Legge 03/2012 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
Quali sono? Accordo di composizione della crisi (art. 10 e ss) Piano del consumatore (art. 12 bis e ss) Liquidazione del patrimonio (art. 14 ter e ss)
Presupposti delle procedure Non essere soggetti alle procedure disciplinate dalla Legge Fallimentare: imprenditore commerciale sotto soglia*, imprenditore agricolo, consumatore *Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
Presupposti delle procedure Stato di sovraindebitamento: situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Piano del consumatore Chi può accedere? I consumatori: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Meritevoli: il sovraindebitamento deve essere conseguenza di un fatto imprevisto ed imprevedibile quindi incolpevole (cd. debitore onesto ma sfortunato)
Piano del consumatore Fasi della procedura: Raccolta della documentazione e predisposizione del piano Istanza nomina organismo di composizione della crisi OCC (società o professionista facente funzioni) Attestazione della fattibilità del piano da parte dell’OCC Ricorso al Tribunale per ottenere l’omologa del piano Omologa del piano
Piano del consumatore Caratteristiche della procedura: Sospensione delle procedure esecutive: Si può chiedere con il ricorso al Tribunale dopo aver ottenuto l’attestazione di fattibilità del piano da parte dell’OCC e per il periodo necessario al raggiungimento dell’omologa; Non è automatica, ma viene concessa dal Giudice qualora la prosecuzione delle procedure esecutive possa pregiudicare la fattibilità del piano
Piano del consumatore Caratteristiche della procedura: Omologa della procedura: non è automatica viene concessa dal Giudice se ritiene il consumatore meritevole e se non ha compiuto atti in frode alla legge viene concessa dal Giudice se non vi è un’alternativa più vantaggiosa per i creditori (alternativa liquidatoria) I creditori non hanno diritto di voto relativamente all’omologa del piano
Piano del consumatore Benefici della procedura Falcidia parziale dei propri debiti i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi
Piano del consumatore Benefici della procedura Falcidia parziale dei propri debiti in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento
Piano del consumatore Benefici della procedura Esdebitazione: liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori della procedura e non integralmente soddisfatti a condizioni che: abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda
Accordo di composizione della crisi Chi può accedere? Consumatori Professionisti e lavoratori autonomi Imprenditori commerciali sotto soglia Imprenditori agricoli
Accordo di composizione della crisi Fasi della procedura: Raccolta della documentazione e predisposizione dell’accordo Istanza nomina organismo di composizione della crisi OCC (società o professionista facente funzioni) Attestazione della fattibilità dell’accordo da parte dell’OCC Ricorso al Tribunale per ottenere l’omologa dell’accordo Voto dei creditori Omologa dell’accordo
Accordo di composizione della crisi Caratteristiche della procedura: Sospensione delle procedure esecutive: Si può chiedere con il ricorso al Tribunale dopo aver ottenuto l’attestazione di fattibilità dell’accordo da parte dell’OCC e per il periodo necessario al raggiungimento dell’omologa; Viene concessa dal Giudice su richiesta della parte
Accordo di composizione della crisi Caratteristiche della procedura: Omologa della procedura: non è automatica I creditori hanno diritto di voto relativamente all’omologa dell’accordo: maggioranza del 60% dei crediti oggetto della procedura viene concessa dal Giudice se ritiene che il debitore non abbia compiuto atti in frode alla legge viene concessa dal Giudice se non vi è un’alternativa più vantaggiosa per i creditori (alternativa liquidatoria)
Accordo di composizione della crisi Benefici della procedura Falcidia parziale dei propri debiti i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi
Accordo di composizione della crisi Benefici della procedura Falcidia parziale dei propri debiti in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento
