L’ESTERNALIZZAZIONE DEL

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Transcript della presentazione:

L’ESTERNALIZZAZIONE DEL LAVORO 29 marzo 2017 Avv. Prof. Francesco Rotondi

IL DISTACCO 2

IL DISTACCO: Art. 30 c. 1 D. lgs 276/2003 art. 72 d. lgs IL DISTACCO: Art. 30 c. 1 D.lgs 276/2003 art. 72 d. lgs. 72/200 in attuazione della direttiva 96/71/CE Il distacco determina un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e una “delega” ad un altro datore di lavoro dell’esercizio del potere direttivo nei confronti del lavoratore. Il datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa 3

GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL DISTACCO: LA TEMPORANEITÀ DEL DISTACCO L’INTERESSE DEL DISTACCANTE IL LEGAME ORGANICO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE 4

LAVORATORE 5 DISTACCANTE DISTACCATARIA Deve essere TEMPORANEO Assume con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) Presta attività lavorativa a favore della Paga la retribuzione e versa i relativi contributi DISTACCANTE DISTACCATARIA Interesse qualificato Deve essere TEMPORANEO Consenso del lavoratore: se mutamento delle mansioni 5

CASI PARTICOLARI Qualora il distacco preveda mutamento di mansioni del lavoratore è necessario il consenso del lavoratore interessato. In ogni caso l’accettazione del lavoratore è consigliabile, anche per cristallizzare le condizioni di distacco (c.d. “contratto di distacco”) Quando comporta un trasferimento a più di 50 km dalla sede di lavoro deve essere motivato da comprovate ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo 6

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE Qualora il distacco avvenga in violazione delle prescrizioni di legge il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto nei confronti del soggetto che ha effettivamente beneficiato della prestazione lavorativa (art. 30, 4bis, d. lgs. 276/2003) In caso di distacco privo dei requisiti stabiliti dall’art. 30, d.lgs. 276/2003 è prevista la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (min. 5.000/max 50.000). Sono escluse la sanzione per lavoro nero e la sospensione dell’attività imprenditoriale (interpello Ministero del Lavoro n. 27/2014) 7

Si verifica quando il lavoratore presta solo una parte della DISTACCO PARZIALE Si verifica quando il lavoratore presta solo una parte della propria attività presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. 8

DISTACCO TRA LE IMPRESE 9 DISTACCO TRA LE IMPRESE Art. 30 D.LGS. N. 276/2003 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n.33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (comma aggiunto dall’art. 7, c. 2 Dl 76/2013 conv. in l. 99/2013) In sostanza la giustificazione al distacco del dipendente è data dal fatto stesso di operare in rete, senza quindi dover diversamente provare l’interesse del distaccante 9

APPALTO 10 BOZZA PER DISCUSSIONE

NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO Art. 1655 c.c. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro . Parte che assume l’obbligazione: APPALTATORE Parte in favore della quale viene svolta l’opera o il servizio: COMMITTENTE 11 11

NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO ART. 29 COMMA 1 “ […] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” (…segue distinzione tra contratto d’appalto e somministrazione). 12 12

APPALTO D’OPERA ED APPALTO DI SERVIZI realizzazione di una o più opere specifiche 2. Appalto di servizi relativo alla prestazione di uno o più servizi o lavorazioni ad organizzazioni esterne ENDO -AZIENDALI servizi resi e svolti direttamente all’interno degli spazi aziendali e/o del ciclo produttivo del committente. EXTRA -AZIENDALI servizi resi nella sede dell’appaltatore. 13 13

A. Organizzazione dei mezzi necessari APPALTO GENUINO Criteri distintivi A. Organizzazione dei mezzi necessari Potere direttivo-organizzativo Capitali macchine, attrezzature (il Ministero del lavoro ritiene compatibile anche l’uso di mezzi del destinatario del servizio purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore - Nota Interpello n. 77/2009) B. Rischio d’impresa l’appaltatore assume l'alea economica dell'attività oggetto dell'appalto 14 14

APPALTO GENUINO L’appaltatore non deve limitare la propria attività a meri compiti di gestione amministrativa Nel redigere un contratto di appalto va quindi tenuto conto di quelli che sono gli indici rivelatori di un appalto illecito. Ad esempio: la sottoposizione del personale dell’appaltatore alla direzione gerarchica dell’appaltante; l’autorizzazione e il coordinamento del medesimo personale in materia di ferie, permessi e assenze sempre da parte dell’appaltante; l’omogeneità di direttive nella gestione dell’orario lavorativo; l’intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell’appaltante; il rapporto di monocommittenza: vanno pertanto evitate eventuali clausole di esclusiva  15

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 RATIO: tutelare i lavoratori impiegati nell’appalto rispetto all’eventuale insolvenza dell’appaltatore-datore In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. 16

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. ABROGATO CON D.L. 25/2017 (non ancora convertito in legge) dove sono i requisiti di necessità ed urgenza? restano le regole privatistiche sul regresso nelle obbligazioni solidali 17

