Istituzioni di Diritto Romano III cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere G-M) A/A 2017/18 Prof. Francesca Reduzzi
Obligationes verbis contractae Stipulatio (sponsio)= stipulazione (sponsione) Dotis dictio=dichiarazione o pronunzia di dote Promissio iurata liberti= promessa giurata del liberto Vadiatura Garanzie Praediatura personali
Dotis dictio=dichiarazione o pronunzia di dote Costituiva un diritto di credito del marito sui beni dotali indicati da chi pronunciava la formula: Dotem tibi dico e simili (=ti assegno in dote) Potevano effettuare la dotis dictio: Il paterfamilias della donna (se alieni iuris) La donna se sui iuris Il debitore della donna sui iuris su delega della donna Decadde a favore della dotis promissio.
Promissio iurata liberti= promessa giurata del liberto solenne promessa rafforzata da giuramento il liberto si impegnava a prestare determinati servizi al patrono
Vades si assumevano la garanzia della ricomparizione del convenuto nelle legis actiones Praedesassumevano una garanzia in relazione al processo (l.a.sacramenti)
Definizione: D. 45.1.5.1 (Pomp. 26 ad Sab.): Stipulatio autem est verborum conceptio, quibus is qui interrogatur daturum facturumve se quod interrogatus est responderit. La stipulazione è un’elaborazione di parole, con le quali una persona, interrogata, risponde che darà o farà ciò che le è stato chiesto.
Gai 3.92. Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, ut DARI SPONDES? SPONDEO, DABIS? DABO, PROMITTIS? PROMITTO, FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO, FIDEIUBES? FIDEIUBEO, FACIES? FACIAM. L’obbligazione verbale avviene in base ad una domanda e risposta, come: TI IMPEGNI A DARE? MI IMPEGNO. DARAI? DARO’. PROMETTI? PROMETTO, PROMETTI SULLA TUA LEALTA’? PROMETTO SULLA MIA LEALTA’; TI RENDI FIDEIUSSORE? MI RENDO FIDEIUSSORE; FARAI? FARO’.
Gai 3. 93. Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES Gai 3.93. Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos, valent. Et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, velut hoc modo ”doseis; doso, homologeis; homologo, pistei keleueis; pistei keleuo, poieseis; poieso", etiam hae tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant; et e contrario quamvis Latine enuntientur, tamen etiam inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum habeant. Ma questa obbligazione verbale DARI SPONDES? SPONDEO (TI IMPEGNI A DARE? MI IMPEGNO) è propria dei cittadini romani; le altre invece sono di ius gentium, e dunque valgono tra tutti gli uomini, sia cittadini romani sia peregrini, Ed anche se sono state espresse con parole greche, come ”doseis? doso, homologeis? homologo, pistei keleueis? pistei keleuo, poieseis? poieso” (darai? Darò; prometti? Prometto; dai la tua parola? Do la mia parola; farai? Farò), anche queste valgono tra cittadini romani, se solo conoscono la lingua greca; e al contrario se vengono pronunciate in latino, valgono anche tra stranieri, se soltanto hanno conoscenza della lingua latina.
(segue: Gai 3. 93) At illa verborum obligatio DARI SPONDES (segue: Gai 3.93) At illa verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figurata esse. Ma quella obbligazione verbale DARI SPONDES? SPONDEO è propria dei cittadini romani, a tal punto che non si può riportare in greco con la traduzione in modo preciso, per quanto si dica che derivi da una parola greca.
Invalide le stipulationes: A favore di terzi A svantaggio di terzi Post mortem !=> La stipulazione fatta o ricevuta dal servus o dal figlio ricadeva nella sfera giuridica dell’avente potestà (dominus o pater) attraverso le azioni adiettizie.
Gai 3.98: Item si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, velut 'si digito caelum tetigerit', inutilis est stipulatio. Sed legatum sub inpossibili condicione relictum nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset; diversae scholae auctores nihilo minus legatum inutile existimant quam stipulationem... Se taluno stipuli con questa condizione, che non può esistere, come “se toccherà il cielo con un dito”, la stipulazione è inutile. Ma i nostri maestri (Sabiniani) ritengono che il legato disposto sotto condizione impossibile sia dovuto come se fosse stato disposto senza condizione; i giuristi dell’altra scuola (=i Proculiani) ritengono che il legato sia inutile come la stipulazione...
LA FORMA NELLA STIPULATIO In origine nella stipulazione la forma è assorbente A partire dal diritto onorario assume una connotazione dominante Diventa concorrente nel periodo postclassico.
rimedio processuale per lo sponsor convenuto dallo stipulans che agisce per il pagamento della somma promessagli con sponsio: EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE (=eccezione di mancato versamento del denaro) dilatoria Tutela giurisdizionale dello stipulans: - legis actio per iudicis arbitrive postulationem - actio ex stipulatu
La stipulatio postclassica - forma concorrente - opponibilità al creditore dell’eccezione di dolo e dell’eccezione di mancato versamento del danaro (exceptio non numeratae pecuniae). -Perde natura di negozio obbligatorio autonomo diventa una clausola in funzione di garanzia (di copertura di altri negozi obbligatori) Infine la stipulatio si trasforma in mera clausola di stile
C.8,37,10 (Imp. Leo A. Erythrio pp.): Omnes stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant firmitatem. (...Costantinopoli...) [a.472] Tutte le stipulazioni abbiano valore, pur se non siano state perfezionate con parole solenni e dirette, ma con parole qualsiasi fondandosi sul consenso dei contraenti. CI.8.37.10 (Imp. Leo A. Erythrio pp.): Omnes stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant firmitatem. (...Costantinopoli...) [a.472] Codice Giustiniano 8.37.10 (Imperatore Leone Augusto al prefetto del pretorio Erythrius): Tutte le stipulazioni abbiano valore, pur se non siano state perfezionate con parole solenni e dirette, ma con parole qualsiasi fondandosi sul consenso dei contraenti. (costituzione emanata a Costantinopoli, 472 d.C.)