Accordo di composizione della crisi Benefici della procedura Esdebitazione: liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori della procedura e non integralmente soddisfatti a condizioni che: abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda
Liquidazione del patrimonio Chi può accedere? Consumatori Professionisti e lavoratori autonomi Imprenditori commerciali sotto soglia Imprenditori agricoli
Liquidazione del patrimonio Fasi della procedura: Raccolta della documentazione e predisposizione dell’inventario dei beni nomina organismo di composizione della crisi OCC in funzione di liquidatore (società o professionista facente funzioni) Relazione particolareggiata a cura dell’OCC Ricorso al Tribunale per attivare la procedura Esecuzione programma di liquidazione
Liquidazione del patrimonio Caratteristiche della procedura: coinvolge tutti i beni del debitore, anche quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni sospensione delle procedure esecutive
Liquidazione del patrimonio Benefici della procedura Esdebitazione: liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori della procedura e non integralmente soddisfatti a condizioni che: abbia svolto un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione il sovraindebitamento del debitore non sia imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali
Esempio: Piano del consumatore Tizio, assunto come dipendente dalla società Alfa, con stipendio di Euro 1.800,00 mensili, in data 1.1.2000 contrae mutuo ipotecario, a tasso fisso di 30 anni per l’acquisto della prima casa, per l’importo pari di Euro 150.000,00, con rata mensile di Euro 620,00. Tizio, nel 2011, acquista una nuova autovettura del valore di € 15.000,00 che utilizza per recarsi al lavoro. Non avendo la disponibilità economica decide di finanziare l’acquisto. Ottiene così un prestito di Euro 20.000,00, comprensivo del valore dell’auto (Euro 15.000,00), delle spese di istruttoria e degli interessi, che si impegna a pagare in 60 rate di Euro 320,00 mensili.
Esempio: Piano del consumatore In data 1.1.2014, a causa di una crisi della società nella quale lavora, subisce una riduzione dello stipendio e successivamente viene licenziato. Si vede così costretto a chiedere la sospensione delle rate del mutuo e del finanziamento, che viene concessa sino al 31.12.2014. L’anno successivo trova un nuovo impiego come operaio, per il quale percepisce la retribuzione di Euro 1.000,00. Conclusa la moratoria, apprende che la rata del mutuo per l’acquisto della casa è aumentata ad Euro 650,00 e quella del finanziamento ad Euro 340,00. L’esborso delle rate ammonta così complessivamente ad Euro 990,00. Con uno stipendio di appena 1.000,00 Euro, Tizio non riesce a far fronte ai propri debiti. Decide così di sospendere il pagamento delle rate per l’acquisto dell’autovettura.
Esempio: Piano del consumatore La finanziaria nel 2016 segnala la sofferenza alla Crif ed inizia il recupero del credito, pignorando 1/5 dello stipendio, per l’importo pari ad Euro 200,00 mensili. A seguito del pignoramento, vengono corrisposti a Tizio, quale retribuzione, Euro 800,00 (= stipendio 1.000,00 – pignoramento 200,00), con i quali dovrebbe corrispondere alla banca la rata di Euro 650,00. La situazione di Tizio diventa così insostenibile, in quanto con i residui 150,00 Euro (= stipendio decurtato del pignoramento 800,00 – rata del mutuo 650,00) non riesce a far fronte alle spese correnti, a quelle per il suo sostentamento, al pagamento della benzina per recarsi al lavoro, del bollo auto, delle imposte e delle spese condominiali.
Esempio: Piano del consumatore Tizio, dopo poco tempo, pur dando fondo ai propri risparmi, non riesce più a far fronte al pagamento delle rate del mutuo della casa. Conseguentemente decide di provare a vendere l’immobile e con suo estremo stupore e dispiacere, apprende che a causa della ‘crisi del mattone’ il valore di mercato della sua abitazione è sceso nel corso degli anni ed è stimato in appena 50.000,00 Euro. Disperato, raccoglie informazioni, e decide di presentare un piano del consumatore.