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 DURATA: entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto; OGGETTO: trattamenti retributivi incluse quote TFR e contributi previdenziali e premi assicurativi  N.B. in relazione al periodo di esecuzioni del contratto d’appalto; AZIONE DI REGRESSO del committente nei confronti dell’appaltatore . 18

INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA APPALTO NON GENUINO INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA . Possibilità per il lavoratore interessato di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente; Sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione 19

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Bullet point list Heading is 22 point Arial bold Subheading is 20 point Arial Body text is 16 point Arial

LE MODIFICHE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO La disciplina della somministrazione di lavoro era contenuta nel d. lgs. 276/2003 Quali sono state le ultime modifiche? Il c.d. “Decreto Poletti” (D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, come convertito in Legge n. 78 del 16 maggio 2014) ha inizialmente modificato la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 276/2003 eliminando le causali relative alla somministrazione a tempo determinato. Legge delega (Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 art. 1, comma 7) Il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro riscrive anche la disciplina della somministrazione di lavoro e abroga le relative norma contenute nel d. lgs. 27672003 Bullet point list Heading is 22 point Arial bold Subheading is 20 point Arial Body text is 16 point Arial

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: DEFINIZIONE Art. 30 D. lgs. n. 81/2015 Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. N.B. CON IL D. LGS. N. 81/2015 SI PRECISA LA NATURA ACAUSALE DELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO con limite di utilizzo da parte dell’utilizzatore soltanto nella misura prevista dai CCNL applicati da quest’ultimo. DUE CONTRATTI: UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (commerciale) tra agenzia e utilizzatore UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO (contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) tra agenzia e lavoratore 22

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO La somministrazione è UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alle necessità di conciliare vita privata e vita professionale dei lavoratori dipendenti. La sua funzione è creare posti di lavoro, inserire i soggetti nel mercato del lavoro Cfr Direttiva 2008/104/CE → creazione del nuovo “lavoratore” ovvero colui che sarà in grado di “adattarsi” 23

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DURATA CONTRATTO COMMERCIALE nessun limite di durata CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO non ci sono limiti al ricorso alla somministrazione, anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi di durata del rapporto ed in caso di invio in missione dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore L’art. 34 del nuovo decreto esclude espressamente l’applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato (art. 19, 21, 23 e 24) al contratto di prestazione di lavoro somministrato a termine 24

Art. 34, comma 2, d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Esclude per il contratto di prestazione di lavoro somministrato a termine l’applicazione della normativa sul contratto a tempo determinato in tema di: DURATA: viene chiarito che non si applica il limite temporale dei 36 mesi (non si applica l’art. 19 comma 1 del d. lgs. n. 81/2015) SUCCESSIONE DEI CONTRATTI (art. 19, comma 2) STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO PRESSO LA DTL, della durata di 12 mesi INTERVENUTO TRA I MEDESIMI SOGGETTI, dopo i PRIMI 36 mesi (ART. 19, COMMA 3) PROROGHE E RINNOVI (art. 21) Non si applicano le 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi ma le 6 proroghe previste dal ccnl somministrati Bullet point list Heading is 22 point Arial bold Subheading is 20 point Arial Body text is 16 point Arial Numero complessivo di contratti a tempo determinato (art. 23) non si applica il limite del 20% riferito al CTD DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 24) 25

Contratto di prestazione di lavoro somministrato a termine Art. 34, comma 2, d. lgs. n. 81/15 disciplina dei rapporti di lavoro […] Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 26

CCNL lavoratori somministrati Il CCNL Lavoratori Somministrati, pur non prevedendo direttamente un limite alla durata del contratto di lavoro somministrato dispone, all’art. 47, nel disciplinare le proroghe di tale contratto che, «il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica missione». Inoltre è opportuno segnalare che nel nuovo CCNL Lavoratori Somministrati è stato eliminato quel sistema di “stabilizzazione obbligatoria” previsto dall’art. 43 del precedente CCNL, secondo cui: «il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato dalla Agenzia di Somministrazione qualora abbia prestato attività lavorativa anche presso diverse imprese utilizzatrici, in esecuzione di due o più contratti di lavoro in somministrazione stipulati con la medesima Agenzia, per un periodo complessivo pari a 42 mesi anche non consecutivi» Questo significa che dopo tale periodo occorrerà stipulare un nuovo contratto di lavoro . 27

CCNL lavoratori somministrati Il sistema di “Stabilizzazione obbligatoria” è stato interamente sostituito con il sistema incentivante previsto dal nuovo art. 48, CCNL Agenzie di somministrazione, ciò a sostegno della tesi secondo cui non vi sarebbero limiti al ricorso alla somministrazione con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi di durata complessiva del rapporto. Art. 48 CCNL Agenzie di somministrazione Assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato A fronte di un contratto di somministrazione a tempo determinato viene riconosciuto un incentivo di 750 euro alla Agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente si tratti di assunzione "ab initio" o trasformazione. Tale incentivo viene erogato trascorsi 12 mesi dall'assunzione e successivamente riconosciuto ogni 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato. 28

