Servizio Impiantistica Antinfortunistica

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Transcript della presentazione:

Servizio Impiantistica Antinfortunistica Omologazione e verifiche periodiche degli Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Vincenzo Lo Cascio Servizio Impiantistica Antinfortunistica ASP - Palermo

… un po’ di storia: Il DPR 547/55 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/08

Norme per la prevenzione degli infortuni. Il capo X del DPR 547/55 Decreto Presidente Repubblica n. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni. Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio. Nota: Il Capo X era interamente dedicato agli impianti elettrici da installare nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio e prescriveva le soluzioni tecniche da adottare per evitare che l’impianto elettrico potesse costituire causa di innesco e di propagazione di incendio e/o esplosione.

Installare motori e altri componenti elettrici dichiarati “antideflagranti” dal costruttore. Il capo X sintesi DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Consentito solo se necessario : DM 22.12.1958 Nei luoghi con presenza di: Tabella A Tabella B Fino al n. 50: sostanze infiammabili Da n. 1 a n. 65: polveri infiammabili n. 51: materie esplosive a) di gas o miscele esplosive o infiammabili; b) di materie esplosive. Il DM 22.12.1958 è stato poi quasi tutto abrogato ad eccezione della Tab. n. 51 dal D.Lgs. 233/03

Estratto della Tabella A - DM 22.12.1958 n Gas e vapori infiammabili e materie esplosive, prodotti o trattati o utilizzati o immagazzinati Luoghi in cui vengono eseguite le sottonotate operazioni per quantitativi superiori a: Luoghi di deposito per quantitativi superiori a: 2 Acetilene Operazioni del ciclo produttivo. Operazioni successive inerenti le trasformazioni chimiche e fisiche, esclusi i luoghi in cui il gas è impiegato per uso combustibile. Operazioni di compressione e decompressione e carica bombole qualsiasi quantitativo n. 20 bombole da 25 litri ciascuna o mc 110 a pressione e temperatura ordinaria

Estratto della Tabella A - DM 22.12.1958 n Gas e vapori infiammabili e materie esplosive, prodotti o trattati o utilizzati o immagazzinati Luoghi in cui vengono eseguite le sottonotate operazioni per quantitativi superiori a: Luoghi di deposito per quantitativi superiori a: 8 Gas infiammabili liquefatti Operazioni di compressione, carica bombole e travaso. Operazioni successive inerenti le trasformazioni chimiche e fisiche Kg 200 Kg 500

VERIFICHE PERIODICHE Il legislatore negli anni ’50 attribuisce grande importanza all’accertamento iniziale dei requisiti di sicurezza richiesti (anticamente “antideflagranza”), ed al controllo del mantenimento nel tempo di detti requisiti, attraverso il sistema delle verifiche periodiche. Il DPR 547/55, richiedeva: -con l’art. 330 la “dichiarazione di antideflagranza”, per le costruzioni elettriche da installare in zona pericolosa; -con l’art. 336 le verifiche periodiche.

La denuncia degli impianti elettrici Obbligo di denuncia delle installazioni elettriche antideflagranti in luoghi con pericolo di esplosione entro 30 giorni.

La denuncia veniva effettuata presentando all’ufficio dell’Ispettorato del Lavoro il Mod. C. Successivamente con la riforma sanitaria di cui alla Legge 833/78 la verifica degli impianti elettrici realizzati nei luoghi con pericolo di esplosione venne affidata alle USL competenti per territorio. Mod. C benzina deposito Fronte del Mod. C

Mod. C 1 A disposizione per altre tipologie Circolare n. 21 del 15/07/1963 12 Tubazione metallica conforme alla norma UNI 3 Retro del Mod. C

Circolare Min. Lav. n. 21 del 15/07/1963 Art. 336 – DPR 547/55 VERIFICHE. Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni . Circolare Min. Lav. n. 21 del 15/07/1963 … si ritiene che in sede di verifica gli accertamenti da effettuare debbano essere limitati all'esame a vista, ma accurato, dei singoli motori ed apparecchiature. (…) Nota: Il DPR 547/55 faceva riferimento alla verifica degli impianti elettrici in luoghi pericolosi. Solo recentemente il DPR 462/01 ha introdotto il concetto di omologazione e di verifica periodica di detti impianti.

