Lezione 18 ottobre Focus: Obiettivo: Alle origini delle Assicurazioni: la rivoluzione industriale e gli infortuni. La soluzione Bismarck; il problema civilistico italiano. Rischio professionale e soluzione transattiva. Lo schema assicurativo: soggetti e rischio protetto Obiettivo: I fondamenti transattivi del 1898 sono pienamente operanti nella legislazione attuale e guidano l’interpretazione giurisdizionale
Infortuni sul lavoro Le origini del problema – la rivoluzione industriale La soluzione civilistica: la responsabilità civile La legge n.80 del 1898 Lo strumento giuridico: l’assicurazione Il rischio professionale La soluzione transattiva
Le origini del problema – la rivoluzione industriale L’energia esterna all’uomo per muovere le macchine automaticamente accresce il numero e la gravità degli infortuni L’inurbamento e le modifiche della società fanno venire meno – o rendono meno incisive – le risposte di tutela endofamiliari o caritative Il problema riguarda lo strato più povero della popolazione industriale – i proletari – gli operai più qualificati provvedono con le mutue; ma le mutue non sono ben viste dai governanti
La soluzione civilistica: la responsabilità civile
Il rischio professionale La responsabilità oggettiva Il sistema assicurativo Rischio economico e rischio professionale
La soluzione transattiva Pesi ed oneri per i datori Pagamento del contributo Esonero dalla r.c. Pesi ed oneri per i lavoratori Riceve un ristoro e non un risarcimento / non può accedere al risarcimento Riceve il ristoro a seguito dell’infortunio senza dover dimostrare la colpa di qualcuno ed anche quando c’e’ colpa del lavoratore
Campo di applicazione oggettivo E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori: …….
Art. 4 Sono compresi nell'assicurazione (1): 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3); 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4); 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5); 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (6); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse. Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 . Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esecizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto . Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.
Criterio soggettivo lavoratori subordinati parasubordinati lavoratori autonomi insegnanti e allievi Tirocinanti (v. l. 196/ 1997) Criterio oggettivo macchina isolata ambiente pericoloso lavorazioni pericolose
Il “ristoro” negli infortuni e malattie professionali
La valutazione del danno tabellata (prima del 2000) Industria sordità di un orecchio 15 pollice destro 28 pollice sinistro 23 falange pollice dx 15 falange pollice sx 12 Agricoltura 20 30 25 16 12
La valutazione del danno nell’assicurazione infortuni Forfettaria (ex ante) Perdita della capacità lavorativa generica Franchigia: ristoro solo dei danni superiori al 6% della lesione dell’integrità psico-fisica (10% della perdita di capacità lavorativa generica).
Il risarcimento del danno La responsabilità extracontrattuale (prima del 2003)
La valutazione del danno alla persona nel diritto civile Il problema del soggetto non economicamente valutabile La rilettura dell’art.32 Cost. Dai tribunali di Genova e Pisa alla sentenza della Corte Cost. 184 del 1986 (La riforma del SSN)
La risoluzione del problema civilistico Danno biologico (alla salute) come tipo di danno distinto da quello patrimoniale e da quello non patrimoniale Visione unitaria e inscindibile del danno nella sua componente statica (lesione) e dinamica (conseguenze pregiudizievoli) Problema della quantificazione del danno.
Il danno alla persona nel rapporto di lavoro L’art.2087 e l’obbligazione di sicurezza L’ art.10 del t.u. 1124/1965 La “franchigia”
La giurisprudenza: Corte cost., 15-02-1991, n. 87: inammissibilità della questione perché: “…deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del lavoratore qui considerato comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore”.
L’avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della questione, sostenendo che essa si tradurrebbe nella richiesta alla corte di un intervento ampliativo che, viceversa, implicando la scelta tra opzioni diverse e soluzioni alternative, sarebbe riservato al solo legislatore Indubbiamente, l’esclusione dell’intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Corte costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato Di conseguenza, la questione deve essere dichiarata inammissibile. Non senza ricordare, però, come l’esigenza di adeguata tutela delle malattie professionali abbia indotto la corte – di fronte alla prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate condizioni – a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale del c.d. sistema tabellare, la cui revisione abbisognava anch’essa di specificazioni.
Corte cost., 18-07-1991, n. 356: la soluzione del giudice delle leggi È illegittimo l’art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questo dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
Corte cost., 27-12-1991, n. 485 È illegittimo, per violazione dell’art. 32 cost., L’art. 10, 6º e 7º comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l’infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l’ammontare delle indennità corrisposte dall’inail. È illegittimo, per violazione dell’art. 32 cost., L’art. 11, 1º e 2º comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui consente all’inail di avvalersi, nell’esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Cass. civ. [ord.], sez. III, 18-05-2017, n. 12487. In tema di infortuni sul lavoro, l’ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all’art. 10 d.p.r. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.leg. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto limitata al solo danno patrimoniale la copertura assicurativa di una polizza in cui si richiamava espressamente la citata normativa del 1965, così correttamente ricostruendo la comune volontà delle parti sulla base dello specifico tenore della clausola contrattuale, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362, 1366 e 1370 c.c.).
L’INAIL alla riscossa? Tentativi di recuperare le somme versate La scissione del danno biologico: il tentativo di leggere il danno alla capacità lavorativa generica come antesignano del danno biologico Arriva il legislatore: il d.lgs. 38/2000
Il d.lgs.38/2000 Riconoscimento del danno biologico: la modifica delle tabelle di valutazione del danno all’integrità psico fisica. Il mancato riconoscimento del danno biologico da temporanea Il mancato riconoscimento del danno biologico in caso di morte
Cass. civ., sez. lav., 10-03-2017, n. 6306. Ai fini della rendita ai superstiti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 13 d.leg. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, questo rimane escluso dal computo della prestazione.
Ristoro dal 6% al 16% = capitale dal 16% al 100% = rendita per danno biologico + rendita per perdita della capacità di lavoro
Indennizzo danno biologico Maschi, valori in £it, x 1000 Grado inv. valore punto fino a 20 anni da 21 a 25 da 31 a 35 da 41 a 45 da 51 a 55 6 1600 9600 9120 8160 7200 6240 7 1700 11900 11305 10115 8925 7735 8 1800 14400 13680 12240 10800 9360 9 1900 17100 16245 14535 12825 11115
Danni micropermanenti dm 2011 Circolazione stradale punti Valore a 11 20 30 40 50 60 6 € 7.742,21 € 7.393,81 € 7.006,70 € 6.619,59 € 6.232,48 € 5.845,37 7 € 10.095,23 € 9.640,95 € 9.136,18 € 8.631,42 € 8.126,66 € 7.621,90 8 € 12.751,87 € 12.178,04 € 11.540,44 € 10.902,85 €10.265,26 € 9.627,66 9 € 15.712,13 € 15.005,08 € 14.219,48 € 13.433,87 €12.648,26 €11.862,66
Dm 17 luglio 2017 età 6 7 8 9 21 7747,73 10102,43 12760,97 15723,34 31 7337,80 9567,91 12085,79 14891,42 41 6927,87 9033,39 11410,60 14059,49 51 6517,93 8498,87 10735,42 13227,57 55 6353,96 8285,07 10465,35 12894,80
età 6 mp inail 7 mp 8 mp 9 mp 20 7788,73 4957,99 10155,89 6145,84 12828,49 7436,98 15806,53 8831,41 21 7747,73 4710,09 10102,43 5838,54 12760,97 7065,13 15723,34 8389,84 31 7337,80 4214,29 9567,91 5223,96 12085,79 6321,43 14891,42 7506,70 41 6927,87 3718,49 9033,39 4609,38 11410,60 5577,73 14059,49 6623,56 51 6517,93 3222,69 8498,87 3994,79 10735,42 4834,04 13227,57 5740,42 55 6353,96 8285,07 10465,35 12894,80
Rapporto tra indennizzo e risarcimento in % 20 63,7 60,5 58,0 55,9 21 60,8 57,8 55,4 53,4 31 57,4 54,6 52,3 50,4 41 53,7 51,0 48,9 47,1 51 49,4 47,0 45,0 43,4 55 50,7 48,2 46,2 44,5 Rapporto tra indennizzo e risarcimento in %
Cass. civ., sez. III, 31-05-2003, n. 8827. È conforme a diritto la soluzione adottata dalla corte di merito che, in presenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto, abbia liquidato l’intero danno non patrimoniale anche in riferimento al pregiudizio ulteriore consistente nella permanente privazione della reciprocità affettiva propria del più stretto tra i rapporti parentali (mentre va corretta la motivazione nella parte in cui la corte ha ritenuto di poter alternativamente ricomprendere il predetto pregiudizio nell’ambito del danno biologico, che non è invece configurabile se manchi una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica, ovvero nel danno morale soggettivo, il cui ambito resta quello proprio della mera sofferenza psichica e deve anzi a questa essere esclusivamente ricondotto)
Cass. civ., sez. III, 31-05-2003, n. 8828. Deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale soggiaccia al limite di cui agli art. 2059 c.c. e 185 c.p. allorché vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti; pertanto è risarcibile con liquidazione equitativa il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto consistente nella perdita definitiva del rapporto parentale
Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972. Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; in particolare, non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione dell’apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la costituzione.
Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.