GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI LA NORMATIVA

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GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI LA NORMATIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO “Testo Unico” in materia ambientale: D.Lgs.152/06 Criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali: C.I. 27.07.1984 Funzionamento Albo Gestori Ambientali: DM 120/2014 Registri di carico/scarico: DM 148/98 Formulari di identificazione: DM 145/98 MUD: Legge 70/94 Realizzazione e gestione dei Centri di Raccolta comunali: D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Applicazione della TASI+TARI: Legge 147/2013

D.LGS.152/06 - ART.184 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Il Decreto prevede la classificazione dei rifiuti secondo due criteri: ORIGINE: URBANI E SPECIALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’: NON PERICOLOSI E PERICOLOSI

RIFIUTI URBANI i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, con apposito regolamento comunale; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

RIFIUTI URBANI i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

RIFIUTI SPECIALI rifiuti da attività agricole e agro-industriali; rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti da attività commerciali; rifiuti da attività di servizio;

RIFIUTI SPECIALI rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; il combustibile derivato da rifiuti.

RIFIUTI PERICOLOSI Esistono due tipologie di rifiuti pericolosi: Rifiuti sempre pericolosi classificati come tali in funzione della loro origine e a prescindere da qualsiasi altra considerazione: rifiuti con CER asteriscato. Rifiuti pericolosi in quanto contenenti determinate sostanze in determinate quantità (limiti esplicitati all’art.1 decisione 2001/118/CE): rifiuti con codice a specchio; in questo caso la loro classificazione va fatta sulla base di analisi chimiche.

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ART.198 D.LGS. 152/06 I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabiliscono in particolare: ….. g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI C.I. 27.7.84 I rifiuti speciali non pericolosi “diventano” urbani solo a seguito di un apposito atto predisposto dal Comune. Il Comune, a propria volta può assimilare solo alcune tipologie di rifiuti speciali, elencate dal C.I. 27.7.1984.

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI C.I. 27.07.1984 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; - cassette, pallet; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di princìpi attivi.

ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI ART.188 DLGS 152/06 Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ART. 198 D PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ART.198 D.LGS 152/06 2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità …. stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi …; e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

ALBO GESTORI AMBIENTALI ART.212 D.LGS.152/06 È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, …….. articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ALBO GESTORI AMBIENTALI ART.212 D.LGS.152/06 L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti.

ALBO GESTORI AMBIENTALI ART.212 D.LGS.152/06 COMMA 8 I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 art.212 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI http://www.mi.camcom.it/albo-gestori-ambientali indirizzo: Via Meravigli 11/A - Milano DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, DI MODIFICA O DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO? Per invio telematico.

ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI COSTI diritto annuale di iscrizione di Euro 50,00. Il diritto annuale deve essere pagato al momento dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, entro il 30 aprile. diritto di segreteria di Euro 10,00 una tantum tassa di concessione governativa di Euro 168,00 una tantum

ALBO GESTORI AMBIENTALI SISTEMA SANZIONATORIO ART.256 D.LGS 152/06 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, … di rifiuti in mancanza della prescritta ……, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli ……., 212, ……. è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI ART.193 DLGS 152/06 Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI ART.193 DLGS 152/06 Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI ART.193 DLGS 152/06 Il modello e i contenuti del formulario di identificazione, sono stabiliti dal DM 1° aprile 1998, n. 145. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dalle CCIA competenti per territorio e devono essere annotati sul registro Iva acquisti.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI ART.193 DLGS 152/06 In quali casi non è necessaria la compilazione del formulario? trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; trasporti di rifiuti speciali effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. NON SONO PREVISTE ALTRE ECCEZIONI

NUOVO ARTICOLO 193!

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI ART.193 DLGS 152/06 Il formulario deve essere compilato dal produttore/detentore oppure dal trasportatore. E’ compito e responsabilità del produttore/detentore: classificare correttamente il rifiuto; accertarsi che il trasportatore e l’impianto di destinazione siano autorizzati; accertarsi che il trasporto sia andato a buon fine.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI ART.193 DLGS 152/06 Per parte sua, il trasportatore deve verificare: la classificazione del rifiuto; che l’impianto di destinazione sia autorizzato; Per parte sua, l’impianto deve verificare: che il trasportatore sia autorizzato.

la condotta irregolare dell’uno, RESPONSABILITA’ Tra produttore/detentore, trasportatore e impianto vi è la piena corresponsabilità: la condotta irregolare dell’uno, ricade sugli altri.