Verbale di verifica Verbale di verifica conforme al modello c/v n.1 in esecuzione AD (oppure nessuna variazione rispetto al mod. C) n. 3 in esecuzione Ex-d

Modalità delle verifiche (omissis)

La regola dell’arte

Applicazione della Norma CEI

Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462  Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Art. 5. Messa in esercizio e omologazione Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati Il DPR 462/01 abolisce l’obbligo di presentazione dei Mod. C

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462  Art. 5. Messa in esercizio e omologazione 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro (…) 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. 4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' sulla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. L’ottenimento dell’omologazione è necessaria per permettere al datore di lavoro di richiedere le successive verifiche periodiche Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 197 del 26 agosto 2003) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’ALLEGATO XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’ALLEGATO L. 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’ALLEGATO LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto. Articolo 293 – Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 1. (…) il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni». 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente Titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’ALLEGATO XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’ALLEGATO L. e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro. (omissis) Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. ALLEGATO XLIX RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE Articolo 296 - Verifiche sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia Polveri combustibili Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 20 Zona 21 Zona 22

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Definizione   Sostanza Zona Definizione Gas   Luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sottoforma di gas, vapore o nebbia. 1 Luogo dove è probabile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapore e nebbie. 2 Luogo dove non è probabile sia presente un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori o nebbie durante il funzionamento normale o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata Polvere combustibile 20 Luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente, un’atmosfera esplosiva sottoforma di nube di polvere combustibile nell’aria 21 Luogo dove è probabile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva sottoforma di nube di polvere combustibile nell’aria 22 Luogo dove non è probabile sia presente un’atmosfera esplosiva sottoforma di nube di polvere combustibile nell’aria durante il funzionamento normale o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata

Classificazione delle zone pericolose Sorgente di emissione di grado continuo 25

Classificazione delle zone pericolose Sorgente di emissione di primo grado (esempio apertura per il caricamento di liquido infiammabile) 26

Classificazione delle zone pericolose Sorgente di emissione di secondo grado (valvole manuali che non emettono sostanze infiammabili durante il funzionamento ordinario) 27

Esempio di classificazione

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ALLEGATO L A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE 1. Provvedimenti organizzativi 1.1. Formazione professionale dei lavoratori. 1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. (omissis) 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

NORMATIVE TECNICHE

Normativa tecnica La prima edizione fu emanata nel 1973 5964 C

La Norma CEI 64-2 ed il DM 22-12-58: incongruenze Non tutti i luoghi determinati dall’applicazione della CEI 64-2 dovevano essere oggetto di denuncia (ex Mod. C)

Scelta dei componenti elettrici

A partire dal dicembre 1997 la Norma CEI 64-2 è stata via abrogata nelle sue parti. Dal 1° luglio 2003 La Norma CEI 64-2, quarta edizione, rimane in vigore esclusivamente per il luoghi con pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di sostanze esplosive (Luoghi di Classe 0).”. Normativa tecnica 5964 C

TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA TIPO DI NORMA TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA NORMA GUIDE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE GAS POLVERI ESPLOSIVI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) EN 60079-10-2 (CEI 31-88) CEI 64-2 IV edizione CEI 31-35:2012 CEI 31-56 CEI 31-56 V1:2012 NORME PER LA REALIZZAZIONE EN 60079-14 (CEI 31-33) CEI 64-2 CEI 31-108 NORME PER VERIFICA E MANUTENZIONE EN 60079-17 (CEI 31-34) GUIDA CEI 31-93 (Impianti già utilizzati prima del 30/06/2003)

IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA CON RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Dalla classificazione alla denuncia Classificazione delle zone con pericolo di esplosione Scelta del tipo di impianto a sicurezza da adottare Installazione dell’impianto Denuncia alla ASL

+ + + DPR 547/55 Legge 186/68 Legge 46/90 e DPR 447/91 - DM 37/08 Denuncia (ex Mod. C) Classificazione delle zone Certificati Ex + Legge 46/90 e DPR 447/91 - DM 37/08 Progetto impianto elettrico Dichiarazione di conformità + Documento di protezione contro le esplosioni Formazione ed informazione degli addetti D.Lgs. 233/03 (Direttiva 99/92/CE) + D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 Prima verifica da parte di personale specializzato di macchine ed attrezzature Ex Manutenzione periodica

D.Lgs. 233/03 (Direttiva 99/92/CE) Viene abrogato il Mod. C DPR 462/01 Basta trasmettere la dichiarazione di conformità Vengono abrogate le voci da n. 1 a n. 50 della tab. A e tutta la tab. B del DM 22.12.58 D.Lgs. 233/03 (Direttiva 99/92/CE) Per la classificazione si deve far riferimento alle Norme CEI

Classificazione delle zone pericolose Capire quali sono le zone potenzialmente interessate da atmosfera esplosiva

Classificazione delle zone pericolose Innanzitutto occorre rilevare le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze presenti: in lavorazione e in deposito Riferimenti: Schede di sicurezza delle sostanze pericolose

Classificazione delle zone pericolose Dagli elenchi delle sostanze infiammabili riportate nelle norme e nella letteratura tecnica Riferimenti: Norme CEI , letteratura tecnica, documentazione fornita dal costruttore

Classificazione delle zone pericolose Rilevate le caratteristiche delle sostanze pericolose, occorre poi MAPPARE le aree ove possono essere presenti le atmosfere esplosive ULTERIORI INFORMAZIONI... Occorre indicare in planimetria (e se il caso anche in sezione) l’ubicazione della zona pericolosa all’interno dell’Azienda

Classificazione delle zone pericolose classificazione delle zone AD, cioè delle zone nelle quali esiste il rischio di esplosione, mediante il rilievo delle sorgenti di emissione e la qualificazione delle zone relative. Ulteriori parametri da considerare sono: l’areazione dei locali, le grandezze chimico-fisiche in gioco negli impianti di processo (pressione, temperatura, ecc.)

Progettazione dell’impianto All’interno delle zone classificate l’impianto deve essere progettato al fine di evitare che le apparecchiature elettriche possano essere causa o propagazione dell’esplosione

Progettazione dell’impianto L’attenzione deve essere posta nella scelta delle costruzioni elettriche Motore in esecuzione Eex-d Cassetta di derivazione

Progettazione dell’impianto Esempio di quadro elettrico in esecuzione EEX-d

Progettazione dell’impianto Schema di installazione di un raccordo di bloccaggio

Progettazione dell’impianto ESEMPIO DI TARGA APPOSTA SU UNA APPARECCHIATURA ELETTRICA Riferimenti: DPR 547-55 art. 330 – Direttive ATEX

Contrassegni su apparecchiature CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Zona Contrassegni su apparecchiature Ex II G 1 20 D 2 21 3 22 Ex Identifica la protezione contro le esplosioni II Gruppo di appartenenza superficie (non miniere) G Destinato ad atmosfere esplosive di gas, vapori o nebbie D adatto per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili 1, 2, 3 Categoria di apparecchi

EFFETTI DELL’ESPLOSIONE UNI EN 1127-1 Atmosfere esplosive Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione

OMOLOGAZIONI E VERIFICHE

IMPIANTI ELETTRICI UBICATI IN ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Impianti realizzati dopo il 23 gennaio 2002 (v DPR 462/01): È obbligatorio inviare la dichiarazione di conformità e richiedere l’omologazione all’ASL (ASP in Sicilia). Le verifiche periodiche non possono essere effettuate in assenza di omologazione

Non è mai stato presentato il mod. C: Impianti realizzati prima del 23 gennaio 2002 a) impianti la cui attività non rientrava nelle tabelle A e B del D.M. 22.12.58 ma che in seguito al D.Lgs. 233/03 sono da sottoporre a verifica: È obbligatorio inviare la dichiarazione di conformità (se prevista in relazione all’anno di realizzazione dell’impianto) e richiedere l’omologazione alla ASL. b) impianti la cui attività rientrava nelle tabelle A e B del D.M. 22.12.58 I caso Non è mai stato presentato il mod. C: è obbligatorio inviare la dichiarazione di conformità (se prevista in relazione all’anno di realizzazione dell’impianto) e richiedere l’omologazione alla ASL. II caso È stato presentato il mod. C, ma non è stata effettuata la verifica dall’ASL: sollecitare verifica periodica dell’impianto all’ASL o organismo privato. III caso È stato presentato il mod. C, ed è stata effettuata la verifica dall’ASL: richiedere la verifica periodica alla ASL o Organismi autorizzati dal Ministero delle attività produttive prima della scadenza dei due anni.

3) Elenco dei componenti installati nelle zone pericolose OMOLOGAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Ai fini dell’omologazione (e della prima verifica) occorre presentare all’ASP: Relazione tecnica Planimetria con l’indicazione delle zone con pericolo di esplosione individuate a seguito classificazione 3) Elenco dei componenti installati nelle zone pericolose 4) Copia dei certificati EX dei costruttori 5) Progetto dell’impianto elettrico 6) Dichiarazione di conformità Altro) in sede di verifica dovrà essere presente tutta la documentazione di cui al D.Lgs. 81/08 relativa ai luoghi con pericolo di esplosione

CONCLUSIONI Detto questo….. ARRIVEDERCI E BUON LAVORO A TUTTI!!!!