Applicazioni della stipulatio Stipulationes praetoriae Dotis promissio Stipulazioni novatorie Adstipulatio Inoltre: Stipulatio poenae
Stipulazioni di garanzia: sponsio, fidepromissio L’antica sponsio: utilizzata dai cives prima come obbligazione di garanzia, poi come obbligazione autonoma Stessa funzione aveva la fidepromissio accessibile anche ai peregrini Sponsio e fidepromissio consistevano nella promessa di adempiere alla stessa obbligazione principale: prometti di dare (o fare) lo stesso (di Tizio)?
Es. Tavoletta “di Fortunata” Vegetus Montani Imperatoris Aug(usti) ser(vi) Iucun/diani vic(arius) emit mancipioque accepit pu/ellam Fortunatam sive quo alio nomine/ est natione Diablintem de Albiciano/ (denariis) sescentis/ ea(m)que puella(m) de qua agitur sanam tradi/tam esse, erronem fugitivam non esse / praestari. quod si qu[i]s eam puellam de / qua agitur part[em]ve quam [quis ex] ea e[vi]/cerit, quo m[i]nu[s Vege]tum M[ontani imp(eratoris)] Caesaris ser(vi) [vi]c(arium) eu[mv]e [a]t que[m] ea res// [pertinebit, habere possidereque recte liceat tantam (duplam) pecuniam recte dari stipulatus est Vegetus spopondit Albicianus … fiderogavit Vegetus Montani Caesaris Imperatoris servi vicarius; fidepromisit Albicianus.
Vegeto, vicario di Montano Giocondiano schiavo dell’Imperatore Augusto, ha acquistato e ricevuto per mancipatio una ragazza di nome Fortunata o quale che sia il suo nome, originaria dei Diablinti, da Albiciano, per 600 denari. Si garantisce che la ragazza di cui si tratta è sana, non è vagabonda abituale né fuggitiva. Nel caso in cui qualcuno avrà evitto la ragazza di cui si parla oppure una quota di essa, così che Vegeto, vicario di Montano a sua volta schiavo di Cesare, o un suo eventuale avente causa non potrà più legittimamente avere o possedere la schiava stessa, Albiciano promette che sarà versata una somma pari a (oppure: doppia di) quella versata da Vegeto ; chiese (di impegnarsi) sulla sua lealtà Vegeto vicario dello schiavo dell’Imperatore Augusto Montano, promise sulla sua lealtà Albiciano …
La fideiussio Si afferma a Roma alla fine dell’età preclassica Formula: Creditore: quod Titius debet, id fide tua esse iubes? (Ti impegni sulla base della fides a prestare ciò che è dovuto da Tizio? Debitore (garante): Iubeo (Mi impegno).
Gai 3.118. Sponsoris vero et fidepromissoris similis condicio est, fideiussoris valde dissimilis. Le regole che presiedono alla condizione dello sponsor e del fidepromissore sono simili, mentre molto diverse sono quelle che riguardano il fideiussore.
3.119. Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt nisi verborum, quamvis interdum ipse, qui promiserit, non fuerit obligatus, velut si mulier aut pupillus sine tutoris auctoritate aut quilibet post mortem suam dari promiserit. At illud quaeritur, si servus aut peregrinus spoponderit, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur. Infatti i primi due non possono accedere a nessun’altra obbligazione se non a quelle verbali, benché in questi casi la persona che promette non resta obbligata, come se promettessero la donna o il pupillo senza l’auctoritas del tutore, o qualcuno promettesse di dare dopo la sua morte. Ma ci si chiede qualora lo schiavo o lo straniero promettano (mediante sponsio), se lo sponsor o il fidepromissor siano obbligati.
3.119a. Fideiussor vero omnibus obligationibus, id est sive re sive verbis sive litteris sive consensu contractae fuerint obligationes, adici potest. At ne illud quidem interest, utrum civilis an naturalis obligatio sit, cui adiciatur; adeo quidem, ut pro servo quoque obligetur, sive extraneus sit, qui a servo fideiussorem accipiat, sive ipse dominus in id, quod sibi debeatur. Il fideiussore al contrario può accedere a tutte le obbligazioni, siano esse contratte re, verbis, litteris o consensu. E non interessa neppure se l’obbligazione sia civile o naturale, quella a cui si aggiunge (la fideiussione); a tal punto che (il fideiussore) può obbligarsi anche per uno schiavo, e sia nei confronti di uno straniero (cioè: sia nel caso in cui uno straniero accetti un fideiussore per lo schiavo), sia nei confronti dello stesso dominus dello schiavo, per un debito che egli vanta nei confronti di questo (dello schiavo).
Differenze con la sponsio e la fidepromissio: la fideiussione può garantire qualsiasi obbligazione, anche non verbale è trasmissibile agli eredi TUTELA DEL FIDEIUSSORE Beneficium divisionis Beneficium cedendarum actionum (beneficio della cessione delle azioni) Beneficium excussionis o ordinis (beneficio della preventiva escussione)