Fatturazione Elettronica, Split Payment, PCC

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Transcript della presentazione:

Fatturazione Elettronica, Split Payment, PCC Eva Aiello Ufficio Scolastico di Biella

La Fatturazione Elettronica La storia Dal 2007……. l’Art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007 (finanziaria) introduce l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. “l’ emissione, la conservazione e l’ archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche…, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica” ……..al 2013 Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 definisce le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica e le regole tecniche di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il MEF pubblica la Circolare interpretativa n. 1 del 31 marzo 2014; Il M.I.U.R. pubblica la nota 3359 del 17 aprile 2014 con le indicazioni alle Istituzioni Scolastiche in merito alla fatturazione elettronica.

La Fatturazione Elettronica I tempi La Fatturazione Elettronica Dal 06 giugno 2014 i fornitori hanno l’obbligo di emettere nei confronti della P.A. fattura esclusivamente in formato elettronico Fino al 06 settembre 2014 la P.A. può ricevere e pagare fatture cartacee purchè emesse prima del 6 giugno Dal 6 settembre 2014 la P.A. riceve e paga solo fatture in formato elettroniche e ha l’obbligo di rifiutare fatture cartacee Le Istituzioni Scolastiche dovranno comunicare ai propri fornitori: il Codice Univoco dell’Ufficio, identificativo necessario per indirizzare correttamente le fatture il codice CIG

La Fatturazione Elettronica Attenzione!! L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E del 24 giugno 2014 commette un GRAVE errore di definizione del formato elettronico!!!!!! “….possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica),…” E ancora, in un comunicato stampa del 24 giugno 2014: “È una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. NOOO!!!!!!! La Fattura Elettronica per essere tale e accettata dalla P.A. deve rispettare il formato e le regole tecniche definite dall’Allegato A e dall’Allegato B al D.M. 55/2013!

Il Sistema di Interscambio La Fatturazione Elettronica Il Sistema di Interscambio Gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema in grado di: Ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA Effettuare i controlli sui file ricevuti Inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie Attenzione: il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.

La Fatturazione Elettronica Il SIDI – la gestione del ciclo passivo Il SdI provvede a trasmettere le fatture dei fornitori al SIDI che: Riceve le fatture Ne effettua la conservazione Il D.S.G.A deve effettuare le seguenti operazioni: Riconoscere/rifiutare la fattura entro 15 gg dalla ricezione della stessa Registrare la fattura Adottare gli atti di spesa Le funzionalità SIDI per la gestione del ciclo attivo della fatturazione è disponibile dal 2015

Casi di rifiuto della fattura elettronica: La Fatturazione Elettronica Casi di rifiuto della fattura elettronica: Mancanza di elementi essenziali (sede, partita iva, oggetto….) Mancanza del CIG Errore negli importi Mancanza dell’indicazione del versamento bollo (risoluzione Agenzia delle Entrare 96/E del 2013) Mancanza dell’indicazione della scissione dei pagamenti

La Fatturazione Elettronica Particolarità e problemi: La Fatturazione Elettronica Per la determinazione dei termini di pagamento fa fede la data riportata all’interno della fattura? No, nel caso dei termini di pagamento, questi decorrono dalla data di ricezione della fattura da parte della PA, che tipicamente è diversa da quella riportata in fattura, e che corrisponde alla data riportata nella Ricevuta di consegna della fattura alla PA destinataria inviata dal Sistema di Interscambio (SdI) al fornitore. È previsto un soggetto, per esempio il Sistema di Interscambio, che si faccia carico della Conservazione Elettronica per conto delle Pubbliche Amministrazioni? No, non è previsto che il Sistema di Interscambio (SdI) si faccia carico della Conservazione Elettronica né per conto delle Pubbliche Amministrazioni né per conto dei fornitori delle PA. La Conservazione Elettronica delle fatture veicolate attraverso il SdI è obbligatoria sia lato emittente sia lato PA ricevente e viene lasciato alla libera scelta dei singoli soggetti coinvolti dalla transazione identificare forme e modalità attraverso le quali assolvere a questo obbligo.

La Fatturazione Elettronica Particolarità e problemi: Come si applica l’obbligo di Fatturazione Elettronica verso la PA ai fornitori esteri? A oggi, i soggetti non residenti in Italia che agiscono da fornitori della PA sono esclusi dall’obbligo di Fatturazione Elettronica. Si rimanda, tuttavia, a un successivo Decreto la definizione delle modalità di applicazione dell’obbligo di Fatturazione Elettronica verso la PA anche per questi soggetti.

La Fatturazione Elettronica Esenzioni dall’obbligo di fatturazione elettronica Assicurazioni scolastiche; Biglietti trasporto urbano; Corsi di formazione resi da scuole statali; Spese minute con il fondo economale DSGA; Abbonamenti e riviste (a meno che la scuola non chieda la fattura); I prestatori di lavoro che non hanno la partita IVA. ……………

La Fatturazione Elettronica NON COMPETE ALLE SCUOLE QUESTA VALUTAZIONE Esenzioni dall’obbligo di fatturazione elettronica I regimi fiscali e le situazioni particolari in Italia sono innumerevoli: Partita IVA, «de minimi», niente partita IVA, onlus, cooperative sociali, prestazioni occasionali, ecc. NON COMPETE ALLE SCUOLE QUESTA VALUTAZIONE «Deve essere il creditore/fornitore/professionista/prestatore d’opera ad autocertificare che non ha l’obbligo della fatturazione elettronica.» Avv. Braganti del foro di Bologna al corso per D.S.G.A. neo/immessi in ruolo del 28/11/2014.

