I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) L’Iva come imposta comunitaria Prima Direttiva n. 1967/227; D.P.R. n. 633/1972; Sesta Direttiva n. 1977/388; Direttiva n. 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; Da ultimo, le Dir. n. 8/2008 (in materia di territorialità), n. 9/2008 (in materia di rimborso dell’imposta assolta dai non residenti) e la n. 117/2008 (in materia di contrasto alla frodi IVA nelle operazioni intracomunitarie)
FUNZIONAMENTO I.V.A. (Grossista) Vende 100 + 21% IVA (Dettagliante) Compra 100 + 21% IVA Vende 200 + 21% IVA (Consumatore) Compra 200 + 21% IVA
FUNZIONAMENTO I.V.A. A --------------------------- Iva da versare 21 100 + 21 B --------------------------- Iva da versare 42 – 21 = 21 200 + 42 C --------------------------- Iva da versare 105 – 42 = 63 500 + 105 D --------------------------- Iva da versare 168 – 105 = 63 800 + 168 E (consumatore finale non recupera Iva sugli acquisti addebitatagli in rivalsa)
FUNZIONAMENTO DELL’IVA Obbligo della rivalsa (art. 18 D.P.R. n. 633/1972) Detrazione dell’IVA sugli acquisti (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) Neutralità del tributo per i soggetti passivi Imposta plurifase non cumulativa Imposizione sul valore valore aggiunto
OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (art. 1 D.P.R. n.633/1972) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese arti o professioni; Le importazioni da chiunque effettuate Gli acquisti intracomunitari
INCLUSE Imponibili Non imponibili Esenti ESCLUSE OPERAZIONI IVA INCLUSE Imponibili Non imponibili Esenti ESCLUSE
DEFINIZIONE ESERCIZIO DI IMPRESA (art. 4 D.P.R. n. 633/1972) 1° comma: l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva, delle attività comm.li o agricole di cui agli artt. 2135 o 2195 del c.c., anche se non organizzate in forma di impresa nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del c.c.
DEFINIZIONE ESERCIZIO DI IMPRESA 2° comma: Sono considerate in ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da società comm.li di ogni tipo, enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e società semplici, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola.
DEFINIZIONE ESERCIZIO DI IMPRESA Deroghe alla presunzione assoluta di commercialità: Non si considerano commerciali, il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (art. 4, comma 5, lett. b)
DEFINIZIONE ESERCIZIO DI IMPRESA 2. Non si considerano altresì commerciali (art. 4, comma 5, lett. a), il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e loro pertinenze (escluse A/10); unità da diporto, aeromobili da turismo o ogni altro mezzo di trasposto ad uso provato; complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero ed al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale o familiare, dei beni e degli impianti stessi, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni.
DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI IMPRESA Art. 4, comma 4: Per gli enti che sono diversi dalle società commerciali e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese solo le operazioni fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano tali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, dilettantistiche
DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI IMPRESA Art. 4, comma 5: Individua una serie di operazioni qualificate in ogni caso come commerciali, anche se effettuate da enti pubblici e, precisamente: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali, religiose e culturali ecc., cedute prevalentemente agli associati); erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni commerciali; gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione pasti; trasporto e deposito di merci e trasporto di persone; organizzazione di viaggi e soggiorni, prestazioni alberghiere e di alloggio; servizi portuali ed aeroportuali; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI IMPRESA Art. 4, comma 6: Per le associazioni di promozione sociale (oggi disciplinate dalla L. n. 383/2000), non si considera commerciale, anche se resa verso corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari semprechè tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati o partecipanti
DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI IMPRESA Art. 4, comma 7: Fissa le condizioni di applicazione delle disposizioni concernenti la natura non commerciale delle operazioni compiute da enti non commerciali (4° comma) e da associazioni di promozione sociale (6° comma): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione; obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettività di esso; obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario ecc.
DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI Art. 5 D.P.R. n. 633/1972 1° comma: Per esercizio di arte o professione si intende l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di: Persone fisiche; Società semplici; Associazioni professionali.
DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI Art. 5, 2° comma: non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 47 (ora art. 50), 1° comma, lett. c bis del D.P.R. n. 917/1986. Se però rese da soggetti che esercitano per professione abituale atre attività di lavoro autonomo, vi è una clausola di attrazione all’esercizio dell’attività professionale. Condizioni di operatività.
LE OPERAZIONI IMPONIBILI Le cessioni di beni; Le prestazioni di servizi; Le importazioni; Gli acquisti intracomunitari.
DEFINIZIONE DI CESSIONE DI BENI Art. 2 D.P.R. n. 633/1972 1° comma: Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
LE CESSIONI ASSIMILATE 2° comma: Cessioni assimilate: operazioni che, pur difettando di alcuno degli elementi fondamentali enunciati dal 1° c., sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA: le vendita con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento di proprietà vincolante per entrambe le parti; i passaggi dal committente al commissionario o viceversa di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; Cessione gratuita di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a euro 25,82 le assegnazioni di beni ai soci e associati fatte a qualsiasi titolo; fattispecie di autoconsumo e di destinazione a finalità estranee all’impresa, arte o professione.
LE CESSIONI ESCLUSE 3° comma: Cessioni escluse: operazioni che, pur in presenza di tutti i requisiti previsti dal 1° c., esplicitamente non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA: cessioni aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro; cessioni e conferimenti in società o altri enti aventi ad oggetto aziende o rami di aziende; cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società od operazioni analoghe. cessioni di terreni non edificabili.
DEFINIZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI Art. 3 D.P.R. n. 633/1972 1° comma: Costituiscono prestazioni di servizi quelle dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione e deposito e tutte le prestazioni che comportano obblighi di fare, non fare, o permettere dietro corrispettivo.
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSIMILATE 2° comma: Operazioni assimilate alle prestazioni: le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore, ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, marchi e insegne; i prestiti finanziari; le somministrazioni di alimenti e bevande; le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ESCLUSE 4° e 5° comma: Escludono espressamente dall’imponibilità dell’IVA alcune prestazioni di servizi pur in presenza degli altri requisiti. Ad es.: prestiti obbligazionari e loro intermediazioni; conferimenti di servizi; provvigioni del commissionario e dell’intermediario senza rappresentanza.
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI In ordine al mandato occorre distinguere tra: Mandato con rappresentanza, in cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e il rapporto giuridico è direttamente tra mandante e terzo. Pertanto in caso di prestazione effettuata dal mandante, questi emette fattura direttamente nei confronti del terzo e riceve la fattura dal mandatario per la provvigione che è autonomamente assoggettata ad IVA; Mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante, ai fini IVA le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario.
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANDATO PER LA VENDITA Vanno considerate distintamente le seguenti prestazioni di servizi: a) quella del mandante al mandatario b) quella del mandatario al terzo aa) La base imponibile della prima prestazione è costituita dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione bb) La base imponibile della seconda prestazione è costituita, secondo le regole ordinarie, dal corrispettivo stabilito contrattualmente
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI Esempio di mandato per la vendita: Ditta Beta conferisce alla società Alfa il mandato per la concessione di spazi pubblicitari ad una società Gamma Prezzo del servizio € 2.000 Commissione spettante al mandatario: 10% di 2.000 = 200 Importo fatturato da Beta al mandatario Alfa: € 2.000 - 200 = € 1.800 + IVA di 378 = € 2.178 Importo fatturato dal mandatario Alfa al cliente Gamma: € 2.000 + IVA 420 = € 2.420.
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANDATO PER L’ACQUISTO Vanno considerate distintamente le seguenti prestazioni di servizi: a) quella del terzo fornitore al mandatario b) quella del mandatario al mandante aa) La base imponibile della prima prestazione è costituita, secondo le regole ordinarie, dal corrispettivo contrattuale bb) La base imponibile della seconda è costituita dal prezzo del servizio ricevuto dal mandatario aumentato della provvigione
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI Esempio di mandato per l’acquisto: la ditta X in qualità di mandatario senza rappresentanza della società Y, ha ricevuto dalla società Gamma una prestazione pubblicitaria Prezzo della prestazione: € 2.000 Provvigione spettante al mandatario: 10% di 2.000 = € 200 Importo fatturato da Gamma al mandatario X: € 2.000 + IVA 420 = € 2.420 Importo fatturato dal mandatario X al mandante Y: € 2.200 + IVA 462 = € 2.662
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI NB: la qualifica delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza è di fondamentale importanza in quanto le prestazioni rese dal mandatario al mandante hanno la stessa natura di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante, per quanto concerne il trattamento fiscale oggettivo (territorialità, aliquota, regime si esenzione ecc.) NB: nel caso in cui il mandante non sia soggetto passivo (es. un privato o un ente non commerciale), il mandatario, se a sua volta soggetto passivo, deve fatturare autonomamente la provvigione.