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

Formulario Sistema sanzionatorio RIFIUTI PERICOLOSI CONDOTTA SANZIONE Mancanza del formulario nell’effettuazione del trasporto effettuato da Enti o imprese. (art.258 comma 4 D.Lgs 152/06) Arresto fino a 2 anni con sequestro del mezzo di trasporto Formulario recante dati incompleti o inesatti. Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da Enti o imprese. Omessa conservazione per 5 anni. (art.258 comma 5 D.Lgs 152/06) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a 1.550,00

Formulario Sistema sanzionatorio RIFIUTI NON PERICOLOSI CONDOTTA SANZIONE Mancanza del formulario nell’effettuazione del trasporto effettuato da Enti o imprese. (art.258 comma 4 D.Lgs 152/06) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a 9.300,00 Formulario recante dati incompleti o inesatti. Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da Enti o imprese. Arresto fino a 2 anni con sequestro del mezzo di trasporto Omessa conservazione per 5 anni. (art.258 comma 5 D.Lgs 152/06) € 260,00 a 1.550,00

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART.190 DLGS 152/06 Soggetti obbligati: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART.190 DLGS 152/06 Soggetti obbligati: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti (con più di 10 dipendenti) produttori iniziali di rifiuti industriali, artigianali, derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi classificati come non pericolosi.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART.190 DLGS 152/06 Il modello e i contenuti del registro di carico e scarico, sono stabiliti dal DM 1° aprile 1998, n. 148. Il registro deve essere numerato e vidimato dalla CCIAA competente per territorio. Si possono utilizzare anche fogli formato A4, purchè regolarmente numerati e vidimati. Sul registro di carico e scarico si devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto (MUD).

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART.190 DLGS 152/06 Tempistica Le annotazioni devono essere effettuate: per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART.190 DLGS 152/06 Dove vanno conservati? presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART.190 DLGS 152/06 Per quanto tempo vanno conservati? I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART.190 DLGS 152/06 Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Ad oggi, non vi sono termini per la stampa, che, in caso di tenuta informatizzata del registro, non coincide necessariamente con l’annotazione. E’ quindi sufficiente stampare il registro una volta all’anno, preferibilmente in occasione della presentazione del MUD.

REGISTRI SISTEMA SANZIONATORIO Rifiuti pericolosi CONDOTTA SANZIONE Omessa o incompleta tenuta del registro (art.258 comma 2 D.Lgs.152/06) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a 93.000 nonché sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore Inesattezze formali o incompletezze formali nella tenuta del registro per i rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nel MUD, nei formulari o nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute (art.258 comma 5 D.Lgs.152/06) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a 1.550

REGISTRI SISTEMA SANZIONATORIO Rifiuti pericolosi CONDOTTA SANZIONE Mancata conservazione (art.258 comma 5 D.Lgs.152/06) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a 1.550

REGISTRI SISTEMA SANZIONATORIO Per i rifiuti pericolosi le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte da Euro 2.070,00 a 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti, calcolate con riferimento al n. di dipendenti occupati a tempo pieno durante 1 anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e gli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. A tali fini l’anno da prendere a riferimento è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato.

REGISTRI SISTEMA SANZIONATORIO Rifiuti non pericolosi CONDOTTA SANZIONE Omessa o incompleta tenuta del registro (art.258 comma 2 D.Lgs.152/06) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a 15.500 Inesattezze formali o incompletezze formali nella tenuta del registro per i rifiuti non pericolosi, ma i dati riportati nel MUD, nei formulari o nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute (art.258 comma 5 D.Lgs.152/06) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a 1.550 Mancata conservazione (art.258 comma 5 D.Lgs.152/06

REGISTRI SISTEMA SANZIONATORIO Per i rifiuti non pericolosi le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte da Euro 1.040,00 a 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti, calcolate con riferimento al n. di dipendenti occupati a tempo pieno durante 1 anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e gli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. A tali fini l’anno da prendere a riferimento è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato.