Disoccupazione
Art.3 TUE 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Articolo 6 TFUE L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a)…. e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; [Art.2 …Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri]
TITOLO IX OCCUPAZIONE Articolo 145 (ex articolo 125 del TCE) Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 147 (ex articolo 127 del TCE) 1 Articolo 147 (ex articolo 127 del TCE) 1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
TITOLO X POLITICA SOCIALE Articolo 151 (ex articolo 136 del TCE) L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
Articolo 153 (ex articolo 137 del TCE) 1 Articolo 153 (ex articolo 137 del TCE) 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a)… c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; … h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166 (formazione professionale); j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).
2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio: a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Gestione della disoccupazione Politiche attive: garanzie del lavoro Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni./Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori Sostegno economico Art. 38. lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
Politiche attive (garanzie del lavoro): Formazione Liste preferenziali di collocamento Sgravi contributivi per l’assunzione di disoccupati lavoratori “over 50” (art. 2, c. 134 L. 191/2009 e art. 4, commi 8-10 L.92/2012) donne prive di lavoro (art. 4, c. 11 L. 92/2012/ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990) lavoratori percettori di ASPI (indennità di disoccupazione) (art. 7, c. 5, lett. b D.L. 76/2013 convertito con modifiche nella Legge 99/2013) lavoratori in mobilità (art. 8 cc. 2 e 4 e 25 c.9 L. 223/1991) contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4, della legge n. 167/2011) Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria da almeno 3 mesi provenienti da imprese in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993) lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7-ter, comma 7, della legge n. 33/2009) Incentivi all’autoimprenditorialità Contratti collettivi di riduzione dell’orario di lavoro Incentivazione del part-time con riduzione dell’aliquote per particolari soggetti o particolari finalità (Servizi per l’impiego) Assegno di ricollocazione
Soggetti per le politiche attive Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro; INPS per le sue competenze in tema di incentivi e strumenti di sostegno al reddito; INAIL per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; Agenzie per il lavoro; fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali della somministrazione (art. 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276); ISFOL per i processi di valutazione monitoraggio delle politiche per il lavoro; Italia Lavoro S.p.A. fino al suo scioglimento definitivo
Sostegno economico (garanzie del reddito) TFR/TFS/ buonuscita /premio di fine servizio CIG Ordinaria Straordinaria [CIG «in deroga» - alcune proroghe/ad esaurimento] Fondi bilaterali di solidarietà [Mobilità – ad esaurimento] [Lavori Socialmente Utili] Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego Dis-coll ASDI Disoccupazione agricola
NASpI (d.lgs. n.22/2015) ASpI – 1/1/2013-30/4/2015 Lavoratori subordinati +14 anni (compresi lavoratori a domicilio ed extracomunitari); apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. No (specifiche disposizioni) lavoratori PA a tempo indeterminato Lavoratori agricoli lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità,
Requisiti di accesso Disoccupazione involontaria. (= licenziamento, ma anche dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; Dimissioni per g.c. consensuale su conciliazione gmo Consensuale per rifiuto del lavoratore rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici Licenziamento accettato mediante conciliazione ex art.6 dlgs 23/2015 8 gg. Carenza (38 se dimissioni g.c.) Domanda
Requisiti contributivi Vecchio sistema (fino ad ASpI) 2 anni di anzianità assicurativa e contributiva 1 anno di anzianità contributiva nel biennio precedente NASpI: 13 settimane negli ultimi 4 anni (è soppressa mini-ASpI) contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare. NO agli altri casi, ma il periodo è «neutralizzato» (salvo per la disponibilità del lavoratore in somministrazione) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Prestazione [ASPI 75% della retribuzione media ultimi 2 anni (con max) x 6 mesi; 60% dal 7 al 12°; 45% dal 12° al 18°] 75% retribuzione media 4 anni (tetto retrib.1195/ oltre +25% max 1300) Dal 4° mese -3%/mese Periodo: contribuzione/2 Max 24 mesi Il periodo di disoccupazione vale ai fini pensionistici (contr. Fig.) Sospensione dello stato di disoccupazione per lavori <6 mesi Possibilità di mantenere la prestazione in caso di lavoro autonomo entro una soglia di reddito Possibilità di richiedere anticipatamente la prestazione
Il lavoratore Patto di servizio personalizzato (vd. cig) Possibilità di rifiutare il lavoro solo se Distante Non conforme alle attitudini Retribuzione inferiore all’80% della prestazione
Finanziamento Contributi ordinari Contributo addizionale per i contratti a termine Contributo in caso di licenziamento: 41% del trattamento mensile iniziale di NASpI per ogni anno di anzianità (max 3)
[Mini-ASpI] 13 settimane contributive nei 12 mesi precedenti Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Quanto: come ASpI (75% della retribuzione media degli ultimi 2 anni)
Dis Coll Lavoratori co. co Dis Coll Lavoratori co.co. (22/2015- 81/2017)+ assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione (articolo 19, d.lgs. 150/2015); possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso; [Aver operato in un regime di mono-committenza nell’anno precedente; Aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a Irpef non superiore a 20.220 euro (20.000 nel 2012, rivalutati); Aver accreditato presso la gestione separata dell’Inps almeno tre mensilità nell’anno precedente ed una mensilità nell’anno in corso; Aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente.] Prestazioni e durata vd. NASpI
ASDI-Assegno Sociale di Disoccupazione per i beneficiari di NASpI presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne; età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia. Ex NASpI; disoccupato possedere un'attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro Patto di servizio personalizzato Non aver usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti 75% dell’ultima NASpI; per max 6 mesi.
Assegno di ricollocazione Per CIG Disoccupati parziali Disoccupati a 4 mesi dalla cessazione NASpI Un importo da spendere in formazione professionale Gestione Regione/ANPAL
La disoccupazione agricola operai agricoli a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno
Condizioni iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).
Quanto per quanto tempo per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc; nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
La pubblica amministrazione Mobilità Collocazione in disponibilità