CCNL lavoratori somministrati Tale interpretazione sarebbe conforme ai principi della Direttiva Europea n. 104/2008, in tema di somministrazione che non prevede limiti all’utilizzo di tale istituto, così come ribadito dalla Corte di Giustizia con sentenza n. C/290/2012 dell’11 aprile 2013, la quale ha affermato come il contratto a termine sia “cosa diversa” rispetto al rapporto di somministrazione e che i limiti del ricorso a tale ultima forma contrattuale non possa essere esteso alla somministrazione di lavoro. 29

I CASI IN CUI LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E’ VIETATA Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a)  per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b)  presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c)  presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; d)  da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 30

LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 31

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ART. 20 COMMA 3 D.LGS. 276/2003 D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ACAUSALITÀ GENERALIZZATA Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”. Art. 31 comma I: « Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato » 32

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Si liberalizza la SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO eliminando le causali specifiche, fissando un limite di contingentamento identico a quello previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato (non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1^ gennaio dell’anno di stipula del contratto di somministrazione. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato). Fatte salve differenti previsioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. Art. 51 d. lgs. n.81/2015 “per contratti collettivi si intendono contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali“ 33

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Attenzione Art. 31 d. lgs. n.81 del 15 giugno 2015 Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti a tempo indeterminato! 34

Decadenze e tutele Art. 39 del d. lgs. n. 81/15 Il lavoratore, nel caso in cui chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, nei casi di somministrazione irregolare (art. 38, comma 2), trova applicazione il termine di impugnazione di 60 giorni che decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore ed il successivo termine di 180 giorni per il deposito del ricorso. In caso di accoglimento della domanda, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relative al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto. 35

RIMEDI & SANZIONI 36

ATTENZIONE: Per il contratto di somministrazione di lavoro il superamento dei limiti percentuali (previsti dai ccnl) è sanzionato con la possibilità di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze anche solo dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione. 37

RESTA LA SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE ART. 38 D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 20% PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ( ART. 31 COMMA1) SUPERAMENTO DEI LIMITI QUANTITATIVI INDIVIDUATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO (ART. 31 COMMA 2) MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI PREVISTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 32) IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NON CONTIENE: a) estremi dell’autorizzazione; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro. (art. 33) 38

SCOMPARE LA SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA D. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 Art. 28 d.lgs. N. 276/2003 « Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione » Viene abrogata la somministrazione fraudolenta prevista dall’art. 28 d.lgs. 276/2003. 39

RESTANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE L’art. 40, commi I e II, del decreto delegato conferma anche le sanzioni pecuniarie amministrative da 250 a 1.250 euro per le ipotesi di somministrazione irregolare con riferimento a SOMMINISTRATORE E UTILIZZATORE: contratto privo di forma scritta o privo degli elementi previsti dalla norma (art. 33, comma I); per aver applicato condizioni economiche e normative inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 35, comma I). UTILIZZATORE: per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e a termine al di fuori dei limiti quantitativi previsti dalla norma (art. 31, comma I e II); per non aver informato i lavoratori somministrati dei posti vacanti (art. 31, comma III); per aver attivato contratti di somministrazione di lavoro in una delle ipotesi di divieto espresso individuate dalla norma (art. 32); per non aver fatto fruire ai lavoratori somministrati dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva (art. 35, comma III, secondo periodo); per aver omesso la comunicazione annuale circa il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 36, comma III); SOMMINISTRATORE: per non aver fornito al lavoratore somministrato inviato in missione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero al momento dell’invio presso l’utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione (art. 33, comma III). 40

SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA Resta l’art. 18, comma I e II, d.lgs. 276/2003, sono abrogati i commi 3 – 3bis «1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma. 2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.» Decreto Depenalizzazione (D.Lgs. 8/2016): DA AMMENDA A SANZIONE AMMINISTRATIVA 41

DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO ART. 29 D.LGS. 276/2003 E Circ. Min. Lav. 48/2004 PUNTI PRINCIPALI: attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore e precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto; nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori; l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa; rischio d’impresa indici: l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale; l’appaltatore svolge propria attività produttiva o opera per conto di diverse imprese. 42

DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO Negli appalti in cui l’impiego di mezzi e di strumenti risulta esiguo rispetto all’impiego di personale dipendente, la distinzione tra appalto e somministrazione deve potere essere ricondotta a queste due diversità riscontrabili nell’oggetto del contratto tra le due entità (Circ. Min. Lav. 5/2011): l’appalto prevede un “fare”, poiché l’appaltatore si impegna a fornire all’appaltatore un’opera o un servizio realizzatore attraverso la sua organizzazione di uomini e di mezzi; la somministrazione prevede invece un “dare”, poiché l’Agenzia di somministrazione fornisce la sua forza lavoro ad un soggetto terzo, affinché questa sia adottata al proprio sistema organizzativo ed utilizzata secondo le proprie necessità. 43

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! f.rotondi@lablaw.com 44