SPLIT PAYMENT LO SPLIT PAYMENT Cos’è? E’ un meccanismo fiscale che consiste in una “scissione dei pagamenti”: I fornitori emettono normale fattura con IVA ma le PP.AA., comprese le istituzioni scolastiche, “splittano” il pagamento in due ALL’ERARIO AL FORNITORE Imponibile ed eventuali somme diverse dall’IVA L’IVA

Riferimenti normativi SPLIT PAYMENT Riferimenti normativi Art. 1 comma 629 lett. B) Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015: introduce il meccanismo dello split payment per le PP.AA. che non siano debitori di imposta; Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015: è il decreto attuativo delle disposizioni introdotti con la L. 190/2014; Circ. MIUR prot. 2291 del 09/02/2015: fornisce le prime indicazioni alle Istituzioni Scolastiche e ai Revisori; Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/02/2015 e 15/E del 13/04/2015: forniscono i chiarimenti sul nuovo meccanismo fiscale.

Quando? Obblighi del fornitore SPLIT PAYMENT L’art. 3 comma 1 del DM 23/01/2015 dispone che l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi e comunque per le fatture emesse dal 01 gennaio 2015. Lo split payment non si applica per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2014. Obblighi del fornitore Deve emettere fattura con l’apposita annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”

Il meccanismo NON si applica: SPLIT PAYMENT Il meccanismo NON si applica: Alle prestazioni di servizi rese i cui compensi sono assoggettati alla ritenuta d’acconto Agli acquisti certificati con scontrino fiscale Alle operazioni assoggettate e regimi Iva c.d. speciali (editoria, tabacchi, agenzie viaggio o, ancora, in applicazione del regime de minimi)

La PCC Piattaforma Certificazione dei Crediti La PCC consente ai Creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Praticamente con la certificazione è possibile cedere i crediti a banche ed intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute in seguito ad iscrizioni a ruolo. Link: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

PCC – Certificazione del credito Il creditore che vanta un credito certificabile nei confronti della PA, presenta un’istanza per la certificazione tramite la Piattaforma. La P.A., attraverso la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. Vi è l’obbligo di certificare i crediti o di comunicare il diniego motivato entro 30 gg dalla richiesta. 100 euro di sanzione per ogni giorno di ritardo più altre misure fino alla valutazione negativa del performance del Dirigente e la revoca dell’ incarico dirigenziale!

PCC – Certificazione del credito Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. Il creditore, ottenuta la certificazione, può attendere il pagamento o recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione o compensare un debito verso l’Agenzia delle entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24.

PCC - registrazione L’Art. 7 (commi 1 e 2 ) e l’ art. 7 – ter del Decreto Legge 35/2013 (disposizioni pagamenti debiti PA), come modificato dalla legge 64/2013, prevede l’ obbligo per le P.A. di cui all’ art. 1, comma 2, della legge 196/2009 (fa un elenco e conclude …e comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), di registrarsi in PCC. SANZIONI: è prevista una sanzione di 100 € per ogni giorno di ritardo nella registrazione, valutazione negativa nella performance del dirigente e responsabilità dirigenziale e disciplinare.

PCC – novità introdotte dal DL 66/2014 (misure urgenti competitività e giustizia sociale) Art. 27, comma 2: obbligo per le PA di comunicare tramite la PCC, a decorrere dal 1/7/2014, le informazioni relative alla ricezione e rilevazione delle fatture e il dato aggregato del 1° semestre 2014. Art. 27, comma 3: nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio…, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalita' automatica.

PCC – novità introdotte dal DL 66/2014 Art. 27, comma 4: le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la PCC, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg). Art. 27, comma 5: le PA sono tenute a immettere in PCC i dati riferiti all’ ordinazione di pagamento. SANZIONI per i commi 4) e 5): valutazione negativa nella performance del dirigente fino alla revoca dell’ incarico dirigenziale.

L’Indicatore di Tempestività dei pagamenti L’art. 8 del D.L. 66/2014 prevede la pubblicazione nell’area trasparenza del sito della PA dell’ indicatore di tempestività dei pagamenti. In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il DPCM del 22/9/2014 e la Circolare n° 3 del MEF del 14/1/2015 specificano lo schema, la modalità e i tempi di pubblicazione dell'indicatore di tempestività.

L’indicatore di Tempestività dei pagamenti Il calcolo : (Somma importi fatture pagate) x (giorni tra data scadenza e data pagamento ft) ____________________________________________________ Somma importi pagati nell’anno - il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare. L'unità di misura è in giorni.

L’indicatore di Tempestività dei pagamenti L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale (entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre) e su base annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo), a decorrere dal 2015; dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali La C.M. M.E.F. n. 27 del 24/11/2014 dispone che a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni … è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini … nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Attenzione!! Da NON deve essere confuso con l’indicatore di tempestività dei pagamenti !!!