Esempio: Piano del consumatore Sintesi situazione debitoria Voci Debito Importo Banca € 96.000,00 Finanziaria € 7.000,00 Bollo € 600,00 Tassa Rifiuti € 100,00 Cartella € 500,00 Condominio € 3.000,00 Totale € 107.200,00
Esempio: Piano del consumatore Schema di svolgimento del piano Con tale piano Tizio si è liberato dai suoi debiti (esdebitazione) versando gli importi sopra indicati, pari al 68% dell’ammontare totale. Le percentuali di debito pagate sono state determinate tenendo in considerazione i privilegi previsti dalla legge. Voci Debito Importo Vendita Immobile Debito Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale versato Percentuale debito pagato Banca € 96.000,00 € 50.000,00 € 46.000,00 € 2.742,64 € 63.713,20 66,37% Finanziaria € 7.000,00 € 417,36 € 2.086,80 29,81% Bollo € 600,00 € 120,00 100,00% Tassa Rifiuti € 100,00 € 20,00 Cartella € 500,00 Condominio € 3.000,00 Procedura € 10.000,00 € 2.000,00 Totale € 117.200,00 € 67.200,00 € 6.000,00 € 80.000,00 68,26%
Esempio: Accordo di composizione della crisi Tizio, libero professionista e imprenditore, con i proventi derivanti dall’esercizio della propria attività e con il sostegno di alcuni istituti di credito ha accumulato un cospicuo patrimonio immobiliare Gli istituti di credito, a garanzia dei finanziamenti concessi, hanno richiesto oltre l’ipoteca su detti beni, anche la costituzione di alcuni pegni contenenti titoli azionari e obbligazionari
Esempio: Accordo di composizione della crisi La crisi che dei muti subprime associata a quella del mattone e l’azzeramento del valore dei titoli di alcuni istituti di credito hanno bloccato l’attività sia professionale sia imprenditoriale di Tizio Gli istituti di credito, vedendo ridotte le garanzie, hanno proceduto al pignoramento di tutti i compensi professionali e degli immobili nel tentativo di recuperare gli importi residui dei mutui al tempo concessi
Esempio: Accordo di composizione della crisi Tizio nel giro di poco tempo ha visto crollare il valore dei proprio patrimonio immobiliare e dei titoli acquistati e messi a pegno Tizio, inoltre, ha subito una profonda lesione della propria immagine professionale che ha comportato la perdita di gran parte della propria clientela
Esempio: Accordo di composizione della crisi Tizio, spogliato dei propri beni immobili, a seguito del pignoramento dei propri crediti professionali e di tutti i rapporti di conto corrente non ha potuto versare né l’iva né l’impose maturate né i propri contributi previdenziali Tizio, dopo aver tentato di trovare una soluzione con gli istituti di credito, si decide a presentare un ricorso per ottenere l’esdebitazione a mezzo di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Esempio: Accordo di composizione della crisi Sintesi situazione debitoria Voci Debito Importo Banca 1 € 1.500.000,00 Banca 2 € 200.000,00 Banca 3 € 1.000.000,00 Banca 4 € 750.000,00 Banca 5 € 1.300.000,00 Iva € 150.000,00 Tasse € 280.000,00 Cassa Previdenza € 105.000,00 Totale € 5.285.000,00
Esempio: Accordo di composizione della crisi Schema di svolgimento del piano Voci Debito Importo Vendita Immobili Debito Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale versato Percentuale debito pagato Banca 1 € 1.500.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 7.000,00 € 835.000,00 56% Banca 2 € 200.000,00 € 100.000,00 € 1.000,00 € 105.000,00 53% Banca 3 € 1.000.000,00 € 450.000,00 € 550.000,00 € 5.500,00 € 477.500,00 48% Banca 4 € 750.000,00 € 350.000,00 € 400.000,00 € 4.000,00 € 370.000,00 49% Banca 5 € 1.300.000,00 € 500.000,00 € 8.000,00 € 540.000,00 42% Iva € 150.000,00 rateizz € 30.000,00 100% Tasse € 280.000,00 € 56.000,00 Cassa Previdenza € 21.000,00 Costi Procedura € 180.000,00 € 36.000,00 Totale € 5.465.000,00 € 3.042.500,00
Esempio: Accordo di composizione della crisi Tizio, a seguito dell’omologa dell’accordo di composizione della crisi, ha potuto beneficiare del blocco delle procedure esecutive e riprendere la propria attività professionale e imprenditoriale Tizio pertanto ha potuto destinare i proventi della propria attività lavorativa al pagamento dei propri creditori in base ai dettami di Legge e seguendo l’ordine dei privilegi previsti dal codice civile Con tale procedura Tizio si è liberato dai suoi debiti (esdebitazione) versando gli importi sopra indicati, pari al 56% dell’ammontare totale