae pluviae arcendae (per fare allontanare l’acqua piovana che, a causa di canali o dighe, si riversa sul fondo inferiore da quello superiore o viceversa)

Cautio damni infecti (nei casi di timore da parte del proprietario di un fondo che gli potesse derivare un danno dal fondo vicino, ad es. per un edificio pericolante) Operis novi nuntiatio (quando si ritiene lesiva dei diritti relativi al proprio fondo una nuova opera intrapresa dal vicino, ad es. costruzione, demolizione etc.) Interdictum quod vi aut clam (teso alla sospensione o alla rimozione di opere compiute illecitamente, cioè resistendo ad un precedente invito a desistere, oppure di nascosto, su un fondo altrui)

Interdictum de arboribus caedendis (quando gli alberi sporgono sul fondo vicino o sull’edificio inferiore) Interdictum de glande legenda (per garantire la raccolta dei frutti che cadono dagli alberi sporgenti sul fondo del vicino)

In bonis habere o proprietà pretoria Tutela giudiziaria erga omnes assicurata dal pretore a coloro che avevano ottenuto, attraverso determinati modi di acquisto, la disponibilità di una res, durante il periodo necessario per usucapirla Possibilità di respingere eventuali azioni di rivendica o di rivendicare la res presso altri Caso originario: alienazione di una res mancipi mediante traditio (con l’actio Publiciana si fingeva fosse trascorso il tempo necessario per usucapire)

Possessio vel usufructus degli agri provinciales Rapporto imitativo del dominium ex iure Quiritium relativo a fondi siti su territori provinciali che in genere venivano dati in concessione a privati dietro pagamento di un tributo (stipendium o tributum) Praescriptio longi temporis: poiché i fondi non potevano essere usucapiti in quanto non potevano essere oggetto di dominium si concesse un’exceptio (ricalcata su un modello greco) contro chi tardivamente volesse rivendicarli